Italian HL
Anno Sportivo 2017-2018

8° Turno Andata - Palagorà - Milano (MI)

8769
26/10/2017
20:30
4 - 0
Ora d'inizio: 20:30
Ora di fine: 22:39
Team T1T2T3OTSO Finale
Milano Rossoblu 21100 4
Hockey Como 00000 0
  • Arbitri




  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP17049

    Data: 2017-10-27

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 27/10/2017 relativo all'incontro (8769) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL disputatosi a Palagorà (MI) il 26/10/2017 tra Milano Rossoblu (604) e Hockey Como (285).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Andreas Radin per Radin

    Dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 2.20 il predetto giocatore veniva punito con una penalità minore più 10 minuti di penalità di cattiva condotta ai sensi della regola n. 123, i del Regol. Uff. di gioco, per avere caricato da tergo un giocatore avversario. Quest’ ultimo, a seguito di detta carica, andava ad impattare contro la balaustra ma, dopo l’ interruzione del gioco decretata dall’arbitro a seguito del fallo, riprendeva regolarmente la disputa dell’incontro.
    Ciò premesso, ritiene questo Giudice Sportivo che non sia configurabile, nel caso di specie, il fallo di “carica da tergo contro la balaustra”, ma quello più lieve e generico di “carica da tergo”, dal momento che non vi è prova che l’ impatto contro la balaustra sia stata conseguenza voluta dell’azione fallosa commessa.
    Sempre a fondamento della ritenuta minore gravità del fallo, sono da considerare due ulteriori circostanze:

    a) inquadramento del fallo sanzionato da parte del direttore di gara nell’ ipotesi più lieve prevista dalla regola n. 123 del Regol. Uff. di gioco;
    b) assenza di conseguenze lesive a carico del giocatore colpito.


    Motivazione:
    Andreas Radin

    Dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 2.20 il predetto giocatore veniva punito con una penalità minore più 10 minuti di penalità di cattiva condotta ai sensi della regola n. 123, i del Regol. Uff. di gioco, per avere caricato da tergo un giocatore avversario. Quest’ ultimo, a seguito di detta carica, andava ad impattare contro la balaustra ma, dopo l’ interruzione del gioco decretata dall’arbitro a seguito del fallo, riprendeva regolarmente la disputa dell’incontro.
    Ciò premesso, ritiene questo Giudice Sportivo che non sia configurabile, nel caso di specie, il fallo di “carica da tergo contro la balaustra”, ma quello più lieve e generico di “carica da tergo”, dal momento che non vi è prova che l’ impatto contro la balaustra sia stata conseguenza voluta dell’azione fallosa commessa.
    Sempre a fondamento della ritenuta minore gravità del fallo, sono da considerare due ulteriori circostanze:

    a) inquadramento del fallo sanzionato da parte del direttore di gara nell’ ipotesi più lieve prevista dalla regola n. 123 del Regol. Uff. di gioco;
    b) assenza di conseguenze lesive a carico del giocatore colpito.




    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra Milano Rossoblu.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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