Decisione n.GSP17051
Data: 2017-10-30
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 29/10/2017 relativo all'incontro (8774) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL disputatosi a Palagorà (MI) il 28/10/2017 tra Milano Rossoblu (604) e Alleghe Hockey (018).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Pyry Pietari Eskola per Eskola : dal rapporto arbitrale emerge che, al termine dell’incontro, l’allenatore dell' Alleghe Hockey pronunciava la seguente frase all’indirizzo degli arbitri che erano appena usciti dal loro spogliatoio: “
Voi / Tu prendete/prendi soldi per queste cazzate”. La frase, espressa in lingua inglese, veniva perfettamente compresa dal direttore di gara.
L’arbitro fa altresì presente che già durante la partita il sig. Eskola Pyry Pietari era stato verbalmente ammonito per il suo comportamento antisportivo nei confronti della quaterna arbitrale e che successivamente, a seguito del perpetuarsi di detto atteggiamento, era stata comminata una penalità minore alla panca della squadra agordina, ai sensi della regola n. 168 del Regol. Uff. di gioco.
Ciò premesso, atteso il carattere offensivo della frase sopra riportata ed altresì considerato il comportamento complessivamente antisportivo assunto anche durante lo svolgimento della partita, ritiene questo Giudice Sportivo di dovere infliggere all’ allenatore Eskola Pyry Pietari la sanzione disciplinare della squalifica dall’ attività agoni= stica per una giornata di campionato.
Motivazione:
Pyry Pietari Eskola : dal rapporto arbitrale emerge che, al termine dell’incontro, l’allenatore dell' Alleghe Hockey pronunciava la seguente frase all’indirizzo degli arbitri che erano appena usciti dal loro spogliatoio: “
Voi / Tu prendete/prendi soldi per queste cazzate”. La frase, espressa in lingua inglese, veniva perfettamente compresa dal direttore di gara.
L’arbitro fa altresì presente che già durante la partita il sig. Eskola Pyry Pietari era stato verbalmente ammonito per il suo comportamento antisportivo nei confronti della quaterna arbitrale e che successivamente, a seguito del perpetuarsi di detto atteggiamento, era stata comminata una penalità minore alla panca della squadra agordina, ai sensi della regola n. 168 del Regol. Uff. di gioco.
Ciò premesso, atteso il carattere offensivo della frase sopra riportata ed altresì considerato il comportamento complessivamente antisportivo assunto anche durante lo svolgimento della partita, ritiene questo Giudice Sportivo di dovere infliggere all’ allenatore Eskola Pyry Pietari la sanzione disciplinare della squalifica dall’ attività agoni= stica per una giornata di campionato.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra Alleghe Hockey.
Il Giudice Sportivo
Franco
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