Decisione n.GSP17059
Data: 2017-11-07
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 05/11/2017 relativo all'incontro (8780) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL disputatosi a Stadio Appiano (BZ) il 04/11/2017 tra HC Eppan Appiano (150) e Milano Rossoblu (604).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Andrea Schina per Schina : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 43.35 il predetto giocatore caricava un avversario all’ altezza della testa.
Veniva così punito con penalità minore più penalità di cattiva condotta.
L’arbitro fa presente che, dopo le cure del caso, il giocatore colpito riprendeva regolarmente il gioco.
Ciò premesso, considerata l’assenza di conseguenze lesive a carico del giocatore colpito, che ha anche indotto l’ arbitro a comminare la sanzione più blanda tra quelle contemplate per il fallo di carica alla testa (regola n. 124 del Regol. Uff. di gioco), ritiene questo Giudice Sportivo di potere contenere l’ infliggenda sanzione disciplinare in 1 (una) giornata di squalifica.
Motivazione:
Andrea Schina : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 43.35 il predetto giocatore caricava un avversario all’ altezza della testa.
Veniva così punito con penalità minore più penalità di cattiva condotta.
L’arbitro fa presente che, dopo le cure del caso, il giocatore colpito riprendeva regolarmente il gioco.
Ciò premesso, considerata l’assenza di conseguenze lesive a carico del giocatore colpito, che ha anche indotto l’ arbitro a comminare la sanzione più blanda tra quelle contemplate per il fallo di carica alla testa (regola n. 124 del Regol. Uff. di gioco), ritiene questo Giudice Sportivo di potere contenere l’ infliggenda sanzione disciplinare in 1 (una) giornata di squalifica.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra Milano Rossoblu.
Il Giudice Sportivo
Franco
[
STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]