Italian HL
Anno Sportivo 2017-2018

10° Turno Ritorno - Palagorà - Milano (MI)

8846
28/12/2017
20:30
6 - 1
Ora d'inizio: 20:30
Ora di fine: 22:42
Team T1T2T3OTSO Finale
Milano Rossoblu 40200 6
HC Eppan Appiano ANet 01000 1
  • Arbitri




  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP17123

    Data: 2017-12-29

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 29/12/2017 relativo all'incontro (8846) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL disputatosi a Palagorà (MI) il 28/12/2017 tra Milano Rossoblu (604) e HC Eppan Appiano (150).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 3 giornate inflitte al giocatore Tommaso Terzago per Terzago : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 3,24 il predetto giocatore caricava all' altezza della testa un giocatore avversario, venendo così punito con una penalità minore più automaticamente penalità di cattiva condotta (10 minuti), in base alla regola 124 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    L’arbitro fa presente che il giocatore colpito non riprendeva più il gioco e di essere stato informato a fine partita del fatto che lo stesso era stato condotto in ospedale per gli accertamenti clinici del caso.
    Premesso che una carica alla testa, organo vitale, è sempre da considerarsi, ai fini disciplinari, un fallo grave, indipendentemente dalle conseguenze dannose eventualmente derivatene, nel caso di specie la sussistenza di effetti lesivi prodotti dall’ azione fallosa a carico dell’ atleta dell’H.C. Eppan Appiano, comporta necessariamente una pena superiore al minimo comminabile, indipendentemente dalla sanzione – in questo caso lieve - applicata in concreto dall’ arbitro sul campo di gara.
    Un tanto, peraltro, non significa che il direttore di gara non abbia operato correttamente, dal momento che, come spesso accade, l’ arbitro non è sempre in grado di avvedersi istantaneamente delle conseguenze lesive prodotte da una condotta fallosa, potendo le stesse manifestarsi od essere a lui comunicate, come nel caso di specie, soltanto successivamente (addirittura a partita conclusa), quando il relativo provvedimento punitivo, adottato nell’ immediatezza del fatto e commisurato alla gravità degli esiti lesivi riscontrati in quel frangente, è divenuto defi= nitivo ed immodificabile.
    Motivazione:
    Tommaso Terzago : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 3,24 il predetto giocatore caricava all' altezza della testa un giocatore avversario, venendo così punito con una penalità minore più automaticamente penalità di cattiva condotta (10 minuti), in base alla regola 124 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    L’arbitro fa presente che il giocatore colpito non riprendeva più il gioco e di essere stato informato a fine partita del fatto che lo stesso era stato condotto in ospedale per gli accertamenti clinici del caso.
    Premesso che una carica alla testa, organo vitale, è sempre da considerarsi, ai fini disciplinari, un fallo grave, indipendentemente dalle conseguenze dannose eventualmente derivatene, nel caso di specie la sussistenza di effetti lesivi prodotti dall’ azione fallosa a carico dell’ atleta dell’H.C. Eppan Appiano, comporta necessariamente una pena superiore al minimo comminabile, indipendentemente dalla sanzione – in questo caso lieve - applicata in concreto dall’ arbitro sul campo di gara.
    Un tanto, peraltro, non significa che il direttore di gara non abbia operato correttamente, dal momento che, come spesso accade, l’ arbitro non è sempre in grado di avvedersi istantaneamente delle conseguenze lesive prodotte da una condotta fallosa, potendo le stesse manifestarsi od essere a lui comunicate, come nel caso di specie, soltanto successivamente (addirittura a partita conclusa), quando il relativo provvedimento punitivo, adottato nell’ immediatezza del fatto e commisurato alla gravità degli esiti lesivi riscontrati in quel frangente, è divenuto defi= nitivo ed immodificabile.


    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra Milano Rossoblu.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
    [STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]