Decisione n.GSP17008
Data: 2017-09-26
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 24/09/2017 relativo all'incontro (8879) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Sill (BZ) il 24/09/2017 tra Academy Bolzano U19 (718) e HC Merano Junior U19 (522).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore
Leo Capone per Capone : dal rapporto aribitrale si evince che al min. 36.18, nel corso di un'azione di gioco, caricava all'altezza della testa un avversario, procurandogli un piccolo taglio sul sopracciglio. Veniva pertanto punito con una penalità maggiore più automatica P.P.C.C. ai sensi della regola 124 Regol. Uff. di gioco.
L'arbitro fa presente che la carica è stata ritenuta involontaria, in quanto avvenuta nel corso di un normale scontro di gioco e che il giocatore ferito, dopo le cure mediche, riprendeva regolarmente il gioco.
Ciò premesso, si ritiene equo contenere l'infliggenda sanzione in una giornata di squalifica, nonostante il (lieve) ferimento, in quanto il colpo è stato giudicato involontario.
A tale proposito si precisa che l'involontarietà o accidentalità del colpo alla testa o al collo, non esclude mai la punibilità del giocatore, come espressamente prescrive la regola 124, I Regol. Uff. di gioco, ma impone, semmai, al Giudice Sportivo di quantificare la sanzione disciplinare nel minimo edittale previsto dai regolamenti federali.
Motivazione:
Leo Capone : dal rapporto aribitrale si evince che al min. 36.18, nel corso di un'azione di gioco, caricava all'altezza della testa un avversario, procurandogli un piccolo taglio sul sopracciglio. Veniva pertanto punito con una penalità maggiore più automatica P.P.C.C. ai sensi della regola 124 Regol. Uff. di gioco.
L'arbitro fa presente che la carica è stata ritenuta involontaria, in quanto avvenuta nel corso di un normale scontro di gioco e che il giocatore ferito, dopo le cure mediche, riprendeva regolarmente il gioco.
Ciò premesso, si ritiene equo contenere l'infliggenda sanzione in una giornata di squalifica, nonostante il (lieve) ferimento, in quanto il colpo è stato giudicato involontario.
A tale proposito si precisa che l'involontarietà o accidentalità del colpo alla testa o al collo, non esclude mai la punibilità del giocatore, come espressamente prescrive la regola 124, I Regol. Uff. di gioco, ma impone, semmai, al Giudice Sportivo di quantificare la sanzione disciplinare nel minimo edittale previsto dai regolamenti federali.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra HC Merano Junior U19.
Il Giudice Sportivo
Franco
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