Under 19
Anno Sportivo 2017-2018

9° Turno - Centro Sportivo Casate - Como (CO)

8925
22/10/2017
12:30
4 - 2
Ora d'inizio: 00:00
Ora di fine: 00:00
Team T1T2T3OTSO Finale
Milano Rossoblu U19 20200 4
HC Merano Junior U19 02000 2
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP17045

    Data: 2017-10-24

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 23/10/2017 relativo all'incontro (8925) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Centro Sportivo Casate (CO) il 22/10/2017 tra Milano Rossoblu U19 (604) e HC Merano Junior U19 (522).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 3 giornate inflitte al giocatore Filippo Guaita per Guaita : dal rapporto arbitrale risulta che al minuto 46.53, dopo essere stato sanzionato con una penalità minore per un fallo di gioco, il giocatore Guaita Filippo protestava animatamente, anche con gesti irriverenti, nei confronti del capo arbitro. Veniva così punito con una penalità di 10 minuti di cattiva condotta.
    Mentre si stava recando nella panca dei puniti, il predetto giocatore colpiva, sempre in segno di protesta, con il proprio bastone, impugnato a due mani, il vetro di protezione posto sopra la balaustra, pronunciando altresì le seguenti frasi ingiuriose nei confronti dell’ arbitro: “ sei un bastardo ed una merda”. Veniva così sanzionato con un’ ulteriore penalità di 10 minuti di cattiva condotta, cui seguiva automaticamente la comminazione di una penalità partita di cattiva condotta, ai sensi della regola n. 107 ii del Regol. Uff. di Gioco.
    Ciò premesso, le ripetute proteste, sfociate in breve anche in epiteti gravemente offensivi nei confronti del direttore di gara, appaiono violare contemporaneamente molteplici norme di comportamento. In particolare, oltre alla violazione delle regole specifiche che sanzionano la protesta reiterata ed il comportamento ingiurioso nei confronti del direttore di gara (artt. 9.1 e 9.2.6 del Codice del Penalità), nel caso di specie è certamente configurabile anche l’ offesa al principio fondamentale dell’ ordinamento sportivo (art. 1, n.2 del Regolamento di Giustizia) che, tra le varie condotte vietate, punisce la violenza verbale, quando essa, come nel nostro caso, diviene – anche a causa della persistenza nell’ insubordinazione - espressione di slealtà sportiva.
    Alla luce di quanto esposto, si ritiene equa la sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica.
    Motivazione:
    Filippo Guaita : dal rapporto arbitrale risulta che al minuto 46.53, dopo essere stato sanzionato con una penalità minore per un fallo di gioco, il giocatore Guaita Filippo protestava animatamente, anche con gesti irriverenti, nei confronti del capo arbitro. Veniva così punito con una penalità di 10 minuti di cattiva condotta.
    Mentre si stava recando nella panca dei puniti, il predetto giocatore colpiva, sempre in segno di protesta, con il proprio bastone, impugnato a due mani, il vetro di protezione posto sopra la balaustra, pronunciando altresì le seguenti frasi ingiuriose nei confronti dell’ arbitro: “ sei un bastardo ed una merda”. Veniva così sanzionato con un’ ulteriore penalità di 10 minuti di cattiva condotta, cui seguiva automaticamente la comminazione di una penalità partita di cattiva condotta, ai sensi della regola n. 107 ii del Regol. Uff. di Gioco.
    Ciò premesso, le ripetute proteste, sfociate in breve anche in epiteti gravemente offensivi nei confronti del direttore di gara, appaiono violare contemporaneamente molteplici norme di comportamento. In particolare, oltre alla violazione delle regole specifiche che sanzionano la protesta reiterata ed il comportamento ingiurioso nei confronti del direttore di gara (artt. 9.1 e 9.2.6 del Codice del Penalità), nel caso di specie è certamente configurabile anche l’ offesa al principio fondamentale dell’ ordinamento sportivo (art. 1, n.2 del Regolamento di Giustizia) che, tra le varie condotte vietate, punisce la violenza verbale, quando essa, come nel nostro caso, diviene – anche a causa della persistenza nell’ insubordinazione - espressione di slealtà sportiva.
    Alla luce di quanto esposto, si ritiene equa la sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica.


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Milano Rossoblu U19.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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