Under 17
Anno Sportivo 2017-2018

1° Turno Ritorno - Palaghiaccio di Aosta - Aosta (AO)

9060
07/10/2017
18:30
2 - 1
Ora d'inizio: 00:00
Ora di fine: 00:00
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Aosta Gladiators U17 01100 2
SV Kaltern Caldaro U17 01000 1
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP17034

    Data: 2017-10-11

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 08/10/2017 relativo all'incontro (9060) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Aosta (AO) il 07/10/2017 tra HC Aosta Gladiators U17 (612) e SV Kaltern Caldaro U17 (042).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    Sospensione per 0 giornate inflitte al giocatore Lorenzo Mario Olivo per Olivo : dal rapporto arbitrale emerge che il sig. Olivo Lorenzo Mario, tesserato come giocatore senior per la società HC Aosta Gladiators, in occasione del presente incontro svolgeva le funzioni di addetto alla panca dei giocatori della propria squadra.
    Già al primo minuto di gara il sig. Olivo Lorenzo Mario entrava in animata discussione con un dirigente ed alcuni atleti della squadra ospite, che lamentavano il difettoso funzionamento dell’apertura delle porte che davano ingresso alle panche dei giocatori.
    Tale inconveniente veniva rilevato anche dal direttore di gara che, di conseguenza, alla prima interruzione del gioco (44 secondi dall’inizio), disponeva che si procedesse alla riparazione, dopo avere anche constatato che una delle due porte non chiudeva perfettamente, rimanendo sporgente verso l’esterno per circa due centimetri e creando in tal modo una situazione di pericolo per l’incolumità dei giocatori.
    Nel corso della concitata discussione tra i predetti tesserati, l’arbitro udiva proferire dall' Olivo Lorenzo Mario l’ espressione “Tedesco di merda”, senza però essere in grado di accertare l’identità del soggetto nei cui confronti tale ingiuria era stata pronunciata.
    Decideva comunque di comminare al predetto tesserato una penalità di partita per cattiva condotta per violazione della regola n. 168, IV, n.1 e 2 del Regol. Uff. di Gioco ed anche una penalità minore di panca, ai sensi della normativa citata.
    Ciò premesso, ritiene questo Giudice Sportivo che il comportamento non regolamentare assunto in campo dal sig. Olivo Lorenzo Mario, responsabile di avere ad alta voce pronunciato un’espressione pesantemente irriguardosa, sia disciplinarmente rilevante e che pertanto debba essere applicata nei suoi confronti la sanzione della sospensione temporanea dall’attività agonistica e dall’esercizio di qualunque funzione in seno alla società di appartenenza.
    E’ poi da considerarsi ininfluente – ai fini della punibilità del tesserato - la circostanza della mancata individuazione della persona offesa, peraltro certamente appartenente alla squadra avversaria, per la maggior parte composta da atleti e dirigenti accompagnatori di madre lingua tedesca.
    Superfluo, infine, ricordare che la sanzione sarebbe stata ben più severa, in caso di sicura individuazione della persona offesa, a fronte del contenuto razzista della proferita ingiuria.
    Motivazione:
    Lorenzo Mario Olivo : dal rapporto arbitrale emerge che il sig. Olivo Lorenzo Mario, tesserato come giocatore senior per la società HC Aosta Gladiators, in occasione del presente incontro svolgeva le funzioni di addetto alla panca dei giocatori della propria squadra.
    Già al primo minuto di gara il sig. Olivo Lorenzo Mario entrava in animata discussione con un dirigente ed alcuni atleti della squadra ospite, che lamentavano il difettoso funzionamento dell’apertura delle porte che davano ingresso alle panche dei giocatori.
    Tale inconveniente veniva rilevato anche dal direttore di gara che, di conseguenza, alla prima interruzione del gioco (44 secondi dall’inizio), disponeva che si procedesse alla riparazione, dopo avere anche constatato che una delle due porte non chiudeva perfettamente, rimanendo sporgente verso l’esterno per circa due centimetri e creando in tal modo una situazione di pericolo per l’incolumità dei giocatori.
    Nel corso della concitata discussione tra i predetti tesserati, l’arbitro udiva proferire dall' Olivo Lorenzo Mario l’ espressione “Tedesco di merda”, senza però essere in grado di accertare l’identità del soggetto nei cui confronti tale ingiuria era stata pronunciata.
    Decideva comunque di comminare al predetto tesserato una penalità di partita per cattiva condotta per violazione della regola n. 168, IV, n.1 e 2 del Regol. Uff. di Gioco ed anche una penalità minore di panca, ai sensi della normativa citata.
    Ciò premesso, ritiene questo Giudice Sportivo che il comportamento non regolamentare assunto in campo dal sig. Olivo Lorenzo Mario, responsabile di avere ad alta voce pronunciato un’espressione pesantemente irriguardosa, sia disciplinarmente rilevante e che pertanto debba essere applicata nei suoi confronti la sanzione della sospensione temporanea dall’attività agonistica e dall’esercizio di qualunque funzione in seno alla società di appartenenza.
    E’ poi da considerarsi ininfluente – ai fini della punibilità del tesserato - la circostanza della mancata individuazione della persona offesa, peraltro certamente appartenente alla squadra avversaria, per la maggior parte composta da atleti e dirigenti accompagnatori di madre lingua tedesca.
    Superfluo, infine, ricordare che la sanzione sarebbe stata ben più severa, in caso di sicura individuazione della persona offesa, a fronte del contenuto razzista della proferita ingiuria.


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra HC Aosta Gladiators U17.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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