Decisione n.GSP17078
Data: 2017-11-23
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 20/11/2017 relativo all'incontro (9562) di Under 15 qualificazione Lombardia-Piemonte-Aosta Under 15 - LO/PI/AO disputatosi a Chiavenna (SO) il 19/11/2017 tra HC Chiavenna U15 (093) e Hockey Como U15 (285).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Luca Del Curto per Del Curto : dal rapporto arbitrale emerge che il predetto giocatore, dopo un’azione concitata di gioco, iniziava a lamentarsi animatamente nei confronti di un avversario ed anche dell’arbitro, venendo così punito con una penalità minore per proteste.
A questo punto proseguiva nell’ atteggiamento di protesta nei confronti del direttore di gara, commentando sarcasticamente, a voce alta, in modo da essere udito dai presenti, senza peraltro pronunciare parole offensive od oscene. Veniva così ulteriormente sanzionato con una penalità maggiore di 10 minuti di cattiva condotta, ai sensi della regola n. 116 iii punto 1 del Regol,. Uff. di gioco.
Ciò premesso, pur non essendo stata segnalata una terminologia offensiva nei confronti dell’arbitro da parte del giocatore punito, la
reiterazione della
protesta, attuata
platealmente e con toni sarcastici nei confronti del direttore di gara e proseguita anche dopo la comminazione della prima penalità inflitta per comportamento antisportivo, giustifica la sanzione della squalifica per una giornata di campionato.
Motivazione:
Luca Del Curto : dal rapporto arbitrale emerge che il predetto giocatore, dopo un’azione concitata di gioco, iniziava a lamentarsi animatamente nei confronti di un avversario ed anche dell’arbitro, venendo così punito con una penalità minore per proteste.
A questo punto proseguiva nell’ atteggiamento di protesta nei confronti del direttore di gara, commentando sarcasticamente, a voce alta, in modo da essere udito dai presenti, senza peraltro pronunciare parole offensive od oscene. Veniva così ulteriormente sanzionato con una penalità maggiore di 10 minuti di cattiva condotta, ai sensi della regola n. 116 iii punto 1 del Regol,. Uff. di gioco.
Ciò premesso, pur non essendo stata segnalata una terminologia offensiva nei confronti dell’arbitro da parte del giocatore punito, la
reiterazione della
protesta, attuata
platealmente e con toni sarcastici nei confronti del direttore di gara e proseguita anche dopo la comminazione della prima penalità inflitta per comportamento antisportivo, giustifica la sanzione della squalifica per una giornata di campionato.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra HC Chiavenna U15.
Il Giudice Sportivo
Franco
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