Decisione n.GSP17162
Data: 2018-01-27
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 21/01/2018 relativo all'incontro (10280) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Cotta Morandini (TO) il 20/01/2018 tra HC Valpellice Bulldogs U17 (637) e Hockey Como U17 (285).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 0 giornate inflitte al giocatore
Andrea Tulliani per Tulliani : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 11,04 il predetto giocatore e l’ avversario Salvai Tommaso entravano simultaneamente in contatto con le rispettive ginocchia. A seguito delle conseguenze lesive derivanti dal descritto
impatto, apparso agli occhi del direttore di gara del tutto involontario da parte di entrambi i giocatori, l’ atleta della squadra di casa non era più in grado di proseguire l’ incontro.
Il Tulliani Andrea veniva punito con penalità maggiore più automaticamente penalità partita di cattiva condotta, ai sensi della regola n 153 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, è pacifico che, di fronte all’ accertata involontarietà del contatto intervenuto durante un’ azione di gioco tra i due tesserati, le
conseguenze lesive purtroppo patite dal Salvai Tommaso non possano essere ricondotte ad un comportamento disciplinarmente rilevante da parte dell’ avversario.
Ne consegue che a quest’ ultimo non debba essere comminata alcuna sanzione disciplinare, in aggiunta a quella già inflitta sul campo di gara.
Motivazione:
Andrea Tulliani : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 11,04 il predetto giocatore e l’ avversario Salvai Tommaso entravano simultaneamente in contatto con le rispettive ginocchia. A seguito delle conseguenze lesive derivanti dal descritto
impatto, apparso agli occhi del direttore di gara del tutto involontario da parte di entrambi i giocatori, l’ atleta della squadra di casa non era più in grado di proseguire l’ incontro.
Il Tulliani Andrea veniva punito con penalità maggiore più automaticamente penalità partita di cattiva condotta, ai sensi della regola n 153 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, è pacifico che, di fronte all’ accertata involontarietà del contatto intervenuto durante un’ azione di gioco tra i due tesserati, le
conseguenze lesive purtroppo patite dal Salvai Tommaso non possano essere ricondotte ad un comportamento disciplinarmente rilevante da parte dell’ avversario.
Ne consegue che a quest’ ultimo non debba essere comminata alcuna sanzione disciplinare, in aggiunta a quella già inflitta sul campo di gara.
Spese di procedura addebitate:
Il Giudice Sportivo
Franco
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