Decisione n.GSP17177
Data: 2018-02-07
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 06/02/2018 relativo all'incontro (10734) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL disputatosi a Stadio Appiano (BZ) il 03/02/2018 tra HC Eppan Appiano (150) e SV Kaltern Caldaro rothoblaas (042).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Thomas Pichler per Pichler dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 54,02, dopo che il gioco era stato interrotto a seguito di un fallo rilevato e sanzionato a carico di un giocatore della squadra ospite, il Pichler Thomas inseguiva l’ ar= bitro per il campo di gara, impedendo la regolare ripresa del gioco. Veniva così sanzionato con una penalità mi= nore per “ritardo del gioco”.
A questo punto, mentre si recava verso la panca dei puniti per scontare la penalità appena inflitta, protestava animatamente avverso la predetta decisione arbitrale, gesticolando e portando in particolare la mano all’ altezza del capo, come a voler dire “Sei matto ! “. Gli veniva conseguentemente comminata una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) ai sensi della regola 168 del Regolamento Ufficiale di Gioco (comportamento anti= sportivo).
Ciò premesso, la reiterazione delle proteste, anche successivamente alla prima sanzione inflitta, sfociate in un gesto offensivo, per di più compiuto platealmente, nei confronti del direttore di gara, costituiscono elementi in= tegranti un
comportamento nel suo complesso an= tisportivo ed ingiurioso, che appare meritevole della commi= nanda sanzione disciplinare della squalifica per 1 (una) giornata.
Motivazione:
Thomas Pichler dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 54,02, dopo che il gioco era stato interrotto a seguito di un fallo rilevato e sanzionato a carico di un giocatore della squadra ospite, il Pichler Thomas inseguiva l’ ar= bitro per il campo di gara, impedendo la regolare ripresa del gioco. Veniva così sanzionato con una penalità mi= nore per “ritardo del gioco”.
A questo punto, mentre si recava verso la panca dei puniti per scontare la penalità appena inflitta, protestava animatamente avverso la predetta decisione arbitrale, gesticolando e portando in particolare la mano all’ altezza del capo, come a voler dire “Sei matto ! “. Gli veniva conseguentemente comminata una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) ai sensi della regola 168 del Regolamento Ufficiale di Gioco (comportamento anti= sportivo).
Ciò premesso, la reiterazione delle proteste, anche successivamente alla prima sanzione inflitta, sfociate in un gesto offensivo, per di più compiuto platealmente, nei confronti del direttore di gara, costituiscono elementi in= tegranti un
comportamento nel suo complesso an= tisportivo ed ingiurioso, che appare meritevole della commi= nanda sanzione disciplinare della squalifica per 1 (una) giornata.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra SV Kaltern Caldaro rothoblaas.
Il Giudice Sportivo
Franco
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