Italian HL
Anno Sportivo 2017-2018

1° Turno Ritorno - Stadio Appiano - Appiano sulla strada del vino (BZ)

10734
03/02/2018
19:30
5 - 2
Ora d'inizio: 19:30
Ora di fine: 21:21
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Eppan Appiano ANet 11300 5
SV Kaltern Caldaro rothoblaas 02000 2
  • Arbitri




  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP17177

    Data: 2018-02-07

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 06/02/2018 relativo all'incontro (10734) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL disputatosi a Stadio Appiano (BZ) il 03/02/2018 tra HC Eppan Appiano (150) e SV Kaltern Caldaro rothoblaas (042).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Thomas Pichler per Pichler dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 54,02, dopo che il gioco era stato interrotto a seguito di un fallo rilevato e sanzionato a carico di un giocatore della squadra ospite,  il Pichler Thomas inseguiva l’ ar= bitro per il campo di gara, impedendo la regolare ripresa del gioco. Veniva così sanzionato con una penalità mi= nore per “ritardo del gioco”.
    A questo punto, mentre si recava verso la panca dei puniti per scontare la penalità appena inflitta, protestava animatamente avverso la predetta decisione arbitrale, gesticolando e portando in particolare la mano  all’ altezza del capo, come a voler dire “Sei matto ! “. Gli veniva conseguentemente  comminata una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) ai sensi della regola 168 del Regolamento Ufficiale di Gioco (comportamento anti= sportivo).
    Ciò premesso, la reiterazione delle proteste, anche successivamente alla prima sanzione inflitta, sfociate in un gesto offensivo, per di più compiuto platealmente, nei confronti del direttore di gara, costituiscono elementi in= tegranti un comportamento nel suo complesso an= tisportivo ed ingiurioso, che appare meritevole della commi= nanda sanzione disciplinare della squalifica per 1 (una) giornata. 

    Motivazione:
    Thomas Pichler dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 54,02, dopo che il gioco era stato interrotto a seguito di un fallo rilevato e sanzionato a carico di un giocatore della squadra ospite,  il Pichler Thomas inseguiva l’ ar= bitro per il campo di gara, impedendo la regolare ripresa del gioco. Veniva così sanzionato con una penalità mi= nore per “ritardo del gioco”.
    A questo punto, mentre si recava verso la panca dei puniti per scontare la penalità appena inflitta, protestava animatamente avverso la predetta decisione arbitrale, gesticolando e portando in particolare la mano  all’ altezza del capo, come a voler dire “Sei matto ! “. Gli veniva conseguentemente  comminata una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) ai sensi della regola 168 del Regolamento Ufficiale di Gioco (comportamento anti= sportivo).
    Ciò premesso, la reiterazione delle proteste, anche successivamente alla prima sanzione inflitta, sfociate in un gesto offensivo, per di più compiuto platealmente, nei confronti del direttore di gara, costituiscono elementi in= tegranti un comportamento nel suo complesso an= tisportivo ed ingiurioso, che appare meritevole della commi= nanda sanzione disciplinare della squalifica per 1 (una) giornata. 



    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra SV Kaltern Caldaro rothoblaas.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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