Decisione n.GSP17146
Data: 2018-01-17
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 15/01/2018 relativo all'incontro (10756) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL disputatosi a Palaghiaccio Albani (VA) il 14/01/2018 tra HC Varese (548) e Hockey Como (285).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Tommaso Teruggia per Teruggia : dal rapporto arbitrale emerge che al termine dell’ incontro il predetto giocatore, capitano della squadra di casa, anziché procedere con il rituale del saluto anche nei confronti dei direttori di gara, si dirigeva verso gli stessi, pronunciando al loro indirizzo le seguenti parole: “
Complimenti, i peggiori arbitri della storia dell’hockey. Vergognatevi !" Veniva così sanzionato con una penalità di cattiva condotta ai sensi della re= gola n. 116, iii, n.4 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, va considerato che il comportamento già pesantemente irriguardoso del Teruggia Tommaso ap= pare aggravato in virtù del ruolo di capitano da esso ricoperto, nonché dal fatto che detto censurabile comporta= mento sia stato adottato a partita conclusa, ovvero in un momento in cui – cessato il furore agonistico - il principio di
lealtà sportiva impone a giocatori e dirigenti di “dimenticare” ogni ostilità e/o torto arbitrale, vero o presunto, subiti e di manifestare invece, attraverso il rituale del saluto, il proprio rispetto nei confronti di avversari e direttori di gara.
Motivazione:
Tommaso Teruggia : dal rapporto arbitrale emerge che al termine dell’ incontro il predetto giocatore, capitano della squadra di casa, anziché procedere con il rituale del saluto anche nei confronti dei direttori di gara, si dirigeva verso gli stessi, pronunciando al loro indirizzo le seguenti parole: “
Complimenti, i peggiori arbitri della storia dell’hockey. Vergognatevi !" Veniva così sanzionato con una penalità di cattiva condotta ai sensi della re= gola n. 116, iii, n.4 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, va considerato che il comportamento già pesantemente irriguardoso del Teruggia Tommaso ap= pare aggravato in virtù del ruolo di capitano da esso ricoperto, nonché dal fatto che detto censurabile comporta= mento sia stato adottato a partita conclusa, ovvero in un momento in cui – cessato il furore agonistico - il principio di
lealtà sportiva impone a giocatori e dirigenti di “dimenticare” ogni ostilità e/o torto arbitrale, vero o presunto, subiti e di manifestare invece, attraverso il rituale del saluto, il proprio rispetto nei confronti di avversari e direttori di gara.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra HC Varese 1977.
Il Giudice Sportivo
Franco
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