Italian HL
Anno Sportivo 2017-2018

2° Turno - Stadio del Ghiaccio di Cavalese - Cavalese (TN)

11106
07/03/2018
20:30
2 - 3
Ora d'inizio: 20:32
Ora di fine: 23:10
Team T1T2T3OTSO Finale
Valdifiemme HC 00200 2
Hockey Pergine Sapiens 11001 3
  • Arbitri




  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP17219

    Data: 2018-03-08

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 07/03/2018 relativo all'incontro (11106) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL disputatosi a Cavalese (TN) il 07/03/2018 tra Hockey Fiemme (418) e Hockey Pergine Sapiens (162).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 3 giornate inflitte al giocatore Andrea Meneghini per Meneghini dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 40,00, terminato il secondo tempo, il predetto giocatore colpiva con la punta del bastone un giocatore avversario, che si stava recando nello spogliatoio.
    Veniva così punito con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola 161 ii del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Premesso che il fallo di “spearing” contestato al Meneghini Andrea prevede, anche per l’ ipotesi del solo “tenta= tivo”, la sanzione disciplinare della squalifica non inferiore a 2 (due) giornate, nel caso di specie si evidenziano due circostanze che impongono l’ adozione di una pena più severa:
    1) il fallo è stato commesso a gioco fermo ed al termine del secondo periodo di gara , ovvero in un contesto in cui l’ uso del bastone, tipico strumento di gioco, non aveva più alcuna ragione d ’essere;
    2) nell’ occasione, poi, il bastone è stato utilizzato al solo fine di ledere l’ altrui incolumità e quindi come un qual= siasi strumento di offesa nelle mani del giocatore.
    Sulla base delle esposte considerazioni, la sanzione che appare congrua, in assenza di conseguenze lesive a carico del giocatore colpito, è quella della squalifica per 3 (tre) giornate di campionato, da scontarsi, even= tualmente, anche nella prossima stagione sportiva.
    Motivazione:
    Andrea Meneghini dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 40,00, terminato il secondo tempo, il predetto giocatore colpiva con la punta del bastone un giocatore avversario, che si stava recando nello spogliatoio.
    Veniva così punito con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola 161 ii del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Premesso che il fallo di “spearing” contestato al Meneghini Andrea prevede, anche per l’ ipotesi del solo “tenta= tivo”, la sanzione disciplinare della squalifica non inferiore a 2 (due) giornate, nel caso di specie si evidenziano due circostanze che impongono l’ adozione di una pena più severa:
    1) il fallo è stato commesso a gioco fermo ed al termine del secondo periodo di gara , ovvero in un contesto in cui l’ uso del bastone, tipico strumento di gioco, non aveva più alcuna ragione d ’essere;
    2) nell’ occasione, poi, il bastone è stato utilizzato al solo fine di ledere l’ altrui incolumità e quindi come un qual= siasi strumento di offesa nelle mani del giocatore.
    Sulla base delle esposte considerazioni, la sanzione che appare congrua, in assenza di conseguenze lesive a carico del giocatore colpito, è quella della squalifica per 3 (tre) giornate di campionato, da scontarsi, even= tualmente, anche nella prossima stagione sportiva.


    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra Hockey Pergine Sapiens.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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