Italian HL
Anno Sportivo 2017-2018

5° Turno - Palagorà - Milano (MI)

11117
14/03/2018
20:30
5 - 1
Ora d'inizio: 20:30
Ora di fine: 22:52
Team T1T2T3OTSO Finale
Milano Rossoblu 13100 5
SV Kaltern Caldaro rothoblaas 01000 1
  • Arbitri




  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP17228

    Data: 2018-03-15

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 15/03/2018 relativo all'incontro (11117) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL disputatosi a Palagorà (MI) il 14/03/2018 tra Milano Rossoblu (604) e SV Kaltern Caldaro rothoblaas (042).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 2 giornate inflitte al giocatore Michele Volcan per Volcan al minuto 36,45 il predetto giocatore caricava da tergo un giocatore avversario, facendolo urtare contro la balaustra. Gli veniva così inflitta una penalità minore più penalità di cattiva condotta (10 minuti), ai sensi della regola 123 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    L’ arbitro fa presente che il giocatore che subiva il fallo, riprendeva regolarmente il gioco.
    Ciò premesso, posto che il segnalato fallo non è stato valutato come particolarmente grave dal direttore di gara, che lo ha infatti punito con la sanzione più lieve tra quelle contemplate dalla norma applicata, ne consegue che possa ritenersi equo infliggere una giornata di squalifica.
    Peraltro, essendo contestabile la recidiva a fronte di un precedente specifico sanzionato nel corso della corrente stagione sportiva (GSP17101 dd. 09.12.2017: 2 giornate di squalifica per il fallo di carica alla testa), si fa luogo ad aumento di pena, quantificabile in un’ ulteriore giornata di squalifica.
    Si rammenta che la predetta squalifica andrà scontata nel corso del prossimo campionato.

    Motivazione:
    Michele Volcan al minuto 36,45 il predetto giocatore caricava da tergo un giocatore avversario, facendolo urtare contro la balaustra. Gli veniva così inflitta una penalità minore più penalità di cattiva condotta (10 minuti), ai sensi della regola 123 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    L’ arbitro fa presente che il giocatore che subiva il fallo, riprendeva regolarmente il gioco.
    Ciò premesso, posto che il segnalato fallo non è stato valutato come particolarmente grave dal direttore di gara, che lo ha infatti punito con la sanzione più lieve tra quelle contemplate dalla norma applicata, ne consegue che possa ritenersi equo infliggere una giornata di squalifica.
    Peraltro, essendo contestabile la recidiva a fronte di un precedente specifico sanzionato nel corso della corrente stagione sportiva (GSP17101 dd. 09.12.2017: 2 giornate di squalifica per il fallo di carica alla testa), si fa luogo ad aumento di pena, quantificabile in un’ ulteriore giornata di squalifica.
    Si rammenta che la predetta squalifica andrà scontata nel corso del prossimo campionato.



    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra SV Kaltern Caldaro rothoblaas.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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