Under 15 - Coppa 3 Regioni
Anno Sportivo 2017-2018

Gara unica - Palaghiaccio di Aosta - Aosta (AO)

11238
25/03/2018
12:00
9 - 4
Ora d'inizio: 12:00
Ora di fine: 14:20
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Aosta Gladiators U15 23400 9
Diavoli Sesto U15 10300 4
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP17234

    Data: 2018-03-27

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 25/03/2018 relativo all'incontro (11238) di Under 15 Lombardia-Piemonte-Aosta Under 15 - Coppa 3 Regioni disputatosi a Aosta (AO) il 25/03/2018 tra Aosta Gladiators U15 (612) e Diavoli Sesto U15 (645).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 0 giornate inflitte al giocatore Samuele Villa per Villa al minuto 26,10 il predetto tesserato, a gioco ormai fermo, pur non pressato da alcun avversario e ben potendo agire diversamente, interrompeva invece la propria corsa, frenando a brevissima distanza dal por= tiere avversario, che aveva appena bloccato a terra il disco.
    Veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti).
    per 5 giornate inflitte al giocatore Mattia Moreschi per Moreschi : dal rapporto arbitrale e successiva integrazione di rapporto richiesta dallo scrivente Giudice Sportivo, emerge che al minuto 36,26 il predetto giocatore, a gioco fermo, colpiva volontariamente con il bastone un giocatpre avversario all’altezza della testa. Veniva così punito con una penalità maggiore più automaticamen= te penalità di partita di cattiva condotta. Successivamente, nel recarsi verso la panca delle penalità per scontare la sanzione appena inflittagli, cercava un inutile contatto con un altro giocatore avversario, caricandolo con il ba= stone.
    Il direttore di gara fa presente che entrambi i giocatori aggrediti, dopo l’ iniziale sconcerto per lo sconsiderato comportamento tenuto nei loro confronti dal Moreschi Mattia, proseguivano regolarmente la disputa dell’ incontro.
    Ciò premesso, la condotta violenta assunta dal giocatore della squadra ospite, in rapida successione, nei con= fronti di due distinti avversari, appare di estrema gravità.
    Per di più, ad aggravare la posizione del Moreschi Mattia, sotto il profilo sanzionatorio, vi è la circostanza, di certo non trascurabile, dell’ essersi compiuta la duplice aggressione, quando il gioco era interrotto, ovvero in un con= testo in cui, escluso ogni collegamento tra il deprecabile gesto e l’ attività agonistica praticata, deve ritenersi che il bastone sia stato utilizzato all’ unico scopo di recare offesa all’ integrità fisica dei due avversari colpiti.
    Ad ulteriore aggravamento dell’ infliggenda sanzione, vi è anche l’ aumento di pena derivante dalla circostanza aggravante dell’ avere il Moreschi Mattia agito per motivi abietti e futili.
    Ai sensi dell’art. 48, n.5 del Regolamento di Giustizia, si rammenta che la predetta sanzione, qualora non scontata in tutto o in parte nel corrente anno sportivo, dovrà essere scontata, in tutto o nella parte residua, nella prossima stagione sportiva, anche nel caso in cui il tesserato abbia cambiato società o categoria.

    Motivazione:
    Samuele Villa al minuto 26,10 il predetto tesserato, a gioco ormai fermo, pur non pressato da alcun avversario e ben potendo agire diversamente, interrompeva invece la propria corsa, frenando a brevissima distanza dal por= tiere avversario, che aveva appena bloccato a terra il disco.
    Veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti).
    Mattia Moreschi : dal rapporto arbitrale e successiva integrazione di rapporto richiesta dallo scrivente Giudice Sportivo, emerge che al minuto 36,26 il predetto giocatore, a gioco fermo, colpiva volontariamente con il bastone un giocatpre avversario all’altezza della testa. Veniva così punito con una penalità maggiore più automaticamen= te penalità di partita di cattiva condotta. Successivamente, nel recarsi verso la panca delle penalità per scontare la sanzione appena inflittagli, cercava un inutile contatto con un altro giocatore avversario, caricandolo con il ba= stone.
    Il direttore di gara fa presente che entrambi i giocatori aggrediti, dopo l’ iniziale sconcerto per lo sconsiderato comportamento tenuto nei loro confronti dal Moreschi Mattia, proseguivano regolarmente la disputa dell’ incontro.
    Ciò premesso, la condotta violenta assunta dal giocatore della squadra ospite, in rapida successione, nei con= fronti di due distinti avversari, appare di estrema gravità.
    Per di più, ad aggravare la posizione del Moreschi Mattia, sotto il profilo sanzionatorio, vi è la circostanza, di certo non trascurabile, dell’ essersi compiuta la duplice aggressione, quando il gioco era interrotto, ovvero in un con= testo in cui, escluso ogni collegamento tra il deprecabile gesto e l’ attività agonistica praticata, deve ritenersi che il bastone sia stato utilizzato all’ unico scopo di recare offesa all’ integrità fisica dei due avversari colpiti.
    Ad ulteriore aggravamento dell’ infliggenda sanzione, vi è anche l’ aumento di pena derivante dalla circostanza aggravante dell’ avere il Moreschi Mattia agito per motivi abietti e futili.
    Ai sensi dell’art. 48, n.5 del Regolamento di Giustizia, si rammenta che la predetta sanzione, qualora non scontata in tutto o in parte nel corrente anno sportivo, dovrà essere scontata, in tutto o nella parte residua, nella prossima stagione sportiva, anche nel caso in cui il tesserato abbia cambiato società o categoria.



    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Diavoli Sesto U15.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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