Decisione n.GSP18077
Data: 2018-11-27
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 25/11/2018 relativo all'incontro (11429) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL disputatosi a Caldaro (BZ) il 24/11/2018 tra SV Kaltern Caldaro rothoblaas (042) e Alleghe Hockey (018).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 2 giornate inflitte al giocatore
Daniele Veggiato per Veggiato : dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto emerge che al minuto 52,44 il predetto giocatore, durante un’ azione di gioco, seguiva un avversario ed avvicinatosi a lui, cer= cava di colpirlo all’ altezza del viso / testa con il pomolo del bastone, non riuscendo nell’ intento lesivo per cause indipendenti dalla sua volontà.
Veniva così punito con una doppia penalità minore più penalità maggiore (10 minuti) di cattiva condotta, ai sensi della regola 121 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, il fallo segnalato appare di particolare gravità, in quanto dalla dinamica dei fatti è desumibile l’ i= nequivocabile volontà di arrecare ferimento all’ avversario, per di più a danno di un organo vitale, quale la testa, nonché l’ assoluta certezza che, qualora il colpo di bastone avesse raggiunto il bersaglio prefissatosi dall’ ag= gressore, le conseguenze lesive a carico del giocatore della squadra di casa sarebbero state verosimilmente anche molto serie.
Giustamente la normativa applicabile punisce severamente, con un minimo di due giornate di squalifica, anche il solo “tentativo” di colpire l’ avversario con il pomolo del bastone, fattispecie sussistente nel caso che ci occupa, allo stesso modo del “tentativo” di
spearing e quindi, in entrambi i casi, indipendentemente dal verificarsi dell’ e= vento lesivo avuto di mira dall’ autore del fallo.
Motivazione:
Daniele Veggiato : dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto emerge che al minuto 52,44 il predetto giocatore, durante un’ azione di gioco, seguiva un avversario ed avvicinatosi a lui, cer= cava di colpirlo all’ altezza del viso / testa con il pomolo del bastone, non riuscendo nell’ intento lesivo per cause indipendenti dalla sua volontà.
Veniva così punito con una doppia penalità minore più penalità maggiore (10 minuti) di cattiva condotta, ai sensi della regola 121 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, il fallo segnalato appare di particolare gravità, in quanto dalla dinamica dei fatti è desumibile l’ i= nequivocabile volontà di arrecare ferimento all’ avversario, per di più a danno di un organo vitale, quale la testa, nonché l’ assoluta certezza che, qualora il colpo di bastone avesse raggiunto il bersaglio prefissatosi dall’ ag= gressore, le conseguenze lesive a carico del giocatore della squadra di casa sarebbero state verosimilmente anche molto serie.
Giustamente la normativa applicabile punisce severamente, con un minimo di due giornate di squalifica, anche il solo “tentativo” di colpire l’ avversario con il pomolo del bastone, fattispecie sussistente nel caso che ci occupa, allo stesso modo del “tentativo” di
spearing e quindi, in entrambi i casi, indipendentemente dal verificarsi dell’ e= vento lesivo avuto di mira dall’ autore del fallo.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra Alleghe Hockey.
Il Giudice Sportivo
Franco
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