Decisione n.GSP18019
Data: 2018-10-03
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 03/10/2018 relativo all'incontro (11461) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Weihenstephan Arena (BZ) il 28/09/2018 tra WSV Sterzing Vipiteno C (008) e AHC Toblach Dobbiaco Icebears (106).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 0 giornate inflitte al giocatore
Lukas Crepaz per Crepaz al minuto 55,59, dopo che gli era stata inflitta una penalità minore per il fallo di “eccessiva du= rezza”, il predetto giocatore protestava avverso detta decisione arbitrale pronunciando, all’ indirizzo dell’ Ufficia= le di gara le seguenti parole: “
Non capisci niente”. Veniva così sanzionato con una penalità minore per proteste. Di fronte a questa seconda penalità, il Crepaz Lukas reiterava la protesta (“
Non capisci niente, vai a casa”) ed a questo punto veniva punito con un’ ulteriore penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti), ai sensi della regola 116 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, considerato che, ancorché reiterata, la
protesta sia stata espressa in termini non offensivi, ritiene questo Giudice Sportivo di poter contenere l’ infliggenda sanzione disciplinare nella sola ammonizione con diffi= da, con avvertimento che, in caso di recidiva, verrà senz’ altro comminata la sanzione più grave della squalifica.
Motivazione:
Lukas Crepaz al minuto 55,59, dopo che gli era stata inflitta una penalità minore per il fallo di “eccessiva du= rezza”, il predetto giocatore protestava avverso detta decisione arbitrale pronunciando, all’ indirizzo dell’ Ufficia= le di gara le seguenti parole: “
Non capisci niente”. Veniva così sanzionato con una penalità minore per proteste. Di fronte a questa seconda penalità, il Crepaz Lukas reiterava la protesta (“
Non capisci niente, vai a casa”) ed a questo punto veniva punito con un’ ulteriore penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti), ai sensi della regola 116 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, considerato che, ancorché reiterata, la
protesta sia stata espressa in termini non offensivi, ritiene questo Giudice Sportivo di poter contenere l’ infliggenda sanzione disciplinare nella sola ammonizione con diffi= da, con avvertimento che, in caso di recidiva, verrà senz’ altro comminata la sanzione più grave della squalifica.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra AHC Toblach Dobbiaco Icebears.
Il Giudice Sportivo
Franco
[
STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]