IHL Division I
Anno sportivo 2018-2019

1° Turno Ritorno - Ice Rink Piné - Palazzetto 30x60 - Baselga di Pinè (TN)

11478
03/11/2018
21:00
6 - 5
Ora d'inizio: 21:00
Ora di fine: 23:35
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Piné 21300 6
HC Bolzano / Trento 11300 5
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP18052

    Data: 2018-11-06

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 06/11/2018 relativo all'incontro (11478) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Ice Rink Piné - Palazzetto (TN) il 03/11/2018 tra HC Pinè (188) e HCB Foxes Academy (763).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 0 giornate inflitte al giocatore Manuel Accarrino per Accarrino al minuto 2,36 protestava animatamente avverso una decisione arbitrale. Veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) ai sensi della regola 116 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

    per 1 giornate inflitte al giocatore Paolo Widmann per Widmann : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 49,29, durante un’ interruzione di gioco, il predetto giocatore colpiva con la punta della pala del bastone un avversario all’ altezza dello stomaco.
    Veniva così punito con una penalità maggiore per il fallo di spearing più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta, in base alla regola 161 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    L’ arbitro fa presente che il colpo non veniva inferto con violenza, né con cattiveria, ma soltanto a scopo intimi= datorio, probabilmente nel tentativo di allontanare l’ avversario o di impedirgli di avvicinarsi a lui.
    Ciò premesso, considerate le osservazioni del direttore di gara, dirette ad evidenziare la tenuità del gesto, com= piuto essenzialmente per fini dimostrativi e quindi in assenza di un intento lesivo dell’ altrui incolumità, ritiene questo Giudice Sportivo, in applicazione dell’ art.52, n.2 del Regol. di Giustizia, di concedere al Widmann Paolo le circostanze attenuanti generiche, con la relativa diminuzione di pena prevista e di quantificare conseguente= mente la comminanda sanzione disciplinare della squalifica in 1 (una) giornata.
    per 3 giornate inflitte al giocatore Alex Quirini per Quirini : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 58,05, il predetto giocatore, in segno di protesta si rivolgeva agli arbitri con la seguente frase: “figli di puttana”. Veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti), ai sensi della regola 116 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Mentre si stava allontanando dalla pista ghiacciata, si rivolgeva nuovamente agli Ufficiali di gara con le seguenti parole: “andate a fare in culo”. Gli venivano così inflitti ulteriori 10 minuti di penalità di cattiva condotta, sempre ai sensi della regola 116 del Regolamento Ufficiale di Gioco, con conseguente automatica comminazione di una penalità di partita di cattiva condotta.
    Ciò premesso, il comportamento del Quirini Alex appare gravemente lesivo dell’ onore e decoro dei direttori di gara, essendo il linguaggio utilizzato per esternare la protesta intrinsecamente offensivo e certamente idoneo a ledere la dignità degli arbitri presenti. Ad aggravare ulteriormente la posizione del Quirini Alex vi è la reiterazione delle ingiurie, proferite infatti anche successivamente alla comminazione della prima penalità di cattiva condotta.
    Ritiene, pertanto, questo Giudice Sportivo che la condotta illecita posta in essere dal giocatore debba comportare l’ inflizione della sanzione disciplinare della squalifica per 3 (tre) giornate, superiore al minimo edittale di due giornate previsto dalla norma di riferimento.

    Motivazione:
    Manuel Accarrino al minuto 2,36 protestava animatamente avverso una decisione arbitrale. Veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) ai sensi della regola 116 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

    Paolo Widmann : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 49,29, durante un’ interruzione di gioco, il predetto giocatore colpiva con la punta della pala del bastone un avversario all’ altezza dello stomaco.
    Veniva così punito con una penalità maggiore per il fallo di spearing più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta, in base alla regola 161 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    L’ arbitro fa presente che il colpo non veniva inferto con violenza, né con cattiveria, ma soltanto a scopo intimi= datorio, probabilmente nel tentativo di allontanare l’ avversario o di impedirgli di avvicinarsi a lui.
    Ciò premesso, considerate le osservazioni del direttore di gara, dirette ad evidenziare la tenuità del gesto, com= piuto essenzialmente per fini dimostrativi e quindi in assenza di un intento lesivo dell’ altrui incolumità, ritiene questo Giudice Sportivo, in applicazione dell’ art.52, n.2 del Regol. di Giustizia, di concedere al Widmann Paolo le circostanze attenuanti generiche, con la relativa diminuzione di pena prevista e di quantificare conseguente= mente la comminanda sanzione disciplinare della squalifica in 1 (una) giornata.
    Alex Quirini : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 58,05, il predetto giocatore, in segno di protesta si rivolgeva agli arbitri con la seguente frase: “figli di puttana”. Veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti), ai sensi della regola 116 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Mentre si stava allontanando dalla pista ghiacciata, si rivolgeva nuovamente agli Ufficiali di gara con le seguenti parole: “andate a fare in culo”. Gli venivano così inflitti ulteriori 10 minuti di penalità di cattiva condotta, sempre ai sensi della regola 116 del Regolamento Ufficiale di Gioco, con conseguente automatica comminazione di una penalità di partita di cattiva condotta.
    Ciò premesso, il comportamento del Quirini Alex appare gravemente lesivo dell’ onore e decoro dei direttori di gara, essendo il linguaggio utilizzato per esternare la protesta intrinsecamente offensivo e certamente idoneo a ledere la dignità degli arbitri presenti. Ad aggravare ulteriormente la posizione del Quirini Alex vi è la reiterazione delle ingiurie, proferite infatti anche successivamente alla comminazione della prima penalità di cattiva condotta.
    Ritiene, pertanto, questo Giudice Sportivo che la condotta illecita posta in essere dal giocatore debba comportare l’ inflizione della sanzione disciplinare della squalifica per 3 (tre) giornate, superiore al minimo edittale di due giornate previsto dalla norma di riferimento.



    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra HC Bolzano / Trento.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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