IHL Division I
Anno sportivo 2018-2019

2° Turno Ritorno 2 - Palaghiaccio di Aosta - Aosta (AO)

11552
13/01/2019
18:30
2 - 4
Ora d'inizio: 18:30
Ora di fine: 20:45
Team T1T2T3OTSO Finale
Ares Sport 11000 2
HC Torino Bulls 2011 01300 4
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP18135

    Data: 2019-01-16

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 13/01/2019 relativo all'incontro (11552) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Aosta (AO) il 13/01/2019 tra HC Aosta Gladiators (612) e HC Torino Bulls 2011 (669).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 2 giornate inflitte al giocatore Federico Gobbo per Gobbo : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 51,31 il predetto giocatore reagiva nei confronti di un avversario (Pignataro Luca) che aveva iniziato un alterco nei suoi confronti, colpendolo con una testata all’ altezza della zona frontale. Veniva così punito con una penalità di partita ai sensi della regola 142 del Regolamento Ufficiale di Gioco, con conseguente ritiro del cartellino del giocatore, mentre al Pignataro Luca veniva comminata una doppia penalità minore per il fallo di “gioco duro”.
    Ciò premesso, la gravità del fallo addebitato al Gobbo Federico è evincibile dal trattamento sanzionatorio previsto dalla norma applicata che contempla per il colpo inferto con la testa esclusivamente la penalità di partita, ovvero la sanzione massima contenuta nel Regolamento ufficiale di gioco cui deve conseguire una squalifica non inferiore a due giornate, ai sensi dell’ art.5 del Codice delle Penalità.
    La ragione di tale severità è evidente e sta tutta nella pericolosità del gesto, potenzialmente idoneo a procurare lesioni anche molto serie al giocatore che subisce un tale fallo.
    Quanto al fatto che la “testata” sarebbe stata inferta come reazione ad una supposta provocazione da parte del Pignataro Luca, detta circostanza non può valere, a parere di questo Giudice Sportivo, come attenuante e quindi ai fini di una diminuzione di pena al di sotto del minimo edittale previsto, posto che se di reazione si è trattato, essa appare del tutto spropositata e sproporzionata rispetto alla presunta offesa subita dal Gobbo Federico.
    Motivazione:
    Federico Gobbo : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 51,31 il predetto giocatore reagiva nei confronti di un avversario (Pignataro Luca) che aveva iniziato un alterco nei suoi confronti, colpendolo con una testata all’ altezza della zona frontale. Veniva così punito con una penalità di partita ai sensi della regola 142 del Regolamento Ufficiale di Gioco, con conseguente ritiro del cartellino del giocatore, mentre al Pignataro Luca veniva comminata una doppia penalità minore per il fallo di “gioco duro”.
    Ciò premesso, la gravità del fallo addebitato al Gobbo Federico è evincibile dal trattamento sanzionatorio previsto dalla norma applicata che contempla per il colpo inferto con la testa esclusivamente la penalità di partita, ovvero la sanzione massima contenuta nel Regolamento ufficiale di gioco cui deve conseguire una squalifica non inferiore a due giornate, ai sensi dell’ art.5 del Codice delle Penalità.
    La ragione di tale severità è evidente e sta tutta nella pericolosità del gesto, potenzialmente idoneo a procurare lesioni anche molto serie al giocatore che subisce un tale fallo.
    Quanto al fatto che la “testata” sarebbe stata inferta come reazione ad una supposta provocazione da parte del Pignataro Luca, detta circostanza non può valere, a parere di questo Giudice Sportivo, come attenuante e quindi ai fini di una diminuzione di pena al di sotto del minimo edittale previsto, posto che se di reazione si è trattato, essa appare del tutto spropositata e sproporzionata rispetto alla presunta offesa subita dal Gobbo Federico.


    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra HC Torino Bulls 2011.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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