Decisione n.GSP18037
Data: 2018-10-22
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 19/10/2018 relativo all'incontro (11734) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Palagorà (MI) il 18/10/2018 tra Milano Rossoblu U17 (604) e HC Real Torino U17 (507).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 2 giornate inflitte al giocatore
Leonardo Vergani per Vergani : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 10,55 il predetto giocatore, nel caricare un giocatore avversario,
alzava vistosamente e volontariamente il gomito,
colpendolo all’ altezza della testa.
Veniva così punito con una penalità minore più penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) ai sensi della regola 124 del Regol. Uff. di Gioco.
L’ arbitro fa presente che il giocatore colpito riprendeva regolarmente il gioco.
Ciò premesso, pur di fronte alla punizione sostanzialmente lieve inflitta dall’ arbitro, ritiene questo Giudice Sportivo che il fallo commesso dal Vergani Leonardo sia grave, in quanto:
- è chiaramente intenzionale, ovvero non commesso per imprudenza od a causa della concitazione dell’ azione, ma con volontà lesiva;
- trattandosi di una gomitata inferta all’ altezza della testa, è stata messa in pericolo l’ incolumità dell’ avversario.
Di fronte a tali circostanze, a nulla rileva l’ assenza di visibili conseguenze lesive a carico del giocatore così colpito e conseguentemente l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica non potrà essere inferiore a 2 (due) giornate.
Motivazione:
Leonardo Vergani : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 10,55 il predetto giocatore, nel caricare un giocatore avversario,
alzava vistosamente e volontariamente il gomito,
colpendolo all’ altezza della testa.
Veniva così punito con una penalità minore più penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) ai sensi della regola 124 del Regol. Uff. di Gioco.
L’ arbitro fa presente che il giocatore colpito riprendeva regolarmente il gioco.
Ciò premesso, pur di fronte alla punizione sostanzialmente lieve inflitta dall’ arbitro, ritiene questo Giudice Sportivo che il fallo commesso dal Vergani Leonardo sia grave, in quanto:
- è chiaramente intenzionale, ovvero non commesso per imprudenza od a causa della concitazione dell’ azione, ma con volontà lesiva;
- trattandosi di una gomitata inferta all’ altezza della testa, è stata messa in pericolo l’ incolumità dell’ avversario.
Di fronte a tali circostanze, a nulla rileva l’ assenza di visibili conseguenze lesive a carico del giocatore così colpito e conseguentemente l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica non potrà essere inferiore a 2 (due) giornate.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra Milano Rossoblu U17.
Il Giudice Sportivo
Franco
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