Under 17
Anno sportivo 2018-2019

10° Turno - Palaghiaccio TAZZOLI Pista 1 - Torino (TO)

11746
17/11/2018
15:00
1 - 2
Ora d'inizio: 15:00
Ora di fine: 17:30
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Real Torino U17 10000 1
Fassa Falcons U17 01100 2
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP18068

    Data: 2018-11-19

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 17/11/2018 relativo all'incontro (11746) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Palaghiaccio TAZZOLI (TO) il 17/11/2018 tra HC Real Torino U17 (507) e Fassa / Alleghe U17 (020).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 2 giornate inflitte al giocatore Samuele Ceruti per Ceruti : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 32.18 il predetto giocatore, trovandosi a circa un metro di distanza dalla balaustra,   caricava un' avversario facendolo cadere sulla pista ghiacciata e andare a sbattere la testa contro la stessa balaustra.
    Veniva così punito con una penalità minore più penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti).
    L’ arbitro fa presente che il giocatore colpito, dopo avere saltato un cambio di linea, rientrava sul campo di gara e proseguiva regolarmente l’ incontro.
    Ciò premesso, il fallo di carica come sopra descritto appare avere messo in pericolo l’incolumità dell ’avversario nella parte del corpo che, nonostante la protezione del casco, resta comunque la più delicata. A nulla rileva, ai fini di un’ eventuale riduzione di pena, il fatto che il giocatore colpito non abbia subito conseguenze lesive rilevanti, nè la circostanza che il direttore di gara abbia sanzionato il fallo con una penalità sostanzialmente lieve.
    Ne consegue pertanto che l’ infliggenda sanzione disciplinare non potrà essere inferiore al minimo edittale previsto di 2 (due) giornate di squalifica.

    per 3 giornate inflitte al giocatore Marco Muttoni per Muttoni ; sempre al minuto 32,18 il predetto giocatore, dopo avere pronunciato una bestemmia, veniva punito con una penalità minore per comportamento antisportivo. A questo punto, anziché raggiungere la panca assegnata ai giocatori puniti, si avvicinava con fare deciso agli arbitri, intenti a consultarsi con il marcatore ufficiale, entrando, non autorizzato, nell’ area riservata ai direttori di gara. Per tale motivo veniva così ulterior= mente punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti), ai sensi della regola 116,iii, n.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Invitato ad accomodarsi nella panca dei puniti, il Muttoni Marco dapprima esclamava “Cazzo, stiamo giocando a hockey !” e quindi, dopo che gli veniva spiegato che comunque non era autorizzato ad utilizzare un linguaggio irriguardoso e blasfemo, pronunciava la seguente frase: “Cazzo, non mi toccare, tanto io non esco !”. Posto che nessuno degli arbitri lo aveva in alcun modo toccato, al predetto giocatore veniva inflitta un’ ulteriore penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) cui conseguiva, in automatico, la comminazione di una penalità di partita di cattiva condotta, con conseguente definitivo allontanamento dello stesso dal campo di gara.
    Ciò premesso, l’ illecito comportamento complessivamente assunto dal Muttoni Marco appare gravemente anti= sportivo, in considerazione della persistente insubordinazione nei confronti dei direttori di gara, proseguita anche dopo due consecutive penalità di cattiva condotta ad esso comminate.
    Ad aggravare l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica assume ovviamente rilievo anche l’iniziale linguaggio blasfemo utilizzato dal Muttoni Marco.
    per 2 giornate inflitte al giocatore Matteo Liprandi per Liprandi al termine dell’incontro, durante il rituale del saluto, il predetto giocatore si avvicinava ai diretto= ri di gara, pronunciando a voce alta ed in modo irriguardoso la seguente frase: “Abominevoli ! Siete abominevoli, dovete imparare !” Veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti), ai sensi della regola 116 del Regolamento Ufficiale di Gioco. A quel punto il Liprandi Matteo si rivolgeva nuovamente agli arbitri, esclamando: “La partita è finita, non potete più dare penalità ! vedete dovete imparare !” Gli veniva allora inflitta un’ulteriore penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) cui conseguiva, in automatico, la comminazione di una penalità di partita di cattiva condotta.
    Ciò premesso, la reiterata protesta, attuata con un linguaggio irriguardoso ed offensivo nei confronti dei direttori di gara ed avvenuta per di più a partita ultimata e durante la fase dei saluti, non trova attenuanti di sorta e va per= tanto sanzionata con 2 (due) giornate di squalifica.
    Motivazione:
    Samuele Ceruti : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 32.18 il predetto giocatore, trovandosi a circa un metro di distanza dalla balaustra,   caricava un' avversario facendolo cadere sulla pista ghiacciata e andare a sbattere la testa contro la stessa balaustra.
    Veniva così punito con una penalità minore più penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti).
    L’ arbitro fa presente che il giocatore colpito, dopo avere saltato un cambio di linea, rientrava sul campo di gara e proseguiva regolarmente l’ incontro.
    Ciò premesso, il fallo di carica come sopra descritto appare avere messo in pericolo l’incolumità dell ’avversario nella parte del corpo che, nonostante la protezione del casco, resta comunque la più delicata. A nulla rileva, ai fini di un’ eventuale riduzione di pena, il fatto che il giocatore colpito non abbia subito conseguenze lesive rilevanti, nè la circostanza che il direttore di gara abbia sanzionato il fallo con una penalità sostanzialmente lieve.
    Ne consegue pertanto che l’ infliggenda sanzione disciplinare non potrà essere inferiore al minimo edittale previsto di 2 (due) giornate di squalifica.

    Marco Muttoni ; sempre al minuto 32,18 il predetto giocatore, dopo avere pronunciato una bestemmia, veniva punito con una penalità minore per comportamento antisportivo. A questo punto, anziché raggiungere la panca assegnata ai giocatori puniti, si avvicinava con fare deciso agli arbitri, intenti a consultarsi con il marcatore ufficiale, entrando, non autorizzato, nell’ area riservata ai direttori di gara. Per tale motivo veniva così ulterior= mente punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti), ai sensi della regola 116,iii, n.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Invitato ad accomodarsi nella panca dei puniti, il Muttoni Marco dapprima esclamava “Cazzo, stiamo giocando a hockey !” e quindi, dopo che gli veniva spiegato che comunque non era autorizzato ad utilizzare un linguaggio irriguardoso e blasfemo, pronunciava la seguente frase: “Cazzo, non mi toccare, tanto io non esco !”. Posto che nessuno degli arbitri lo aveva in alcun modo toccato, al predetto giocatore veniva inflitta un’ ulteriore penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) cui conseguiva, in automatico, la comminazione di una penalità di partita di cattiva condotta, con conseguente definitivo allontanamento dello stesso dal campo di gara.
    Ciò premesso, l’ illecito comportamento complessivamente assunto dal Muttoni Marco appare gravemente anti= sportivo, in considerazione della persistente insubordinazione nei confronti dei direttori di gara, proseguita anche dopo due consecutive penalità di cattiva condotta ad esso comminate.
    Ad aggravare l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica assume ovviamente rilievo anche l’iniziale linguaggio blasfemo utilizzato dal Muttoni Marco.
    Matteo Liprandi al termine dell’incontro, durante il rituale del saluto, il predetto giocatore si avvicinava ai diretto= ri di gara, pronunciando a voce alta ed in modo irriguardoso la seguente frase: “Abominevoli ! Siete abominevoli, dovete imparare !” Veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti), ai sensi della regola 116 del Regolamento Ufficiale di Gioco. A quel punto il Liprandi Matteo si rivolgeva nuovamente agli arbitri, esclamando: “La partita è finita, non potete più dare penalità ! vedete dovete imparare !” Gli veniva allora inflitta un’ulteriore penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) cui conseguiva, in automatico, la comminazione di una penalità di partita di cattiva condotta.
    Ciò premesso, la reiterata protesta, attuata con un linguaggio irriguardoso ed offensivo nei confronti dei direttori di gara ed avvenuta per di più a partita ultimata e durante la fase dei saluti, non trova attenuanti di sorta e va per= tanto sanzionata con 2 (due) giornate di squalifica.


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra HC Real Torino U17.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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