Under 15 - AA/TN/VE
Anno sportivo 2018-2019

1° ritorno - Arena Ritten - Palazzetto 30x60 - Renon/Ritten (BZ)

11988
13/12/2018
16:00
10 - 3
Ora d'inizio: 16:00
Ora di fine: 17:50
Team T1T2T3OTSO Finale
Rittner Buam U15 46000 10
Alleghe / Alta Badia U15 03000 3
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP18097

    Data: 2018-12-14

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 14/12/2018 relativo all'incontro (11988) di Under 15 Alto Adige-Trentino-Veneto Under 15 - AA/TN/VE disputatosi a Arena Ritten (BZ) il 13/12/2018 tra Ritten Sport U15 (181) e HC Alleghe U15 (018).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 3 giornate inflitte al giocatore Manuel Clementi per Clementi : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 51,38 , durante un’ interruzio= ne del gioco, il predetto giocatore bestemmiava ripetutamente, proseguendo nel proferire dette blasfemie anche dopo l’ ingiunzione dell’ arbitro che gli intimava di cessare tale turpiloquio.
    Veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti).
    Al termine della partita, durante il rituale del saluto, il Clementi Manuel si allontanava in direzione della panchina, bestemmiando nuovamente e scuotendo la testa all’ indirizzo degli arbitri, con evidente segno di disappunto nei confronti del loro operato.
    Gli veniva allora inflitta una seconda penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) cui seguiva, automatica= mente, la comminazione di una penalità di partita di cattiva condotta.
    Ciò premesso, il comportamento tenuto nelle descritte occasioni dal predetto tesserato appare non soltanto un gesto di ripetuta insubordinazione nei confronti del direttore di gara, ma anche violare il principio di rettitudine sportiva, laddove le bestemmie reiterate anche al termine della gara sono state accompagnate dall’ ingiustificato abbandono del rituale del saluto.
    Inoltre, la giovanissima età dell’ atleta impone un aggravamento della sanzione disciplinare, al fine di rendere consapevole il Clementi Manuel della gravità delle infrazioni commesse e quindi con l’ intento di dissuaderlo dal ripeterle in futuro.
    Motivazione:
    Manuel Clementi : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 51,38 , durante un’ interruzio= ne del gioco, il predetto giocatore bestemmiava ripetutamente, proseguendo nel proferire dette blasfemie anche dopo l’ ingiunzione dell’ arbitro che gli intimava di cessare tale turpiloquio.
    Veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti).
    Al termine della partita, durante il rituale del saluto, il Clementi Manuel si allontanava in direzione della panchina, bestemmiando nuovamente e scuotendo la testa all’ indirizzo degli arbitri, con evidente segno di disappunto nei confronti del loro operato.
    Gli veniva allora inflitta una seconda penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) cui seguiva, automatica= mente, la comminazione di una penalità di partita di cattiva condotta.
    Ciò premesso, il comportamento tenuto nelle descritte occasioni dal predetto tesserato appare non soltanto un gesto di ripetuta insubordinazione nei confronti del direttore di gara, ma anche violare il principio di rettitudine sportiva, laddove le bestemmie reiterate anche al termine della gara sono state accompagnate dall’ ingiustificato abbandono del rituale del saluto.
    Inoltre, la giovanissima età dell’ atleta impone un aggravamento della sanzione disciplinare, al fine di rendere consapevole il Clementi Manuel della gravità delle infrazioni commesse e quindi con l’ intento di dissuaderlo dal ripeterle in futuro.


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Rittner Buam U15.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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