Decisione n.GSP18024
Data: 2018-10-10
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 07/10/2018 e 09/10/2018 relativo all'incontro (12398) di Att. Prom. Under 15 Lombardia-Piemonte-Aosta Under 15 - LO/PI/AO disputatosi a Centro Sportivo Casate (CO) il 07/10/2018 tra Hockey Como U15 (285) e Diavoli Sesto U15 (645).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 0 giornate inflitte al giocatore
Davide Dell'oca per Dell'oca : dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto, emerge che al minuto 47,04, durante un’ azione di gioco, il predetto giocatore colpiva con violenza con il bastone un giocatore avversario all’ altezza delle gambe, facendolo cadere sulla pista ghiacciata.
Successivamente, dopo l’ interruzione del gioco decretata dal direttore di gara, lo stesso Dell’Oca Davide, impugnando il bastone con due mani, colpiva altre due volte l’ avversario a terra,
con notevole violenza, dapprima nella parte posteriore della coscia, la seconda sui parastinchi.
Veniva così punito con una penalità di partita (20’ + 5’), ai sensi della regola 159, III del Regolamento Ufficiale di gioco.
L’ arbitro fa presente che il giocatore colpito veniva soccorso e, dopo qualche minuto, accertata l’ assenza di gravi traumi, veniva condotto fuori dal campo di gara. Dopo altri 5-6 minuti, il predetto atleta era in grado di riprendere il gioco.
Ciò premesso,
l’ estrema gravità del comportamento complessivamente assunto dal Dell’Oca Davide appare di tutta evidenza.
Difatti, se il primo colpo di bastone, ancorché violento, ma inferto durante un’ azione, può essere inquadrato come “normale” fallo di gioco, sanzionabile secondo i consueti parametri disciplinari,
i successivi due non trovano invece alcuna giustificazione nell’ esercizio della pratica sportiva o della foga agonistica, connaturata a questo tipo di sport.
Detti ultimi colpi sono infatti stati inferti con
notevole violenza, a gioco fermo, contro l' avversario disteso sul ghiaccio e quindi impossibilitato ad opporre un' adeguata legittima difesa. Inoltre è da evidenziare come la prima delle due bastonate inferte al giocatore già sul ghiaccio, abbia colpito la
parte posteriore della coscia, zona del corpo notoriamente
sprovvista di protezione e quindi facilmente lesionabile.
Nello specifico, il giocatore punito si è dunque reso responsabile di una
gratuita quanto deprecabile aggressione fisica, per di più condotta con l’uso del bastone, utilizzato, nel descritto contesto, come una qualunque arma impropria.
Un tale comportamento - è bene sottolinearlo – in nulla si differenzierebbe da un’ analoga condotta attuata al di fuori del campo di gara, ad esempio in un bar, piuttosto che sulla strada o in luogo di abitazione, situazioni alle quali, come noto, farebbe seguito l’ intervento delle Forze dell’ ordine e quindi del giudice penale.
Per quanto di competenza di questo Giudice Sportivo, il
Dall’Oca Davide dev’essere ritenuto responsabile della violazione del principio fondamentale del Regolamento di Giustizia (art.1), ai sensi del quale ogni tesserato ha l’obbligo di mantenere un comportamento conforme all’etica sportiva e di astenersi da comportamenti improntati alla violenza fisica.
Ed a proposito del dovere di attenersi ai valori basilari dello sport, si aggiunge che,
in considerazione della giovane età dell’ atleta punito, sarebbe quanto mai opportuno che i
dirigenti responsabili della società di appartenenza dello stesso,
si attivassero al fine di far bene comprendere al loro tesserato la gravità del comportamento ivi sanzionato, posto in essere in assoluto spregio delle più comuni regole del vivere civile e del rispetto dovuto sempre e comunque, sul campo di gara, ad avversari ed arbitri.
Ne consegue che la
sospensione da ogni attività agonistica già disposta dal direttore di gara, attraverso la comminazione della penalità di partita, vada confermata e, per tutto quanto sopra esposto, quantificata in
40 (quaranta) giorni a decorrere dalla data dell’incontro cui i fatti addebitati si riferiscono e quindi
dal 07.10.'18 al 16.11.2018 compreso. Motivazione:
Davide Dell'oca : dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto, emerge che al minuto 47,04, durante un’ azione di gioco, il predetto giocatore colpiva con violenza con il bastone un giocatore avversario all’ altezza delle gambe, facendolo cadere sulla pista ghiacciata.
Successivamente, dopo l’ interruzione del gioco decretata dal direttore di gara, lo stesso Dell’Oca Davide, impugnando il bastone con due mani, colpiva altre due volte l’ avversario a terra,
con notevole violenza, dapprima nella parte posteriore della coscia, la seconda sui parastinchi.
Veniva così punito con una penalità di partita (20’ + 5’), ai sensi della regola 159, III del Regolamento Ufficiale di gioco.
L’ arbitro fa presente che il giocatore colpito veniva soccorso e, dopo qualche minuto, accertata l’ assenza di gravi traumi, veniva condotto fuori dal campo di gara. Dopo altri 5-6 minuti, il predetto atleta era in grado di riprendere il gioco.
Ciò premesso,
l’ estrema gravità del comportamento complessivamente assunto dal Dell’Oca Davide appare di tutta evidenza.
Difatti, se il primo colpo di bastone, ancorché violento, ma inferto durante un’ azione, può essere inquadrato come “normale” fallo di gioco, sanzionabile secondo i consueti parametri disciplinari,
i successivi due non trovano invece alcuna giustificazione nell’ esercizio della pratica sportiva o della foga agonistica, connaturata a questo tipo di sport.
Detti ultimi colpi sono infatti stati inferti con
notevole violenza, a gioco fermo, contro l' avversario disteso sul ghiaccio e quindi impossibilitato ad opporre un' adeguata legittima difesa. Inoltre è da evidenziare come la prima delle due bastonate inferte al giocatore già sul ghiaccio, abbia colpito la
parte posteriore della coscia, zona del corpo notoriamente
sprovvista di protezione e quindi facilmente lesionabile.
Nello specifico, il giocatore punito si è dunque reso responsabile di una
gratuita quanto deprecabile aggressione fisica, per di più condotta con l’uso del bastone, utilizzato, nel descritto contesto, come una qualunque arma impropria.
Un tale comportamento - è bene sottolinearlo – in nulla si differenzierebbe da un’ analoga condotta attuata al di fuori del campo di gara, ad esempio in un bar, piuttosto che sulla strada o in luogo di abitazione, situazioni alle quali, come noto, farebbe seguito l’ intervento delle Forze dell’ ordine e quindi del giudice penale.
Per quanto di competenza di questo Giudice Sportivo, il
Dall’Oca Davide dev’essere ritenuto responsabile della violazione del principio fondamentale del Regolamento di Giustizia (art.1), ai sensi del quale ogni tesserato ha l’obbligo di mantenere un comportamento conforme all’etica sportiva e di astenersi da comportamenti improntati alla violenza fisica.
Ed a proposito del dovere di attenersi ai valori basilari dello sport, si aggiunge che,
in considerazione della giovane età dell’ atleta punito, sarebbe quanto mai opportuno che i
dirigenti responsabili della società di appartenenza dello stesso,
si attivassero al fine di far bene comprendere al loro tesserato la gravità del comportamento ivi sanzionato, posto in essere in assoluto spregio delle più comuni regole del vivere civile e del rispetto dovuto sempre e comunque, sul campo di gara, ad avversari ed arbitri.
Ne consegue che la
sospensione da ogni attività agonistica già disposta dal direttore di gara, attraverso la comminazione della penalità di partita, vada confermata e, per tutto quanto sopra esposto, quantificata in
40 (quaranta) giorni a decorrere dalla data dell’incontro cui i fatti addebitati si riferiscono e quindi
dal 07.10.'18 al 16.11.2018 compreso.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra Hockey Como U15.
Il Giudice Sportivo
Franco
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