Under 17
Anno sportivo 2018-2019

1° Turno Ritorno - Hodegart - Asiago - Asiago (VI)

13067
29/12/2018
18:45
7 - 4
Ora d'inizio: 18:49
Ora di fine: 20:55
Team T1T2T3OTSO Finale
Asiago Junior 1935 U17 30400 7
Juniorteams U17 03100 4
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP18117

    Data: 2018-12-31

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 30/12/2018 relativo all'incontro (13067) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Odegar - Asiago (VI) il 29/12/2018 tra Asiago Junior 1935 U17 (706) e JT Ora/Egna U17 (157).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 2 giornate inflitte al giocatore Filippo Pietro Zanon per Zanon : dal rapporto arbitrale emerge che dopo che l’ incontro era già terminato, il predetto giocatore caricava da tergo un avversario, in campo aperto, all’ altezza della linea blu. Gli veniva così inflitta una penalità maggiore (5 minuti) più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola 123 del Regolamento Ufficiale di Gioco. Il giocatore colpito si rialzava subito e non riportava alcuna conseguenza lesiva.
    A tale episodio di aggressione faceva seguito l’ immediata reazione da parte di un giocatore della squadra di casa che interveniva colpendo con pugni lo stesso Zanon Filippo Pietro e quindi prendeva avvio una rissa generale coinvolgente tutti i giocatori delle due squadre, ad esclusione dei due portieri.
    Ciò premesso, l’ aggressione posta in essere dal Zanon Filippo Pietro a gara ultimata ed immediatamente prima del rituale del saluto di fine partita non può trovare giustificazione alcuna nella foga agonistica del gioco ed esulando, quindi, dal contesto della partita, la condotta violenta del predetto giocatore non è più inquadrabile come fallo di gioco, ma come comportamento gravemente antisportivo posto in essere in violazione del principio generale sancito dall’art.1, n.2 Regolamento di Giustizia che impone a ciascun tesserato di astenersi da qualun= que manifestazione di violenza, sia fisica che verbale. Ad aggravare la posizione del giocatore vi è poi la circo= stanza che detto comportamento ha successivamente indotto tutti gli altri giocatori presenti in pista a violare a loro volta le regole di buona condotta. Ne consegue che l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica debba essere quantificata in misura superiore al minimo edittale previsto dall’ applicata normativa.
    per 1 giornate inflitte al giocatore Michele Forte per Forte : sempre a partita ultimata, il predetto giocatore, reagendo all' aggressione subita dal compagno di squadra ad opera del Zanon Filippo Pietro, colpiva con pugni quest’ ultimo, venendo così punito con una penalità maggiore (5 minuti) più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola 158 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, la scomposta reazione del Forte Michele, dinanzi all’ aggressione subita dal suo compagno di squadra, è certamente censurabile, ma nella quantificazione dell’applicanda sanzione disciplinare della squalifica occorre tenere conto, ai fini di una riduzione della pena, della circostanza attenuante dell’ avere agito in stato d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui (art.52, n.1, lett. b Regolamento di Giustizia).
    L’ arbitro fa presente di avere ritenuto opportuno sanzionare soltanto i due giocatori menzionati, essendosi trovato nell’ impossibilità di punire tutti i partecipanti alla rissa.
    Motivazione:
    Filippo Pietro Zanon : dal rapporto arbitrale emerge che dopo che l’ incontro era già terminato, il predetto giocatore caricava da tergo un avversario, in campo aperto, all’ altezza della linea blu. Gli veniva così inflitta una penalità maggiore (5 minuti) più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola 123 del Regolamento Ufficiale di Gioco. Il giocatore colpito si rialzava subito e non riportava alcuna conseguenza lesiva.
    A tale episodio di aggressione faceva seguito l’ immediata reazione da parte di un giocatore della squadra di casa che interveniva colpendo con pugni lo stesso Zanon Filippo Pietro e quindi prendeva avvio una rissa generale coinvolgente tutti i giocatori delle due squadre, ad esclusione dei due portieri.
    Ciò premesso, l’ aggressione posta in essere dal Zanon Filippo Pietro a gara ultimata ed immediatamente prima del rituale del saluto di fine partita non può trovare giustificazione alcuna nella foga agonistica del gioco ed esulando, quindi, dal contesto della partita, la condotta violenta del predetto giocatore non è più inquadrabile come fallo di gioco, ma come comportamento gravemente antisportivo posto in essere in violazione del principio generale sancito dall’art.1, n.2 Regolamento di Giustizia che impone a ciascun tesserato di astenersi da qualun= que manifestazione di violenza, sia fisica che verbale. Ad aggravare la posizione del giocatore vi è poi la circo= stanza che detto comportamento ha successivamente indotto tutti gli altri giocatori presenti in pista a violare a loro volta le regole di buona condotta. Ne consegue che l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica debba essere quantificata in misura superiore al minimo edittale previsto dall’ applicata normativa.
    Michele Forte : sempre a partita ultimata, il predetto giocatore, reagendo all' aggressione subita dal compagno di squadra ad opera del Zanon Filippo Pietro, colpiva con pugni quest’ ultimo, venendo così punito con una penalità maggiore (5 minuti) più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola 158 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, la scomposta reazione del Forte Michele, dinanzi all’ aggressione subita dal suo compagno di squadra, è certamente censurabile, ma nella quantificazione dell’applicanda sanzione disciplinare della squalifica occorre tenere conto, ai fini di una riduzione della pena, della circostanza attenuante dell’ avere agito in stato d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui (art.52, n.1, lett. b Regolamento di Giustizia).
    L’ arbitro fa presente di avere ritenuto opportuno sanzionare soltanto i due giocatori menzionati, essendosi trovato nell’ impossibilità di punire tutti i partecipanti alla rissa.


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Asiago Junior 1935 U17.
    € 52.00 () alla squadra Juniorteams U17.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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