Under 17
Anno sportivo 2018-2019

2° Turno Andata 2 - Raiffeisen Arena Caldaro - Caldaro sulla strada del vino (BZ)

13084
02/02/2019
16:00
6 - 1
Ora d'inizio: 16:00
Ora di fine: 18:10
Team T1T2T3OTSO Finale
SV Kaltern Caldaro U17 13200 6
Asiago Junior 1935 U17 00100 1
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP18155

    Data: 2019-02-08

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 03/02/2019 relativo all'incontro (13084) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Caldaro (BZ) il 02/02/2019 tra SV Kaltern Caldaro U17 (042) e Asiago Junior 1935 U17 (706).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Matteo Zago per Zago : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 59,39 il predetto giocatore, a gioco fermo, spingeva il disco fuori dalla portata dell’ arbitro, impedendogli così di raccoglierlo. Veniva conseguente= mente punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti), ai sensi della regola 116, punto III, n.2 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Tale comportamento si era già verificato in precedenza ed in quell’occasione il giocatore era stato verbalmente ammonito dal direttore di gara
    Ciò premesso, attesa la reiterazione da parte dello Zago Matteo del medesimo comportamento antisportivo, che denota una riprovevole petulanza, sorretta da motivi futili, la sanzione base dell’ ammonizione con diffida dovrà soggiacere ad aggravamento, ai sensi dell’art.50, n.1, lett. d) del Regolamento di Giustizia, con conseguente comminazione della squalifica per 1 (una) giornata di campionato.
    Motivazione:
    Matteo Zago : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 59,39 il predetto giocatore, a gioco fermo, spingeva il disco fuori dalla portata dell’ arbitro, impedendogli così di raccoglierlo. Veniva conseguente= mente punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti), ai sensi della regola 116, punto III, n.2 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Tale comportamento si era già verificato in precedenza ed in quell’occasione il giocatore era stato verbalmente ammonito dal direttore di gara
    Ciò premesso, attesa la reiterazione da parte dello Zago Matteo del medesimo comportamento antisportivo, che denota una riprovevole petulanza, sorretta da motivi futili, la sanzione base dell’ ammonizione con diffida dovrà soggiacere ad aggravamento, ai sensi dell’art.50, n.1, lett. d) del Regolamento di Giustizia, con conseguente comminazione della squalifica per 1 (una) giornata di campionato.


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Asiago Junior 1935 U17.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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