Decisione n.GSP18146
Data: 2019-01-29
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 26/01/2019 relativo all'incontro (13123) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Stadio Appiano (BZ) il 26/01/2019 tra HC Eppan Appiano U17 (150) e HC Real Torino U17 (507).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Alessandro Floris per Floris : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 34,24 il predetto giocatore, durante un’ azione di gioco, caricava da tergo un avversario, senza causare alcun ferimento. Veniva così punito con una penalità minore più penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti), ai sensi della regola 123 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, atteso che il fallo segnalato non ha prodotto conseguenze lesive a carico del giocatore colpito ed altresì considerato che il direttore di gara ha valutato la carica come inidonea a mettere in pericolo l’ altrui incolumità, punendola infatti con la penalità più lieve tra quelle contemplate dall’ applicata regola, si ritiene equo contenere la comminanda squalifica in 1 (una) giornata.
per 1 giornate inflitte al giocatore
Lorenzo Anselmino per Anselmino : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 49,48 il predetto giocatore, durante una fase di gioco, caricava da tergo un avversario, senza causare alcun ferimento. Veniva così punito con una penalità minore più penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti), ai sensi della regola 123 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, atteso che il fallo segnalato non ha prodotto conseguenze lesive a carico del giocatore colpito ed altresì considerato che il direttore di gara ha valutato la carica come inidonea a mettere in pericolo l’ altrui incolumità, punendola infatti con la penalità più lieve tra quelle contemplate dall’ applicata regola, si ritiene equo contenere la comminanda squalifica in 1 (una) giornata.
Motivazione:
Alessandro Floris : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 34,24 il predetto giocatore, durante un’ azione di gioco, caricava da tergo un avversario, senza causare alcun ferimento. Veniva così punito con una penalità minore più penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti), ai sensi della regola 123 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, atteso che il fallo segnalato non ha prodotto conseguenze lesive a carico del giocatore colpito ed altresì considerato che il direttore di gara ha valutato la carica come inidonea a mettere in pericolo l’ altrui incolumità, punendola infatti con la penalità più lieve tra quelle contemplate dall’ applicata regola, si ritiene equo contenere la comminanda squalifica in 1 (una) giornata.
Lorenzo Anselmino : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 49,48 il predetto giocatore, durante una fase di gioco, caricava da tergo un avversario, senza causare alcun ferimento. Veniva così punito con una penalità minore più penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti), ai sensi della regola 123 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, atteso che il fallo segnalato non ha prodotto conseguenze lesive a carico del giocatore colpito ed altresì considerato che il direttore di gara ha valutato la carica come inidonea a mettere in pericolo l’ altrui incolumità, punendola infatti con la penalità più lieve tra quelle contemplate dall’ applicata regola, si ritiene equo contenere la comminanda squalifica in 1 (una) giornata.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra HC Real Torino U17.
Il Giudice Sportivo
Franco
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