Under 19
Anno sportivo 2018-2019

3° Turno Andata 1 - Hodegart - Asiago - Asiago (VI)

13219
28/12/2018
12:20
4 - 1
Ora d'inizio: 12:29
Ora di fine: 14:35
Team T1T2T3OTSO Finale
Asiago Junior 1935 U19 03100 4
HCB Foxes Academy U19 01000 1
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP18120

    Data: 2019-01-02

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 28/12/2018 relativo all'incontro (13219) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Odegar - Asiago (VI) il 28/12/2018 tra Asiago Junior 1935 U19 (706) e HCB Foxes Academy U19 (763).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Edo Sahman per Sahman : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 53,33, mentre l’ azione di gioco si svolgeva a distanza, il predetto giocatore caricava un avversario alla balaustra. Veniva così punito con una penalità minore più automaticamente penalità di cattiva condotta (10 minuti), ai sensi della regola 119 del Rego= lamento Ufficiale di Gioco. L’ arbitro fa presente che il giocatore che subiva il fallo non riportava conseguenze lesive ed era così in grado di continuare il gioco.
    Ciò premesso, essendo stato punito il predetto fallo con la penalità più lieve tra quelle contemplate dalla norma di riferimento, comminabile quando il direttore di gara ritiene che la condotta vietata non abbia messo in pericolo l’ incolumità dell’avversario colpito, si ritiene equo contenere l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica in 1 (una) giornata.
    Motivazione:
    Edo Sahman : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 53,33, mentre l’ azione di gioco si svolgeva a distanza, il predetto giocatore caricava un avversario alla balaustra. Veniva così punito con una penalità minore più automaticamente penalità di cattiva condotta (10 minuti), ai sensi della regola 119 del Rego= lamento Ufficiale di Gioco. L’ arbitro fa presente che il giocatore che subiva il fallo non riportava conseguenze lesive ed era così in grado di continuare il gioco.
    Ciò premesso, essendo stato punito il predetto fallo con la penalità più lieve tra quelle contemplate dalla norma di riferimento, comminabile quando il direttore di gara ritiene che la condotta vietata non abbia messo in pericolo l’ incolumità dell’avversario colpito, si ritiene equo contenere l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica in 1 (una) giornata.


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Asiago Junior 1935 U19.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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