Under 19
Anno sportivo 2018-2019

4° Turno Ritorno - Hodegart - Asiago - Asiago (VI)

13237
03/02/2019
18:45
2 - 4
Ora d'inizio: 18:47
Ora di fine: 20:46
Team T1T2T3OTSO Finale
Asiago Junior 1935 U19 10100 2
Juniorteams U19 02200 4
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP18151

    Data: 2019-02-05

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 04/02/2019 relativo all'incontro (13237) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Odegar - Asiago (VI) il 03/02/2019 tra Asiago Junior 1935 U19 (706) e JT Egna/Ora U19 (033).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 2 giornate inflitte al giocatore Edo Sahman per Sahman : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 51,44, dopo che gli era stata inflitta una penalità minore, il predetto giocatore protestava animatamente avverso detta decisione arbitrale, pronun= ciando all’ indirizzo del direttore di gara la seguente frase offensiva: “Sei uno stronzo, che cazzo stai facendo”. Veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) ai sensi della regola 116, iv del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, il carattere ingiurioso dell’ epiteto utilizzato dal giocatore punito è incontestabile. Da parte del tesserato non vi è stato poi alcun ravvedimento, per cui non appare concedibile alcuna circostanza attenuante, idonea a mitigare l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica, che si quantifica in 2 (due) giornate.
    Motivazione:
    Edo Sahman : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 51,44, dopo che gli era stata inflitta una penalità minore, il predetto giocatore protestava animatamente avverso detta decisione arbitrale, pronun= ciando all’ indirizzo del direttore di gara la seguente frase offensiva: “Sei uno stronzo, che cazzo stai facendo”. Veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) ai sensi della regola 116, iv del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, il carattere ingiurioso dell’ epiteto utilizzato dal giocatore punito è incontestabile. Da parte del tesserato non vi è stato poi alcun ravvedimento, per cui non appare concedibile alcuna circostanza attenuante, idonea a mitigare l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica, che si quantifica in 2 (due) giornate.


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Asiago Junior 1935 U19.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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