Decisione n.GSP18114
Data: 2018-12-30
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 29/12/2018 relativo all'incontro (13264) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Meranarena (BZ) il 28/12/2018 tra HC Merano Junior U19 (522) e Alleghe Hockey U19 (018).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 0 giornate inflitte al giocatore
Marco Felicetti per Felicetti
al minuto 40,00, a gioco fermo, il predetto giocatore spruzzava con la borraccia dell’acqua un giocatore avversario, bagnandolo. Veniva così punito con una penalità di cattiva condotta (10 minuti). per 2 giornate inflitte al giocatore
Adrian Klein per Klein al minuto 47,23 il predetto giocatore caricava un avversario all’ altezza della testa, causandogli una ferita alla bocca. Dopo le cure del caso il giocatore che aveva subito il fallo proseguiva la gara.
Il Klein Adrian veniva così punito con una penalità maggiore (5 minuti) più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 124 del Regolamento Ufficiale di Gioco
Ciò premesso, posto che il fallo di carica alla testa non può mai essere considerato “lieve”, perché mette sempre potenzialmente in pericolo l’ incolumità dell’ avversario in una zona del corpo particolarmente delicata, nel caso di specie poiché dalla condotta fallosa sono derivate conseguenze lesive a carico del giocatore colpito, l’ inflig= genda sanzione disciplinare della squalifica non potrà essere inferiore a 2 (due) giornate.
per 2 giornate inflitte al giocatore
Riccardo Dell'Osbel per Dell'Osbel al minuto 59,53 il predetto giocatore colpiva il portiere avversario, nei pressi della sua porta, con una testata inferta all’ altezza del casco. Veniva così punito con una penalità di partita ai sensi della regola 142 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, posto che la sanzione disciplinare conseguente alla comminazione di una penalità di partita è quella della squalifica non inferiore a due giornate, nel caso che ci occupa, non avendo il direttore di gara segnalata la presenza di conseguenze lesive a carico del portiere che ha subito il fallo, si ritiene equo contenere nel minimo l’ infliggenda sanzione.
per 2 giornate inflitte al giocatore
Mirko Giolai per Giolai al minuto 59,53 il predetto giocatore colpiva violentemente da tergo con un pugno un avversario all’ altezza della nuca, venendo così punito con una penalità maggiore (5 minuti) più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta.
Ciò premesso, considerata la
violenza del pugno, nonché il fatto che lo stesso sia stato inferto
da tergo, quindi in una condizione di minorata difesa dell’ avversario, e per di più sulla parte posteriore del collo, zona certamente vulnerabile, ed altresì preso atto che al Giolai Mirko è contestabile la recidiva in forza di una recente squalifica (
decisione GSP18079 del 28/11/2018: squalifica per 1 (una) giornata per violazione dell' art.21.1 del C.d.P), si ritiene di comminare la sanzione disciplinare della squalifica per 2 (due) giornate.
Motivazione:
Marco Felicetti al minuto 40,00, a gioco fermo, il predetto giocatore spruzzava con la borraccia dell’acqua un giocatore avversario, bagnandolo. Veniva così punito con una penalità di cattiva condotta (10 minuti).Adrian Klein al minuto 47,23 il predetto giocatore caricava un avversario all’ altezza della testa, causandogli una ferita alla bocca. Dopo le cure del caso il giocatore che aveva subito il fallo proseguiva la gara.
Il Klein Adrian veniva così punito con una penalità maggiore (5 minuti) più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 124 del Regolamento Ufficiale di Gioco
Ciò premesso, posto che il fallo di carica alla testa non può mai essere considerato “lieve”, perché mette sempre potenzialmente in pericolo l’ incolumità dell’ avversario in una zona del corpo particolarmente delicata, nel caso di specie poiché dalla condotta fallosa sono derivate conseguenze lesive a carico del giocatore colpito, l’ inflig= genda sanzione disciplinare della squalifica non potrà essere inferiore a 2 (due) giornate.
Riccardo Dell'Osbel al minuto 59,53 il predetto giocatore colpiva il portiere avversario, nei pressi della sua porta, con una testata inferta all’ altezza del casco. Veniva così punito con una penalità di partita ai sensi della regola 142 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, posto che la sanzione disciplinare conseguente alla comminazione di una penalità di partita è quella della squalifica non inferiore a due giornate, nel caso che ci occupa, non avendo il direttore di gara segnalata la presenza di conseguenze lesive a carico del portiere che ha subito il fallo, si ritiene equo contenere nel minimo l’ infliggenda sanzione.
Mirko Giolai al minuto 59,53 il predetto giocatore colpiva violentemente da tergo con un pugno un avversario all’ altezza della nuca, venendo così punito con una penalità maggiore (5 minuti) più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta.
Ciò premesso, considerata la
violenza del pugno, nonché il fatto che lo stesso sia stato inferto
da tergo, quindi in una condizione di minorata difesa dell’ avversario, e per di più sulla parte posteriore del collo, zona certamente vulnerabile, ed altresì preso atto che al Giolai Mirko è contestabile la recidiva in forza di una recente squalifica (
decisione GSP18079 del 28/11/2018: squalifica per 1 (una) giornata per violazione dell' art.21.1 del C.d.P), si ritiene di comminare la sanzione disciplinare della squalifica per 2 (due) giornate.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra HC Merano Junior U19.
€ 52.00 () alla squadra Alleghe Hockey U19.
Il Giudice Sportivo
Franco
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