Decisione n.GSP18125
Data: 2019-01-07
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 05/01/2019 relativo all'incontro (13271) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Centro Sportivo Casate (CO) il 04/01/2019 tra Milano Rossoblu U19 (604) e Valdifiemme JTH U19 (418).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 2 giornate inflitte al giocatore
Mattia Weber per Weber : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 57,35, durante un’ azione di gioco, il predetto giocatore iniziava un’ inutile quanto ingiustificata protesta. Invitato dal direttore di gara a desistere da tale comportamento, il Weber Mattia si rivolgeva all’ arbitro con il seguente epiteto offensivo: “Coglione !”. Veni= va così punito con penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta.
L’ arbitro fa presente che al termine dell’ incontro, il Weber Mattia si scusava educatamente con l’ arbitro per quanto accaduto in precedenza.
Ciò premesso, appare indiscutibile il carattere ingiurioso del termine con cui il Weber Mattia ha apostrofato l’ ar= bitro. Vanno peraltro senz’ altro apprezzate le successive scuse, che valgono la concessione delle circostanze attenuanti generiche a loro volta bilanciabili con l’ aggravante della recidiva contestabile per effetto del prece= dente disciplinare specifico di cui alla decisione GSP18048 dd.30.10.2018.
Motivazione:
Mattia Weber : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 57,35, durante un’ azione di gioco, il predetto giocatore iniziava un’ inutile quanto ingiustificata protesta. Invitato dal direttore di gara a desistere da tale comportamento, il Weber Mattia si rivolgeva all’ arbitro con il seguente epiteto offensivo: “Coglione !”. Veni= va così punito con penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta.
L’ arbitro fa presente che al termine dell’ incontro, il Weber Mattia si scusava educatamente con l’ arbitro per quanto accaduto in precedenza.
Ciò premesso, appare indiscutibile il carattere ingiurioso del termine con cui il Weber Mattia ha apostrofato l’ ar= bitro. Vanno peraltro senz’ altro apprezzate le successive scuse, che valgono la concessione delle circostanze attenuanti generiche a loro volta bilanciabili con l’ aggravante della recidiva contestabile per effetto del prece= dente disciplinare specifico di cui alla decisione GSP18048 dd.30.10.2018.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra Valdifiemme JTH U19.
Il Giudice Sportivo
Franco
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