Decisione n.GSP18147
Data: 2019-01-30
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 29/01/2019 relativo all'incontro (13287) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Cavalese (TN) il 28/01/2019 tra Valdifiemme JTH U19 (418) e Alleghe Hockey U19 (018).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Armando Chelodi per Chelodi : dal rapporto arbitrale e successivo atto integrativo, emerge che al minuto 05,19, successivamente alla segnatura di un gol da parte della squadra ospite, il predetto tesserato, nella sua qualità di allenatore della squadra di casa, protestava animatamente all’ indirizzo del direttore di gara, a suo dire colpevole di non avere sanzionato un precedente fallo commesso ai danni di un giocatore della propria compagine ed in particolare
a voce molto alta ripeteva la parola “vergogna”. A fronte di tale comportamento, in base alla regola 116, punto ii, n.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco, veniva comminata una penalità minore di panca alla squadra di casa.
Nonostante la penalità appena inflitta, il Chelodi Armando
proseguiva nell’ atteggiamento di protesta, pronun= ciando con
tono di minaccia la seguente frase: “
Ci vediamo dopo su al bar “! Gli veniva così inflitta una penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 116, punto IV, n.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
L’arbitro fa presente che, terminato l’ incontro, il Chelodi Armando chiedeva di poter conferire con gli ufficiali di gara e, conscio dell’errore commesso, si scusava con gli stessi per il comportamento assunto durante l’incontro.
Ciò premesso, nel comportamento posto in essere dal tesserato Chelodi Armando sono ravvisabili due distinte violazioni regolamentari: da un lato la protesta, sanzionata correttamente con una penalità minore di panca, dall’ altro la reiterazione dell’ insubordinazione, sfociata in una frase dal contenuto intimidatorio, ma
non integrante gli estremi della minaccia grave.
Nella quantificazione della comminanda sanzione disciplinare occorre poi tenere conto della circostanza aggra= vante di cui all’ art.50, n.1, lett a) del Regolamento di Giustizia, per avere il Chelodi Armando agito in violazione del
dovere di particolare correttezza e lealtà sportiva che incombe su chiunque ricopra
ruoli di vertice e di comando in seno alla squadra e/o società di appartenenza, tra i quali rileva certamente anche quello di
allenatore rivestito dall’ incolpato.
Nondimeno è da considerare, quale circostanza attenuante ai sensi dell’ art.52, n.2, lett. e) del Regolamento di Giustizia, l’ atteggiamento di
ravvedimento del proprio operato e di scusa assunto dal Chelodi Armando al termine dell’ incontro nei confronti degli ufficiali di gara, da considerarsi, ai fini della pena finale, equivalente alla contestata aggravante.
Per le esposte ragioni ritiene questo Giudice Sportivo di potere contenere nel minimo edittale di 1 (una) giornata l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica.
Motivazione:
Armando Chelodi : dal rapporto arbitrale e successivo atto integrativo, emerge che al minuto 05,19, successivamente alla segnatura di un gol da parte della squadra ospite, il predetto tesserato, nella sua qualità di allenatore della squadra di casa, protestava animatamente all’ indirizzo del direttore di gara, a suo dire colpevole di non avere sanzionato un precedente fallo commesso ai danni di un giocatore della propria compagine ed in particolare
a voce molto alta ripeteva la parola “vergogna”. A fronte di tale comportamento, in base alla regola 116, punto ii, n.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco, veniva comminata una penalità minore di panca alla squadra di casa.
Nonostante la penalità appena inflitta, il Chelodi Armando
proseguiva nell’ atteggiamento di protesta, pronun= ciando con
tono di minaccia la seguente frase: “
Ci vediamo dopo su al bar “! Gli veniva così inflitta una penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 116, punto IV, n.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
L’arbitro fa presente che, terminato l’ incontro, il Chelodi Armando chiedeva di poter conferire con gli ufficiali di gara e, conscio dell’errore commesso, si scusava con gli stessi per il comportamento assunto durante l’incontro.
Ciò premesso, nel comportamento posto in essere dal tesserato Chelodi Armando sono ravvisabili due distinte violazioni regolamentari: da un lato la protesta, sanzionata correttamente con una penalità minore di panca, dall’ altro la reiterazione dell’ insubordinazione, sfociata in una frase dal contenuto intimidatorio, ma
non integrante gli estremi della minaccia grave.
Nella quantificazione della comminanda sanzione disciplinare occorre poi tenere conto della circostanza aggra= vante di cui all’ art.50, n.1, lett a) del Regolamento di Giustizia, per avere il Chelodi Armando agito in violazione del
dovere di particolare correttezza e lealtà sportiva che incombe su chiunque ricopra
ruoli di vertice e di comando in seno alla squadra e/o società di appartenenza, tra i quali rileva certamente anche quello di
allenatore rivestito dall’ incolpato.
Nondimeno è da considerare, quale circostanza attenuante ai sensi dell’ art.52, n.2, lett. e) del Regolamento di Giustizia, l’ atteggiamento di
ravvedimento del proprio operato e di scusa assunto dal Chelodi Armando al termine dell’ incontro nei confronti degli ufficiali di gara, da considerarsi, ai fini della pena finale, equivalente alla contestata aggravante.
Per le esposte ragioni ritiene questo Giudice Sportivo di potere contenere nel minimo edittale di 1 (una) giornata l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra Valdifiemme JTH U19.
Il Giudice Sportivo
Franco
[
STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]