Under 19
Anno sportivo 2018-2019

2° Turno Ritorno - Stadio Appiano - Appiano sulla strada del vino (BZ)

13290
03/02/2019
16:30
1 - 4
Ora d'inizio: 16:30
Ora di fine: 18:37
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Eppan Appiano U19 00100 1
Valdifiemme JTH U19 20200 4
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP18152

    Data: 2019-02-05

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 04/02/2019 relativo all'incontro (13290) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Stadio Appiano (BZ) il 03/02/2019 tra HC Eppan Appiano U19 (150) e Valdifiemme JTH U19 (418).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Luca Marano per Marano : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 24,59 il predetto giocatore, disinteressandosi del disco, caricava con forza eccessiva un avversario contro la balaustra. Veniva così punito con una penalità minore più penalità di cattiva condotta (10 minuti) ai sensi della regola 119 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    L’ arbitro fa presente che il giocatore che ha subito il fallo, rimasto in un primo momento disteso sulla pista ghiacciata, riprendeva successivamente il gioco.
    Ciò premesso, atteso che il fallo segnalato non ha prodotto conseguenze lesive a carico del giocatore colpito ed altresì considerato che il direttore di gara ha valutato la carica come inidonea a mettere in pericolo l’ altrui incolumità, punendola infatti con la penalità più lieve tra quelle contemplate dall’ applicata regola, si ritiene equo contenere la comminanda squalifica in 1 (una) giornata.

    Motivazione:
    Luca Marano : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 24,59 il predetto giocatore, disinteressandosi del disco, caricava con forza eccessiva un avversario contro la balaustra. Veniva così punito con una penalità minore più penalità di cattiva condotta (10 minuti) ai sensi della regola 119 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    L’ arbitro fa presente che il giocatore che ha subito il fallo, rimasto in un primo momento disteso sulla pista ghiacciata, riprendeva successivamente il gioco.
    Ciò premesso, atteso che il fallo segnalato non ha prodotto conseguenze lesive a carico del giocatore colpito ed altresì considerato che il direttore di gara ha valutato la carica come inidonea a mettere in pericolo l’ altrui incolumità, punendola infatti con la penalità più lieve tra quelle contemplate dall’ applicata regola, si ritiene equo contenere la comminanda squalifica in 1 (una) giornata.



    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Valdifiemme JTH U19.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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