Under 19
Anno sportivo 2018-2019

4° Turno Ritorno - Ice Rink Piné - Palazzetto 30x60 - Baselga di Pinè (TN)

13299
17/02/2019
16:00
3 - 5
Ora d'inizio: 16:00
Ora di fine: 18:15
Team T1T2T3OTSO Finale
Valdifiemme JTH U19 03000 3
Milano Rossoblu U19 21200 5
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP18170

    Data: 2019-02-22

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 17/02/2019 relativo all'incontro (13299) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Ice Rink Piné - Palazzetto (TN) il 17/02/2019 tra Valdifiemme JTH U19 (418) e Milano Rossoblu U19 (604).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 0 giornate inflitte al giocatore Samuele Sebastiano Sandri per Sandri : dal rapporto arbitrale emerge che, terminato l’ incontro, il predetto giocatore si avvicinava con atteggiamento minaccioso ad un avversario, iniziando con lo stesso un alterco.
    Durante la lite, nonostante che gli Ufficiali di gara fossero intervenuti bloccandogli le braccia nel tentativo di farlo desistere, il Sandri Samuele colpiva l’ avversario dapprima con una testata e quindi con un calcio, quando lo stesso si trovava già sdraiato sulla pista ghiacciata.
    Mentre era intento ad abbandonare il campo di gara, il giocatore punito apostrofava con il termine di “perdenti” gli avversari, mostrando loro il dito medio di entrambe le mani e gettando un guanto precedentemente sfilato contro la balaustra.
    Veniva così punito con una penalità di partita, con conseguente ritiro del cartellino, ai sensi della regola 142 del Regolamento Ufficiale di gioco.
    Ciò premesso, il comportamento complessivamente assunto dal giocatore della squadra ospitante appare di inaudità gravità, caratterizzato com’è da violenza fisica ed antisportività.
    La testata ed il successivo calcio sferrati contro un avversario che, in occasione del secondo colpo, si trovava inerme disteso sulla pista ghiacciata,   costituiscono atti di violenza inaccettabili su un campo di gara e, per quanto riguarda il calcio inferto, va detto che esso rappresenta anche una manifestazione di disprezzo e di vile aggressione nei confronti dell’ avversario ormai indifeso.
    Quanto poi al successivo atteggiamento assunto dal Sandri Samuele mentre si dirigeva verso l’ uscita del campo di gara, va rimarcato il carattere profondamente antisportivo, volgare ed irrispettoso degli avversari, dei gesti segnalati.
    Sotto il profilo disciplinare, la sanzione più adeguata appare essere quella della sospensione a tempo determinato da ogni attività agonistica.
    Ad una tale conclusione è possibile giungere considerando che soltanto per il secondo dei due episodi di gratuita violenza addebitabili al Sandri Samuele, ovvero il calcio sferrato all’ avversario, è prevista in via alternativa la sanzione della squalifica non inferiore a 4 giornate o la sospensione a tempo (N.B.: così anche il solo “tentativo” di colpire con un calcio l’ avversario). Se poi come nel caso che ci occupa il calcio è stato indirizzato all’avver= sario disteso sul ghiaccio, è piuttosto lampante che la sanzione non potrà essere contenuta nel minimo edittale previsto.
    Non meno grave appare la testata inferta certamente con particolare violenza, se e vero come è vero che avrebbe causato la caduta sul ghiaccio dell’ avversario.
    Ma anche il comportamento platealmente volgare ed antisportivo (dito medio di entrambe le mani rivolto in pista agli avversari e quindi dinanzi ad addetti alle squadre, tecnici, dirigenti e pubblico) appare duramente censurabile e sanzionabile, a discrezione dell’ organo giudicante, con una prolungata squalifica o con la sospensione a tempo.
    Nella quantificazione in concreto dell’ infliggenda sanzione occorre poi tenere conto, ai sensi dell’art.49, n.1 del Regolamento di Giustizia, quale indicatore della rilevante gravità dei fatti commessi, del rapido susseguirsi dei gravi illeciti segnalati, concentrati in pochi minuti, nonché di un atteggiamento psicologico molto determinato nel condurre e portare a termine le illecite condotte sopra descritte, come nel caso della testata che è stata inferta dopo che gli ufficiali di gara erano già intervenuti per indurre a desistere detto giocatore dal suo insano proposito bellicoso, bloccandone il movimento delle braccia.
    Infine, ad ulteriore aggravamento della sanzione, è senz’altro contestabile la circostanza dell’ avere il Sandri Samuele agito per motivi abietti e futili, posto che la prolungata condotta illecita perpetrata non può trovare attenuante o scusante alcuna, meno che mai nella frustrazione per la sconfitta patita dalla propria squadra.
    Deplorevole - e anch’esso elemento di appesantimento della pena -è il fatto di avere commesso i fatti contestati a gara ultimata, ovvero in un momento in cui, cessato il furore agonistico, gli atleti sono chiamati alla stretta di mano, che suggella e rende onore allo spirito sportivo e quindi all’ avversario, al di là del risultato maturato sul campo.
    Tutto quanto sopra premesso, questo Giudice Unico Sportivo infligge al tesserato Sandri Samuele la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività agonistica per la durata di giorni 60 (sessanta), con decorrenza dal 18.02.2019 e quindi sino al 18.04.2019.
    Motivazione:
    Samuele Sebastiano Sandri : dal rapporto arbitrale emerge che, terminato l’ incontro, il predetto giocatore si avvicinava con atteggiamento minaccioso ad un avversario, iniziando con lo stesso un alterco.
    Durante la lite, nonostante che gli Ufficiali di gara fossero intervenuti bloccandogli le braccia nel tentativo di farlo desistere, il Sandri Samuele colpiva l’ avversario dapprima con una testata e quindi con un calcio, quando lo stesso si trovava già sdraiato sulla pista ghiacciata.
    Mentre era intento ad abbandonare il campo di gara, il giocatore punito apostrofava con il termine di “perdenti” gli avversari, mostrando loro il dito medio di entrambe le mani e gettando un guanto precedentemente sfilato contro la balaustra.
    Veniva così punito con una penalità di partita, con conseguente ritiro del cartellino, ai sensi della regola 142 del Regolamento Ufficiale di gioco.
    Ciò premesso, il comportamento complessivamente assunto dal giocatore della squadra ospitante appare di inaudità gravità, caratterizzato com’è da violenza fisica ed antisportività.
    La testata ed il successivo calcio sferrati contro un avversario che, in occasione del secondo colpo, si trovava inerme disteso sulla pista ghiacciata,   costituiscono atti di violenza inaccettabili su un campo di gara e, per quanto riguarda il calcio inferto, va detto che esso rappresenta anche una manifestazione di disprezzo e di vile aggressione nei confronti dell’ avversario ormai indifeso.
    Quanto poi al successivo atteggiamento assunto dal Sandri Samuele mentre si dirigeva verso l’ uscita del campo di gara, va rimarcato il carattere profondamente antisportivo, volgare ed irrispettoso degli avversari, dei gesti segnalati.
    Sotto il profilo disciplinare, la sanzione più adeguata appare essere quella della sospensione a tempo determinato da ogni attività agonistica.
    Ad una tale conclusione è possibile giungere considerando che soltanto per il secondo dei due episodi di gratuita violenza addebitabili al Sandri Samuele, ovvero il calcio sferrato all’ avversario, è prevista in via alternativa la sanzione della squalifica non inferiore a 4 giornate o la sospensione a tempo (N.B.: così anche il solo “tentativo” di colpire con un calcio l’ avversario). Se poi come nel caso che ci occupa il calcio è stato indirizzato all’avver= sario disteso sul ghiaccio, è piuttosto lampante che la sanzione non potrà essere contenuta nel minimo edittale previsto.
    Non meno grave appare la testata inferta certamente con particolare violenza, se e vero come è vero che avrebbe causato la caduta sul ghiaccio dell’ avversario.
    Ma anche il comportamento platealmente volgare ed antisportivo (dito medio di entrambe le mani rivolto in pista agli avversari e quindi dinanzi ad addetti alle squadre, tecnici, dirigenti e pubblico) appare duramente censurabile e sanzionabile, a discrezione dell’ organo giudicante, con una prolungata squalifica o con la sospensione a tempo.
    Nella quantificazione in concreto dell’ infliggenda sanzione occorre poi tenere conto, ai sensi dell’art.49, n.1 del Regolamento di Giustizia, quale indicatore della rilevante gravità dei fatti commessi, del rapido susseguirsi dei gravi illeciti segnalati, concentrati in pochi minuti, nonché di un atteggiamento psicologico molto determinato nel condurre e portare a termine le illecite condotte sopra descritte, come nel caso della testata che è stata inferta dopo che gli ufficiali di gara erano già intervenuti per indurre a desistere detto giocatore dal suo insano proposito bellicoso, bloccandone il movimento delle braccia.
    Infine, ad ulteriore aggravamento della sanzione, è senz’altro contestabile la circostanza dell’ avere il Sandri Samuele agito per motivi abietti e futili, posto che la prolungata condotta illecita perpetrata non può trovare attenuante o scusante alcuna, meno che mai nella frustrazione per la sconfitta patita dalla propria squadra.
    Deplorevole - e anch’esso elemento di appesantimento della pena -è il fatto di avere commesso i fatti contestati a gara ultimata, ovvero in un momento in cui, cessato il furore agonistico, gli atleti sono chiamati alla stretta di mano, che suggella e rende onore allo spirito sportivo e quindi all’ avversario, al di là del risultato maturato sul campo.
    Tutto quanto sopra premesso, questo Giudice Unico Sportivo infligge al tesserato Sandri Samuele la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività agonistica per la durata di giorni 60 (sessanta), con decorrenza dal 18.02.2019 e quindi sino al 18.04.2019.


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Valdifiemme JTH U19.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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