Under 19
Anno sportivo 2018-2019

7° Turno Ritorno - Meranarena - Merano (BZ)

13309
06/03/2019
17:15
11 - 2
Ora d'inizio: 17:15
Ora di fine: 19:28
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Merano Junior U19 34400 11
Valdifiemme JTH U19 02000 2
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP18190

    Data: 2019-03-08

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 06/03/2019 relativo all'incontro (13309) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Meranarena (BZ) il 06/03/2019 tra HC Merano Junior U19 (522) e Valdifiemme JTH U19 (418).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 2 giornate inflitte al giocatore Cristian Verza per Verza : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 53,12 il predetto giocatore colpiva con il pomolo del bastone un avversario all’ addome. Veniva così punito con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 121 del Regolamento Ufficiale di Gioco. Nel rapporto arbitrale non si faceva cenno a conseguenze lesive ai danni del giocatore colpito.
    Ciò premesso, appare indubbia la gravità del fallo contestato, trattandosi di un comportamento violento realizzato attraverso l’ uso improprio del bastone. Esso è stigmatizzabile al di là delle conseguenze lesive derivatene all’avversario e soltanto in virtù dell’ assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili al Verza Cristian, si ritiene di contenere l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto dalla norma di riferimento, pari a 2 (due) giornate.
    per 2 giornate inflitte al giocatore Tobia Munari per Munari : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 53,12 il predetto giocatore, dopo avere subito un grave fallo di bastone da parte dell’ avversario Verza Cristian, colpiva quest’ ultimo con il proprio bastone sulla schiena. Veniva così punito con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 159 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Anche in tal caso non venivano segnalate dal direttore di gara conseguenze lesive a carico del giocatore colpito.
    Ciò premesso, analogamente a quanto deciso in merito alla posizione del Verza Cristian, anche in questo caso va stigmatizzato il gesto violento compiuto, utilizzando il bastone come arma di offesa. E posto che in nessun caso può ritenersi legittima una reazione di tale violenza ad un fallo (altrettanto violento) appena subito, si ritiene non concedibile la circostanza attenuante dell ’avere agito in stato d’ ira determinato dall’ ingiusto comportamento dell’ avversario, con conseguente comminazione di analoga sanzione disciplinare anche al Munari Tobia.

    Motivazione:
    Cristian Verza : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 53,12 il predetto giocatore colpiva con il pomolo del bastone un avversario all’ addome. Veniva così punito con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 121 del Regolamento Ufficiale di Gioco. Nel rapporto arbitrale non si faceva cenno a conseguenze lesive ai danni del giocatore colpito.
    Ciò premesso, appare indubbia la gravità del fallo contestato, trattandosi di un comportamento violento realizzato attraverso l’ uso improprio del bastone. Esso è stigmatizzabile al di là delle conseguenze lesive derivatene all’avversario e soltanto in virtù dell’ assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili al Verza Cristian, si ritiene di contenere l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto dalla norma di riferimento, pari a 2 (due) giornate.
    Tobia Munari : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 53,12 il predetto giocatore, dopo avere subito un grave fallo di bastone da parte dell’ avversario Verza Cristian, colpiva quest’ ultimo con il proprio bastone sulla schiena. Veniva così punito con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 159 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Anche in tal caso non venivano segnalate dal direttore di gara conseguenze lesive a carico del giocatore colpito.
    Ciò premesso, analogamente a quanto deciso in merito alla posizione del Verza Cristian, anche in questo caso va stigmatizzato il gesto violento compiuto, utilizzando il bastone come arma di offesa. E posto che in nessun caso può ritenersi legittima una reazione di tale violenza ad un fallo (altrettanto violento) appena subito, si ritiene non concedibile la circostanza attenuante dell ’avere agito in stato d’ ira determinato dall’ ingiusto comportamento dell’ avversario, con conseguente comminazione di analoga sanzione disciplinare anche al Munari Tobia.



    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra HC Merano Junior U19.
    € 52.00 () alla squadra Valdifiemme JTH U19.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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