Decisione n.GSP18191
Data: 2019-03-09
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 07/03/2019 relativo all'incontro (13311) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Centro Sportivo Casate (CO) il 06/03/2019 tra Milano Rossoblu U19 (604) e Alleghe Hockey U19 (018).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Tanner Bradley Burton per Burton : dal rapporto arbitrale emerge che a tre minuti dal termine dell’incontro il predetto tesserato, in qualità di allenatore della squadra ospitante,
derideva in segno di scherno ed applaudiva ripetutamente all’ indirizzo dell’ arbitro, mentre questi era intento a fornire alcune delucidazioni a giocatori ed addetti alla squadra di casa presenti nella loro panchina.
Al Burton Tanner Brandley veniva così comminata una penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola 116 del Regolamento Ufficiale di Gioco, con conseguente suo allontanamento dalla panca dei giocatori.
Ciò premesso, la protesta esternata con atteggiamenti plateali, ancorché non sfociata in epiteti offensivi, né in gesti minacciosi od osceni, non può comportare, a livello disciplinare, la sanzione della semplice ammonizione con diffida ma, considerato anche il
ruolo di allenatore ricoperto dal tesserato punito, dovrà essere quella della squalifica da quantificarsi – in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili - nel minimo edittale di 1 (una) giornata).
Motivazione:
Tanner Bradley Burton : dal rapporto arbitrale emerge che a tre minuti dal termine dell’incontro il predetto tesserato, in qualità di allenatore della squadra ospitante,
derideva in segno di scherno ed applaudiva ripetutamente all’ indirizzo dell’ arbitro, mentre questi era intento a fornire alcune delucidazioni a giocatori ed addetti alla squadra di casa presenti nella loro panchina.
Al Burton Tanner Brandley veniva così comminata una penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola 116 del Regolamento Ufficiale di Gioco, con conseguente suo allontanamento dalla panca dei giocatori.
Ciò premesso, la protesta esternata con atteggiamenti plateali, ancorché non sfociata in epiteti offensivi, né in gesti minacciosi od osceni, non può comportare, a livello disciplinare, la sanzione della semplice ammonizione con diffida ma, considerato anche il
ruolo di allenatore ricoperto dal tesserato punito, dovrà essere quella della squalifica da quantificarsi – in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili - nel minimo edittale di 1 (una) giornata).
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra Milano Rossoblu U19.
Il Giudice Sportivo
Franco
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