Att. Prom. U15 - Naz.
Anno sportivo 2018-2019

4° andata - Raiffeisen Arena Caldaro - Caldaro sulla strada del vino (BZ)

13404
13/01/2019
11:00
6 - 4
Ora d'inizio: 11:00
Ora di fine: 12:45
Team T1T2T3OTSO Finale
SV Kaltern / Lana U15 31200 6
HC Trento Silvelox U15 22000 4
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP18133

    Data: 2019-01-15

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 13/01/2019 relativo all'incontro (13404) di Campionato Nazionale Maschile Under 15 - Naz. disputatosi a Caldaro (BZ) il 13/01/2019 tra SV Kaltern Caldaro U15 (042) e HC Trento U15 (223).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 0 giornate inflitte al giocatore Roberto Scelfo per Scelfo : dal rapporto arbitrale emerge che al termine dell’ incontro il predetto allenatore si rivolgeva al direttore di gara “facendo il verso del tacchino (glu, glu, glu)”. Interpellato sulle ragioni di tale comportamento, lo Scelfo Roberto continuava ad inveire nei confronti dello stesso arbitro.
    Ciò premesso, pur deplorevole e prolungato, l’ atteggiamento di protesta dell’ allenatore non è trasceso in epiteti ingiurisosi, tali non potendosi considerare, in assenza di più puntuale specificazione, le generiche invettive denunciate dal direttore di gara. Ne consegue che l’ infliggenda sanzione disciplinare possa essere contenuta nell’ ammonizione con diffida, fermo restando che la reiterazione, in futuro, di simili atteggiamenti darà luogo all’ adozione di provvedimenti sanzionatori più severi.
    Motivazione:
    Roberto Scelfo : dal rapporto arbitrale emerge che al termine dell’ incontro il predetto allenatore si rivolgeva al direttore di gara “facendo il verso del tacchino (glu, glu, glu)”. Interpellato sulle ragioni di tale comportamento, lo Scelfo Roberto continuava ad inveire nei confronti dello stesso arbitro.
    Ciò premesso, pur deplorevole e prolungato, l’ atteggiamento di protesta dell’ allenatore non è trasceso in epiteti ingiurisosi, tali non potendosi considerare, in assenza di più puntuale specificazione, le generiche invettive denunciate dal direttore di gara. Ne consegue che l’ infliggenda sanzione disciplinare possa essere contenuta nell’ ammonizione con diffida, fermo restando che la reiterazione, in futuro, di simili atteggiamenti darà luogo all’ adozione di provvedimenti sanzionatori più severi.


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra HC Trento Silvelox U15.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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