Att. Prom. U15 - Naz.
Anno sportivo 2018-2019

5° ritorno - Galvalux Arena - Stadio del Ghiaccio - Pieve di Cadore (BL)

13422
03/03/2019
11:00
3 - 0
Ora d'inizio: 11:02
Ora di fine: 12:48
Team T1T2T3OTSO Finale
Pieve / Cortina U15 03000 3
HC Trento Silvelox U15 00000 0
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP18185

    Data: 2019-03-05

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 03/03/2019 relativo all'incontro (13422) di Campionato Nazionale Maschile Under 15 - Naz. disputatosi a Pieve di Cadore (BL) il 03/03/2019 tra Pieve / Cortina U15 (029) e HC Trento U15 (223).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Lorenzo Vicentini per Vicentini : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 46,51 il predetto giocatore, mentre si stava dirigendo verso la panca dei puniti, rideva in faccia al direttore di gara.
    Veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) ai sensi della regola 168 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, il comportamento assunto nell’ occasione dal giocatore segnalato appare irriverente nei confronti dell’arbitro e meritevole quindi della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.

    Motivazione:
    Lorenzo Vicentini : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 46,51 il predetto giocatore, mentre si stava dirigendo verso la panca dei puniti, rideva in faccia al direttore di gara.
    Veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) ai sensi della regola 168 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, il comportamento assunto nell’ occasione dal giocatore segnalato appare irriverente nei confronti dell’arbitro e meritevole quindi della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.



    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra HC Trento Silvelox U15.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
    [STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]

    Decisione n.GSP18185 bis

    Data: 2019-04-11

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 03/03/2019 relativo all'incontro (13422) di Campionato Nazionale Maschile Under 15 - Naz. disputatosi a Pieve di Cadore (BL) il 03/03/2019 tra Pieve / Cortina U15 (029) e HC Trento U15 (223).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Alessandro Masotti per Masotti : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 46,51 il predetto giocatore, mentre si stava dirigendo verso la panca dei puniti, rideva in faccia al direttore di gara.
    Veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) ai sensi della regola 168 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, il comportamento assunto nell’ occasione dal giocatore segnalato appare irriverente nei confronti dell’ arbitro e meritevole quindi della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.

    La presente decisione sostituisce integralmente la precedente GSP 18185 dd. 05.03.2019, da ritenersi pertanto annullata e priva di efficacia, in quanto adottata sulla base di un’ errato rapporto arbitrale indicante, quale autore dell’ infrazione disciplinare, il giocatore VICENTINI Lorenzo anziché il giocatore MASOTTI Alessandro.

    Si segnala che la predetta squalifica andrà scontata nella prima giornata di campionato della prossima stagione sportiva, anche in caso di trasferimento del giocatore ad altra società e/o cambio di categoria (art. 48, n.5 Regolamento di Giustizia).


    Motivazione:
    Lorenzo Vicentini : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 46,51 il predetto giocatore, mentre si stava dirigendo verso la panca dei puniti, rideva in faccia al direttore di gara.
    Veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) ai sensi della regola 168 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, il comportamento assunto nell’ occasione dal giocatore segnalato appare irriverente nei confronti dell’arbitro e meritevole quindi della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.

    Alessandro Masotti : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 46,51 il predetto giocatore, mentre si stava dirigendo verso la panca dei puniti, rideva in faccia al direttore di gara.
    Veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) ai sensi della regola 168 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, il comportamento assunto nell’ occasione dal giocatore segnalato appare irriverente nei confronti dell’ arbitro e meritevole quindi della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.

    La presente decisione sostituisce integralmente la precedente GSP 18185 dd. 05.03.2019, da ritenersi pertanto annullata e priva di efficacia, in quanto adottata sulla base di un’ errato rapporto arbitrale indicante, quale autore dell’ infrazione disciplinare, il giocatore VICENTINI Lorenzo anziché il giocatore MASOTTI Alessandro.

    Si segnala che la predetta squalifica andrà scontata nella prima giornata di campionato della prossima stagione sportiva, anche in caso di trasferimento del giocatore ad altra società e/o cambio di categoria (art. 48, n.5 Regolamento di Giustizia).




    Spese di procedura addebitate:


    Il Giudice Sportivo
    Franco
    [STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]