Under 15 - Coppa 3 Regioni
Anno sportivo 2018-2019

1° Turno Andata - Palaghiaccio TAZZOLI Pista 1 - Torino (TO)

13566
13/01/2019
12:00
9 - 5
Ora d'inizio: 12:03
Ora di fine: 14:12
Team T1T2T3OTSO Finale
Torino Bulls U15 34200 9
Hockey Como U15 40100 5
  • Arbitri
  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP18137

    Data: 2019-01-18

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 15/01/2019 relativo all'incontro (13566) di Att. Prom. Under 15 Lombardia-Piemonte-Aosta Under 15 - Coppa 3 Regioni disputatosi a Palaghiaccio TAZZOLI (TO) il 13/01/2019 tra Torino Bulls U15 (669) e Hockey Como U15 (285).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 2 giornate inflitte al giocatore Ludovico Pauletto per Pauletto : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 28,40, il predetto giocatore, a seguito di un diverbio intercorso, durante un’ azione di gioco, con l’ avversario La Marca Lorenzo, colpiva quest’ ultimo con il proprio bastone sul casco. Veniva pertanto punito, ai sensi della regola 159, punto III, con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta.
    Il giocatore che ha subito il fallo non ha riportato conseguenze lesive ed ha proseguito regolarmente il gioco.
    L’ arbitro fa altresì presente che il Pauletto Lodovico avrebbe commesso il fallo per essere stato, poco prima, offeso dal La Marca Lorenzo con il seguente epiteto: “figlio di p…” ed avendo il Pauletto Lodovico perso prema= turamente la madre ne sarebbe conseguita la scomposta reazione nei confronti dell’ avversario. Quest’ ultimo, peraltro, avrebbe confermato di avere pronunciato detto insulto, ma non sarebbe stato a conoscenza della difficile situazione famigliare del Pauletto Lodovico.
    Ciò premesso, il comportamento del Pauletto Lodovico è certamente deprecabile, avendo egli utilizzato il bastone come arma di offesa, colpendo per giunta l’ avversario all’ altezza del capo.
    Trattandosi, poi, di un atleta in giovane età, è bene che comprenda da subito la gravità e pericolosità del gesto compiuto, rendendosi conto che il bastone deve essere usato esclusivamente come strumento di gioco e mai di offesa all’ altrui incolumità.
    A tal fine si invita la società a farsi parte diligente nel segnalare e far ben capire al giocatore che l’ etica sportiva non è meno importante della migliore tecnica di gioco.
    A parziale attenuazione dell’ infliggenda squalifica è da considerare l’ epiteto gravemente ingiurioso pronunciato dal giocatore avversario che può verosimilmente avere scatenato la reazione del Pauletto Lodovico, duramente colpito, purtroppo, dalla prematura scomparsa della madre.
    per 1 giornate inflitte al giocatore Lorenzo La Marca per La Marca : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 28,40, il predetto giocatore, a seguito di un diverbio intercorso, durante un’ azione di gioco, con l’ avversario Pauletto Lodovico, veniva colpito da quest’ ultimo con il proprio bastone sul casco, senza peraltro riportare conseguenze lesive e potendo quindi proseguire regolarmente il gioco.
    L’ arbitro fa altresì presente che il Pauletto Lodovico avrebbe commesso il fallo per essere stato, poco prima, offeso dal La Marca Lorenzo con il seguente epiteto gravemente ingiurioso: “figlio di p…” ed avendo il Pauletto Lodovico perso prematuramente la madre ne sarebbe conseguita la scomposta reazione nei confronti dell’ avversario.
    Quest’ ultimo avrebbe confermato di avere pronunciato detto insulto, ma non sarebbe stato a conoscenza della difficile situazione famigliare del Pauletto Lodovico.
    Ciò premesso, se il comportamento del Pauletto Lodovico è certamente deprecabile, avendo egli utilizzato il bastone come arma di offesa e colpito al capo l’ avversario, non da meno appare censurabile la grave offesa subita dal Pauletto Lodovico ad opera del La Marca Lorenzo. E’ bene ricordare che costituisce grave violazione del principio di lealtà e probità sportiva sancito dall’ art. 1 del Regolamento di Giustizia ogni comportamento improntato alla violenza non soltanto fisica ma anche verbale.
    Ed a tale proposito valga per la società Hockey Como lo stesso invito rivolto alla società H.C. Torino Bulls 2011, ovvero quello di farsi parte diligente nel segnalare e far ben comprendere al proprio giocatore che l’ etica sportiva non è meno importante della migliore tecnica di gioco.
    A parziale attenuazione dell’ infliggenda squalifica sono da considerare due circostanze:
    1) l’avere il La Marca Lorenzo, nell’ immediatezza dei fatti, spontaneamente riconosciuto dinanzi al direttore di gara il pronunciamento della grave offesa nei confronti del Pauletto Lodovico;
    2) la mancata conoscenza da parte del La Marca Lorenzo della prematura scomparsa della madre del Pauletto Lodovico.
    Motivazione:
    Ludovico Pauletto : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 28,40, il predetto giocatore, a seguito di un diverbio intercorso, durante un’ azione di gioco, con l’ avversario La Marca Lorenzo, colpiva quest’ ultimo con il proprio bastone sul casco. Veniva pertanto punito, ai sensi della regola 159, punto III, con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta.
    Il giocatore che ha subito il fallo non ha riportato conseguenze lesive ed ha proseguito regolarmente il gioco.
    L’ arbitro fa altresì presente che il Pauletto Lodovico avrebbe commesso il fallo per essere stato, poco prima, offeso dal La Marca Lorenzo con il seguente epiteto: “figlio di p…” ed avendo il Pauletto Lodovico perso prema= turamente la madre ne sarebbe conseguita la scomposta reazione nei confronti dell’ avversario. Quest’ ultimo, peraltro, avrebbe confermato di avere pronunciato detto insulto, ma non sarebbe stato a conoscenza della difficile situazione famigliare del Pauletto Lodovico.
    Ciò premesso, il comportamento del Pauletto Lodovico è certamente deprecabile, avendo egli utilizzato il bastone come arma di offesa, colpendo per giunta l’ avversario all’ altezza del capo.
    Trattandosi, poi, di un atleta in giovane età, è bene che comprenda da subito la gravità e pericolosità del gesto compiuto, rendendosi conto che il bastone deve essere usato esclusivamente come strumento di gioco e mai di offesa all’ altrui incolumità.
    A tal fine si invita la società a farsi parte diligente nel segnalare e far ben capire al giocatore che l’ etica sportiva non è meno importante della migliore tecnica di gioco.
    A parziale attenuazione dell’ infliggenda squalifica è da considerare l’ epiteto gravemente ingiurioso pronunciato dal giocatore avversario che può verosimilmente avere scatenato la reazione del Pauletto Lodovico, duramente colpito, purtroppo, dalla prematura scomparsa della madre.
    Lorenzo La Marca : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 28,40, il predetto giocatore, a seguito di un diverbio intercorso, durante un’ azione di gioco, con l’ avversario Pauletto Lodovico, veniva colpito da quest’ ultimo con il proprio bastone sul casco, senza peraltro riportare conseguenze lesive e potendo quindi proseguire regolarmente il gioco.
    L’ arbitro fa altresì presente che il Pauletto Lodovico avrebbe commesso il fallo per essere stato, poco prima, offeso dal La Marca Lorenzo con il seguente epiteto gravemente ingiurioso: “figlio di p…” ed avendo il Pauletto Lodovico perso prematuramente la madre ne sarebbe conseguita la scomposta reazione nei confronti dell’ avversario.
    Quest’ ultimo avrebbe confermato di avere pronunciato detto insulto, ma non sarebbe stato a conoscenza della difficile situazione famigliare del Pauletto Lodovico.
    Ciò premesso, se il comportamento del Pauletto Lodovico è certamente deprecabile, avendo egli utilizzato il bastone come arma di offesa e colpito al capo l’ avversario, non da meno appare censurabile la grave offesa subita dal Pauletto Lodovico ad opera del La Marca Lorenzo. E’ bene ricordare che costituisce grave violazione del principio di lealtà e probità sportiva sancito dall’ art. 1 del Regolamento di Giustizia ogni comportamento improntato alla violenza non soltanto fisica ma anche verbale.
    Ed a tale proposito valga per la società Hockey Como lo stesso invito rivolto alla società H.C. Torino Bulls 2011, ovvero quello di farsi parte diligente nel segnalare e far ben comprendere al proprio giocatore che l’ etica sportiva non è meno importante della migliore tecnica di gioco.
    A parziale attenuazione dell’ infliggenda squalifica sono da considerare due circostanze:
    1) l’avere il La Marca Lorenzo, nell’ immediatezza dei fatti, spontaneamente riconosciuto dinanzi al direttore di gara il pronunciamento della grave offesa nei confronti del Pauletto Lodovico;
    2) la mancata conoscenza da parte del La Marca Lorenzo della prematura scomparsa della madre del Pauletto Lodovico.


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Torino Bulls U15.
    € 52.00 () alla squadra Hockey Como U15.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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