Decisione n.GSP19117
Data: 2020-01-08
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 05/01/2020 relativo all'incontro (14091) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL disputatosi a Pergine (TN) il 04/01/2020 tra Hockey Pergine Sapiens (162) e HC Merano Pircher (522).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Christian Lombardi per Lombardi :dal rapporto arbitrale emerge che al minuto58,29 il predetto giocatore caricava con il corpo un avversario, causandone la caduta contro la balustra.
Veniva così punito con una penalità minore più automaticamente penalità maggiore di cattiva condotta ai sensi della regola 119 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
L’ arbitro fa presente che il giocatore che ha subito la carica, dopo l’ intervento del medico, si rialzava autonomamente, non presentando lesioni visibili.
Ciò premesso, attesa l’ assenza di conseguenze lesive a carico del giocatore che ha subito il fallo, nonché l’ insussi= stenza di precedenti disciplinari specifici contestabili all’atleta segnalato, si ritiene equo infliggere, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 52, n.2 del Regolamento di Giustizia, la sanzione disciplinare della
squalifica per la durata di 1 (una) giornata. per 0 giornate inflitte al giocatore
Maurilio Meneghini per Meneghini : dal rapporto arbitrale emerge che, terminato l’ incontro, il predetto dirigente entrava, senza bussare ed aprendo prepotentemente la porta, nello spogliatoio assegnato agli ufficiali di gara, gettando sul tavolo i fogli di arbitraggio e rivolgendosi agli arbitri presenti con le seguenti testuali parole: “
No gavè i coioni de dare na penalità al Merano…ve in f..a, veee in f..a !” Usciva quindi dallo spogliatoio, sbattendo nuovamente la porta.
Ciò premesso, il comportamento del dirigente Meneghini Maurilio appare
gravemente lesivo dell’ onore e decoro dei direttori di gara, oltrechè
pesantemente offensivo per le espressioni di critica utilizzate nei confronti del loro operato ed
irriguardoso a fronte della prepotenza manifestata nell’ accedere allo spogliatoio senza autorizzazione. Il tutto con l’aggravante dell’avere commesso i fatti segnalati in violazione e spregio dei doveri di particolare probità derivanti dal ruolo di dirigente da esso ricoperto e dalle conseguenti funzioni di rappresentanza della società di appartenenza.
Motivazione:
Christian Lombardi :dal rapporto arbitrale emerge che al minuto58,29 il predetto giocatore caricava con il corpo un avversario, causandone la caduta contro la balustra.
Veniva così punito con una penalità minore più automaticamente penalità maggiore di cattiva condotta ai sensi della regola 119 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
L’ arbitro fa presente che il giocatore che ha subito la carica, dopo l’ intervento del medico, si rialzava autonomamente, non presentando lesioni visibili.
Ciò premesso, attesa l’ assenza di conseguenze lesive a carico del giocatore che ha subito il fallo, nonché l’ insussi= stenza di precedenti disciplinari specifici contestabili all’atleta segnalato, si ritiene equo infliggere, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 52, n.2 del Regolamento di Giustizia, la sanzione disciplinare della
squalifica per la durata di 1 (una) giornata.Maurilio Meneghini : dal rapporto arbitrale emerge che, terminato l’ incontro, il predetto dirigente entrava, senza bussare ed aprendo prepotentemente la porta, nello spogliatoio assegnato agli ufficiali di gara, gettando sul tavolo i fogli di arbitraggio e rivolgendosi agli arbitri presenti con le seguenti testuali parole: “
No gavè i coioni de dare na penalità al Merano…ve in f..a, veee in f..a !” Usciva quindi dallo spogliatoio, sbattendo nuovamente la porta.
Ciò premesso, il comportamento del dirigente Meneghini Maurilio appare
gravemente lesivo dell’ onore e decoro dei direttori di gara, oltrechè
pesantemente offensivo per le espressioni di critica utilizzate nei confronti del loro operato ed
irriguardoso a fronte della prepotenza manifestata nell’ accedere allo spogliatoio senza autorizzazione. Il tutto con l’aggravante dell’avere commesso i fatti segnalati in violazione e spregio dei doveri di particolare probità derivanti dal ruolo di dirigente da esso ricoperto e dalle conseguenti funzioni di rappresentanza della società di appartenenza.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra Hockey Pergine Sapiens.
Il Giudice Sportivo
Franco
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