Italian HL
Anno sportivo 2019-2020

9° Turno Andata - Meranarena - Merano (BZ)

14103
26/10/2019
19:30
4 - 1
Ora d'inizio: 19:30
Ora di fine: 21:55
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Merano Pircher 11200 4
Valdifiemme HC 01000 1
  • Arbitri




  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP19037

    Data: 2019-10-30

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 26/10/2019 relativo all'incontro (14103) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL disputatosi a Meranarena (BZ) il 26/10/2019 tra HC Merano Pircher (522) e Valdifiemme HC (418).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Gabriele Misconel per Misconel : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 27,55 il predetto giocatore colpiva con il ginocchio un avversario, mettendone in pericolo l’ incolumità. Veniva così punito con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 152 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    L’ arbitro fa presente che il giocatore che ha subito il fallo, dopo avere saltato alcuni cambi di linea, riprendeva regolarmente il gioco.
    Ciò premesso, considerato che gli effetti lesivi della segnalata condotta fallosa si sono rivelati lievi e di durata temporanea, ritiene questo Giudice Sportivo di contenere l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata.

    per 1 giornate inflitte al giocatore Martin Rabanser per Rabanser : dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto emerge quanto segue:
    al minuto 38,20, a gioco fermo, iniziava un alterco dinanzi alla porta della squadra ospite che vedeva contrapposti da un lato il portiere Rabanser Martin ed il giocatore di movimento Mattivi Luca, tesserati per la società HC Valdifiemme, dall’altro il giocatore Lo Presti Manuel dell’ H.C. Merano Pircher.
    Mentre era in corso tale rissa,  il portiere della squadra di casa Tragust Thomas abbandonava la propria area di porta e pattinando lungo tutto il campo di gara,  raggiungeva il lato opposto della pista ghiacciata cercando il contatto fisico con il portiere avversario. Tra i due prendeva avvio un ulteriore alterco che veniva sanzionato per entrambi con la comminazione di una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 141, vi del Regolamento Ufficiale di gioco. Inoltre al Tragust Thomas veniva inflitta una penalità minore  per abbandono della propria area di porta.
    Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili e ritenuto provata la circostanza per cui l’alterco con il portiere avversario è stato innescato dall’ intento bellicoso di quest’ ultimo, si ritiene di contenere l’ infliggenda squalifica nel minimo edittale di 1 (una) giornata da scontarsi in campionato.
    per 2 giornate inflitte al giocatore Thomas Tragust per Tragust : dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto emerge quanto segue:
    al minuto 38,20, a gioco fermo, iniziava un alterco dinanzi alla porta della squadra ospite che vedeva contrapposti da un lato il portiere Rabanser Martin ed il giocatore di movimento Mattivi Luca, tesserati per la società HC Valdifiemme, dall’ altro il giocatore Lo Presti Manuel dell ’H.C. Merano Pircher.
    Mentre era in corso tale rissa,  il portiere della squadra di casa Tragust Thomas abbandonava la propria area di porta e pattinando lungo tutto il campo di gara,  raggiungeva il lato opposto della pista ghiacciata cercando il contatto fisico con il portiere avversario. Tra i due prendeva avvio un ulteriore alterco che veniva sanzionato per entrambi con la comminazione di una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 141, vi del Regolamento Ufficiale di gioco. Inoltre al Tragust Thomas veniva inflitta una penalità minore  per abbandono della propria area di porta.
    Ciò premesso, posto che ad entrambi i portieri è stata inflitta penalità di partita per cattiva condotta cui astrattamente consegue, quale sanzione minima sotto il profilo disciplinare, in assenza di cause di giustificazione o di circostanze attenuanti nel caso di specie non rinvenibili, la squalifica per la durata di 1 (una) giornata  (art.4.2 codice penalità), a parere di questo Giudice Sportivo la sanzione in concreto applicabile non può essere la stessa per ambedue gli atleti segnalati.
    E’ di tutta evidenza, infatti, la maggiore gravità del comportamento assunto dal Tragust Thomas  in quanto lo stesso, del tutto estraneo ad un alterco che si stava consumando tra giocatori delle opposte compagini posizionati nella zona opposta del campo di gara, tra i quali anche il portiere avversario Rabanser Martin, non ha esitato ad attraversare l’ intera pista ghiacciata all’unico scopo di avviare con quest’ultimo un’ ulteriore rissa.
    Ai fini della quantificazione dell’ irroganda squalifica, tenuto conto dei criteri fissati dall’ art.49 del Regolamento di Giustizia, assumono dunque rilievo le descritte modalità della condotta illecita perpetrata dal Tragust Thomas, dalle quali in particolare traspare:
    1) un’assoluta determinazione nel  commettere l’ infrazione contestata (cd. intensità dell’ elemento psicologico),  testimoniata anche dal fatto che il tesserato è consapevolmente incorso – pur di realizzare il proprio (illecito) scopo – anche nella violazione della regola 223 Regol. Uff. di gioco (abbandono dell’area di porta durante una rissa),  prontamente  sanzionata dal direttore di gara con una penalità minore;
    2)  un intento “punitivo” nei confronti del portiere avversario, verosimilmente “reo”, agli occhi di Tragust Thomas, di avere provocato  ed ingiustamente attaccato  il compagno di squadra Lo Presti Manuel; tale intento, nelle circostanze descritte, è valutabile quale “futile motivo” (art.50, n.1, lett. d) del Regolamento di Giustizia), idoneo ad ulteriormente aggravare l’ entità della comminanda sanzione.
    Sulla base delle esposte considerazioni, appare conclusivamente equo infliggere al tesserato Tragust Thomas la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato.
    Motivazione:
    Gabriele Misconel : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 27,55 il predetto giocatore colpiva con il ginocchio un avversario, mettendone in pericolo l’ incolumità. Veniva così punito con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 152 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    L’ arbitro fa presente che il giocatore che ha subito il fallo, dopo avere saltato alcuni cambi di linea, riprendeva regolarmente il gioco.
    Ciò premesso, considerato che gli effetti lesivi della segnalata condotta fallosa si sono rivelati lievi e di durata temporanea, ritiene questo Giudice Sportivo di contenere l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata.

    Martin Rabanser : dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto emerge quanto segue:
    al minuto 38,20, a gioco fermo, iniziava un alterco dinanzi alla porta della squadra ospite che vedeva contrapposti da un lato il portiere Rabanser Martin ed il giocatore di movimento Mattivi Luca, tesserati per la società HC Valdifiemme, dall’altro il giocatore Lo Presti Manuel dell’ H.C. Merano Pircher.
    Mentre era in corso tale rissa,  il portiere della squadra di casa Tragust Thomas abbandonava la propria area di porta e pattinando lungo tutto il campo di gara,  raggiungeva il lato opposto della pista ghiacciata cercando il contatto fisico con il portiere avversario. Tra i due prendeva avvio un ulteriore alterco che veniva sanzionato per entrambi con la comminazione di una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 141, vi del Regolamento Ufficiale di gioco. Inoltre al Tragust Thomas veniva inflitta una penalità minore  per abbandono della propria area di porta.
    Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili e ritenuto provata la circostanza per cui l’alterco con il portiere avversario è stato innescato dall’ intento bellicoso di quest’ ultimo, si ritiene di contenere l’ infliggenda squalifica nel minimo edittale di 1 (una) giornata da scontarsi in campionato.
    Thomas Tragust : dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto emerge quanto segue:
    al minuto 38,20, a gioco fermo, iniziava un alterco dinanzi alla porta della squadra ospite che vedeva contrapposti da un lato il portiere Rabanser Martin ed il giocatore di movimento Mattivi Luca, tesserati per la società HC Valdifiemme, dall’ altro il giocatore Lo Presti Manuel dell ’H.C. Merano Pircher.
    Mentre era in corso tale rissa,  il portiere della squadra di casa Tragust Thomas abbandonava la propria area di porta e pattinando lungo tutto il campo di gara,  raggiungeva il lato opposto della pista ghiacciata cercando il contatto fisico con il portiere avversario. Tra i due prendeva avvio un ulteriore alterco che veniva sanzionato per entrambi con la comminazione di una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 141, vi del Regolamento Ufficiale di gioco. Inoltre al Tragust Thomas veniva inflitta una penalità minore  per abbandono della propria area di porta.
    Ciò premesso, posto che ad entrambi i portieri è stata inflitta penalità di partita per cattiva condotta cui astrattamente consegue, quale sanzione minima sotto il profilo disciplinare, in assenza di cause di giustificazione o di circostanze attenuanti nel caso di specie non rinvenibili, la squalifica per la durata di 1 (una) giornata  (art.4.2 codice penalità), a parere di questo Giudice Sportivo la sanzione in concreto applicabile non può essere la stessa per ambedue gli atleti segnalati.
    E’ di tutta evidenza, infatti, la maggiore gravità del comportamento assunto dal Tragust Thomas  in quanto lo stesso, del tutto estraneo ad un alterco che si stava consumando tra giocatori delle opposte compagini posizionati nella zona opposta del campo di gara, tra i quali anche il portiere avversario Rabanser Martin, non ha esitato ad attraversare l’ intera pista ghiacciata all’unico scopo di avviare con quest’ultimo un’ ulteriore rissa.
    Ai fini della quantificazione dell’ irroganda squalifica, tenuto conto dei criteri fissati dall’ art.49 del Regolamento di Giustizia, assumono dunque rilievo le descritte modalità della condotta illecita perpetrata dal Tragust Thomas, dalle quali in particolare traspare:
    1) un’assoluta determinazione nel  commettere l’ infrazione contestata (cd. intensità dell’ elemento psicologico),  testimoniata anche dal fatto che il tesserato è consapevolmente incorso – pur di realizzare il proprio (illecito) scopo – anche nella violazione della regola 223 Regol. Uff. di gioco (abbandono dell’area di porta durante una rissa),  prontamente  sanzionata dal direttore di gara con una penalità minore;
    2)  un intento “punitivo” nei confronti del portiere avversario, verosimilmente “reo”, agli occhi di Tragust Thomas, di avere provocato  ed ingiustamente attaccato  il compagno di squadra Lo Presti Manuel; tale intento, nelle circostanze descritte, è valutabile quale “futile motivo” (art.50, n.1, lett. d) del Regolamento di Giustizia), idoneo ad ulteriormente aggravare l’ entità della comminanda sanzione.
    Sulla base delle esposte considerazioni, appare conclusivamente equo infliggere al tesserato Tragust Thomas la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato.


    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra HC Merano Pircher.
    € 200.00 () alla squadra Valdifiemme HC.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
    [STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]