Decisione n.GSP19100
Data: 2019-12-23
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 21/12/2019 relativo all'incontro (14166) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL disputatosi a Würth Arena (BZ) il 21/12/2019 tra Hockey Unterland Cavaliers (774) e Hockey Como (285).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Gianluca Tilaro per Tilaro : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 30,58 il predetto giocatore, dopo avere subito una carica irregolare sanzionata con una penalità minore,
al fine di difendersi alzava entrambe le mani, colpendo l’ avversario che aveva commesso il fallo
all’ altezza della testa, procurandogli una ferita al volto e facendolo cadere sulla pista ghiacciata.
Veniva così punito con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 124 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
L' arbitro fa altresì presente che il
giocatore colpito non era più in grado di riprendere il gioco per il resto dell’incontro.
Ciò premesso, pur avendo agito al fine di difendersi dall’ altrui carica scorretta, la condotta fallosa posta in essere dal Tilaro Gianluca non può andare esente da sanzione disciplinare, anche in considerazione delle conseguenze lesive patite dall’ avversario che ne hanno impedito la prosecuzione della gara.
Appare quindi equa la comminazione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata), attesa la diminuente di pena derivante dalla
circostanza attenuante dell’ avere concorso a determinare l’evento lesivo, unitamente all’azione illecita del Tilaro Gianluca, il precedente fallo di carica irregolare commessa ai suoi danni dal giocatore colpito
Motivazione:
Gianluca Tilaro : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 30,58 il predetto giocatore, dopo avere subito una carica irregolare sanzionata con una penalità minore,
al fine di difendersi alzava entrambe le mani, colpendo l’ avversario che aveva commesso il fallo
all’ altezza della testa, procurandogli una ferita al volto e facendolo cadere sulla pista ghiacciata.
Veniva così punito con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 124 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
L' arbitro fa altresì presente che il
giocatore colpito non era più in grado di riprendere il gioco per il resto dell’incontro.
Ciò premesso, pur avendo agito al fine di difendersi dall’ altrui carica scorretta, la condotta fallosa posta in essere dal Tilaro Gianluca non può andare esente da sanzione disciplinare, anche in considerazione delle conseguenze lesive patite dall’ avversario che ne hanno impedito la prosecuzione della gara.
Appare quindi equa la comminazione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata), attesa la diminuente di pena derivante dalla
circostanza attenuante dell’ avere concorso a determinare l’evento lesivo, unitamente all’azione illecita del Tilaro Gianluca, il precedente fallo di carica irregolare commessa ai suoi danni dal giocatore colpito
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra Hockey Como.
Il Giudice Sportivo
Franco
[
STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]