IHL Division I
Anno sportivo 2019-2020

3° Turno Andata 2 - Palghiaccio Drio le Rive - Feltre (BL)

14484
21/12/2019
18:15
3 - 11
Ora d'inizio: 18:15
Ora di fine: 20:25
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Feltreghiaccio 10200 3
AHC Toblach Dobbiaco Icebears 53300 11
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP19103

    Data: 2019-12-24

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 23/12/2019 relativo all'incontro (14484) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Palghiaccio Drio le Rive (BL) il 21/12/2019 tra HC Feltreghiaccio (525) e AHC Toblach Dobbiaco Icebears (106).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 2 giornate inflitte al giocatore Raphael Egarter per Egarter : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 55,44, durante una concitata fase di gioco, il predetto giocatore veniva a contatto con un avversario e nell’ impatto lo colpiva con un pugno, senza indossare il guanto, all’altezza del viso, Veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta ai sensi della regola 141, par. iii del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    L’ arbitro fa presente che il giocatore che ha subito il fallo, non più in grado di riprendere il gioco, veniva accompagnato in infermeria ed al termine della gara al Pronto Soccorso per ulteriori accertamenti in relazione a ipotizzabili lesioni al setto nasale.
    Ciò premesso, atteso che detta condotta fallosa avrebbe meritato ben più grave penalità da parte del direttore di gara, in considerazione della indiscutibile intenzionalità del gesto ed anche delle conseguenze lesive patite dal giocatore aggredito, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate.

    Motivazione:
    Raphael Egarter : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 55,44, durante una concitata fase di gioco, il predetto giocatore veniva a contatto con un avversario e nell’ impatto lo colpiva con un pugno, senza indossare il guanto, all’altezza del viso, Veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta ai sensi della regola 141, par. iii del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    L’ arbitro fa presente che il giocatore che ha subito il fallo, non più in grado di riprendere il gioco, veniva accompagnato in infermeria ed al termine della gara al Pronto Soccorso per ulteriori accertamenti in relazione a ipotizzabili lesioni al setto nasale.
    Ciò premesso, atteso che detta condotta fallosa avrebbe meritato ben più grave penalità da parte del direttore di gara, in considerazione della indiscutibile intenzionalità del gesto ed anche delle conseguenze lesive patite dal giocatore aggredito, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate.



    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra AHC Toblach Dobbiaco Icebears.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
    [STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]