IHL Division I
Anno sportivo 2019-2020

3° Turno Ritorno 2 - Sill - Bolzano (BZ)

14500
31/01/2020
20:30
3 - 5
Ora d'inizio: 20:30
Ora di fine: 22:35
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Bolzano / Trento 02100 3
HC Piné 02300 5
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP19152

    Data: 2020-02-07

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 01/02/2020 relativo all'incontro (14500) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Sill (BZ) il 31/01/2020 tra HCB Foxes Academy (763) e HC Pinè (188).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 3 giornate inflitte al giocatore Davide Dallabona per Dallabona : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 49,55 il predetto giocatore, dopo avere subito un fallo di eccessiva durezza sanzionato con una penalità minore, continuava a lottare con un avversario, nonostante lo stesso si trovasse disteso sulla pista ghiacciata, senza possibilità di difendersi, mentre l’ufficiale di gara gli intimava di desistere, provando anche a bloccarlo.
    Veniva così punito con penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 141, vi del Regolamento Ufficiale di gioco.
    L’arbitro fa altresì presente che il giocatore Dallabona, dopo essersi rialzato, proferiva all’indirizzo dei direttori di gara, che lo avevano invitato ad abbandonare il campo di gara, le seguenti parole: “andate a fare in c...” ed inoltre, avviandosi verso l’uscita del campo, prendeva a calci il casco dell’avversario in segno di protesta.
    Il giocatore della squadra di casa non riportava alcuna lesione visibile a causa dell’aggressione subita ed era in grado di riprendere regolarmente il gioco, dopo avere scontato la penalità minore per il fallo commesso ai danni del Dallabona.
    Ciò premesso, l’aggressione fisica perpetrata dal Dallabona ai danni dell’avversario ed il successivo comportamento ingiurioso nei confronti dei direttori di gara non trovano giustificazione alcuna nella condotta fallosa in precedenza subita ed immediatamente rilevata e sanzionata dall’arbitro.
    Ancor più stigmatizzabile, se possibile, appare il gesto conclusivo di disprezzo verso l’avversario, realizzato attraverso il calcio inferto al casco che giaceva sulla pista ghiacciata.
    Conclusivamente appare equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 3 (tre) giornate.

    Motivazione:
    Davide Dallabona : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 49,55 il predetto giocatore, dopo avere subito un fallo di eccessiva durezza sanzionato con una penalità minore, continuava a lottare con un avversario, nonostante lo stesso si trovasse disteso sulla pista ghiacciata, senza possibilità di difendersi, mentre l’ufficiale di gara gli intimava di desistere, provando anche a bloccarlo.
    Veniva così punito con penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 141, vi del Regolamento Ufficiale di gioco.
    L’arbitro fa altresì presente che il giocatore Dallabona, dopo essersi rialzato, proferiva all’indirizzo dei direttori di gara, che lo avevano invitato ad abbandonare il campo di gara, le seguenti parole: “andate a fare in c...” ed inoltre, avviandosi verso l’uscita del campo, prendeva a calci il casco dell’avversario in segno di protesta.
    Il giocatore della squadra di casa non riportava alcuna lesione visibile a causa dell’aggressione subita ed era in grado di riprendere regolarmente il gioco, dopo avere scontato la penalità minore per il fallo commesso ai danni del Dallabona.
    Ciò premesso, l’aggressione fisica perpetrata dal Dallabona ai danni dell’avversario ed il successivo comportamento ingiurioso nei confronti dei direttori di gara non trovano giustificazione alcuna nella condotta fallosa in precedenza subita ed immediatamente rilevata e sanzionata dall’arbitro.
    Ancor più stigmatizzabile, se possibile, appare il gesto conclusivo di disprezzo verso l’avversario, realizzato attraverso il calcio inferto al casco che giaceva sulla pista ghiacciata.
    Conclusivamente appare equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 3 (tre) giornate.



    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra HC Piné.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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