Decisione n.GSP19030
Data: 2019-10-26
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 21/10/2019 relativo all'incontro (14515) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Palagorà (MI) il 20/10/2019 tra Milano Rossoblu (773) e HC Chiavenna (093).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Daniel Nicholas Belloni per Belloni : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 54,10, successivamente ad una penalità minore inflitta ad un giocatore della squadra di casa, il predetto tesserato si avvicinava al direttore di gara chiedendo delucidazioni in merito alla penalità appena inflitta . Nonostante le spiegazioni fornite dall’ arbitro, lo stesso atleta iniziava a protestare ed invitato a mantenere un comportamento più adeguato
, rispondeva in modo plateale ed irriguardoso, “pizzicandosi” la maglia all’altezza della lettera C di capitano, sottolineando ripetutamente la circostanza che lui era il capitano della squadra, come se ciò lo autorizzasse ad assumere atteggiamenti di tale natura.
Veniva perciò punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti).
Ciò premesso, appare indiscutibile l’ atteggiamento irrispettoso assunto dal predetto giocatore nei confronti del direttore di gara e considerata la
circostanza aggravante dell’ avere commesso il fatto in violazione dei doveri di particolare probità e correttezza derivanti dalla sua
qualifica di capitano in seno alla propria compagine, questo Giudice Sportivo ritiene equo comminare la sanzione disciplinare della squalifica quantificabile in 1 (una) giornata.
Motivazione:
Daniel Nicholas Belloni : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 54,10, successivamente ad una penalità minore inflitta ad un giocatore della squadra di casa, il predetto tesserato si avvicinava al direttore di gara chiedendo delucidazioni in merito alla penalità appena inflitta . Nonostante le spiegazioni fornite dall’ arbitro, lo stesso atleta iniziava a protestare ed invitato a mantenere un comportamento più adeguato
, rispondeva in modo plateale ed irriguardoso, “pizzicandosi” la maglia all’altezza della lettera C di capitano, sottolineando ripetutamente la circostanza che lui era il capitano della squadra, come se ciò lo autorizzasse ad assumere atteggiamenti di tale natura.
Veniva perciò punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti).
Ciò premesso, appare indiscutibile l’ atteggiamento irrispettoso assunto dal predetto giocatore nei confronti del direttore di gara e considerata la
circostanza aggravante dell’ avere commesso il fatto in violazione dei doveri di particolare probità e correttezza derivanti dalla sua
qualifica di capitano in seno alla propria compagine, questo Giudice Sportivo ritiene equo comminare la sanzione disciplinare della squalifica quantificabile in 1 (una) giornata.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra HC Milano Bears.
Il Giudice Sportivo
Franco
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