IHL Division I
Anno sportivo 2019-2020

1° Turno Andata 2 - Palaghiaccio TAZZOLI Pista 1 - Torino (TO)

14528
08/12/2019
18:15
2 - 11
Ora d'inizio: 18:22
Ora di fine: 20:24
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Real Torino 01100 2
HC Chiavenna 23600 11
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP19088

    Data: 2019-12-09

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 08/12/2019 relativo all'incontro (14528) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Palaghiaccio TAZZOLI (TO) il 08/12/2019 tra HC Real Torino (507) e HC Chiavenna (093).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Riccardo Corio per Corio : dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto emerge che al minuto 33,17 il predetto giocatore caricava un  avversario, distante circa un metro dalla balaustra. Veniva così punito con una penalità minore più automaticamente penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti).
    L’ arbitro fa presente che il giocatore che ha subito il fallo riprendeva immediatamente il gioco.
    Ciò premesso, l’ assenza di conseguenze lesive apparenti a carico del giocatore che ha subito la segnalata carica, nonché la valutazione della condotta fallosa da parte dell’ arbitro come non idonea a mettere in pericolo l’ altrui incolu= mità, consentono a questo Giudice Sportivo di contenere l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale di 1 (una) giornata previsto dalla norma di riferimento.
    Motivazione:
    Riccardo Corio : dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto emerge che al minuto 33,17 il predetto giocatore caricava un  avversario, distante circa un metro dalla balaustra. Veniva così punito con una penalità minore più automaticamente penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti).
    L’ arbitro fa presente che il giocatore che ha subito il fallo riprendeva immediatamente il gioco.
    Ciò premesso, l’ assenza di conseguenze lesive apparenti a carico del giocatore che ha subito la segnalata carica, nonché la valutazione della condotta fallosa da parte dell’ arbitro come non idonea a mettere in pericolo l’ altrui incolu= mità, consentono a questo Giudice Sportivo di contenere l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale di 1 (una) giornata previsto dalla norma di riferimento.


    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra HC Real Torino.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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