IHL Division I
Anno sportivo 2019-2020

1° Turno Andata 2 - Palaghiaccio di Aosta - Aosta (AO)

14529
08/12/2019
20:00
2 - 3
Ora d'inizio: 20:00
Ora di fine: 22:10
Team T1T2T3OTSO Finale
Ares Sport 10100 2
HC Milano Bears 20100 3
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP19091

    Data: 2019-12-12

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 09/12/2019 relativo all'incontro (14529) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Aosta (AO) il 08/12/2019 tra HC Aosta Gladiators (612) e Milano Rossoblu (773).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 3 giornate inflitte al giocatore Claudio Dezoppis per Dezoppis : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 41,40 il predetto giocatore, dopo che gli era stata inflitta una penalità minore,  iniziava a protestare e, seguendo il direttore di gara che si stava dirigendo verso la cabina del marcatore ufficiale al fine di segnalare la predetta penalità, lo agganciava con la pala del bastone all’altezza dell’anca sinistra, con l’intento di rafforzare le proprie rimostranze. Veniva così punito con una penalità di partita (20’ + 5’).
    Ciò premesso, atteso che il gesto contestato al predetto tesserato è stato interpretato dal direttore di gara come diretto a rafforzare l’atteggiamento di protesta in precedenza avviato e quindi non come atto di aggressione fisica nei  suoi confronti, ne consegue che, escluso il tentativo di ferimento, sarà contestabile la fattispecie mero grave che sanziona la persistenza nell’insubordinazione, sanzionabile con un minimo di due giornate di squalifica ovvero con la sospensione a tempo.
    Tuttavia, le modalità indiscutibilmente aggressive adottate dal Dezoppis Claudio al fine di manifestare la propria protesta, potenzialmente anche idonee a mettere in pericolo l’incolumità del direttore di gara, impongono l’adozione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 3 (tre) giornate), non riducibili nonostante il ravvedimento manifestato dal predetto tesserato al termine della gara, attraverso le scuse porte all’arbitro.

    per 1 giornate inflitte al giocatore Andrea Fadani per Fadani : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 49,10 il predetto giocatore caricava un avversario, trovandosi ad una distanza di circa un metro dalla balaustra, determinandone la caduta ed il conseguente impatto con il capo contro la balaustra stessa. Veniva così punito con una penalità minore più automaticamente penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) ai sensi della regola 119 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    L’ arbitro fa presente che il giocatore colpito era comunque in grado di proseguire e portare a termine la gara.
    Ciò premesso, l’ assenza di conseguenze lesive apparenti a carico del giocatore che ha subito la segnalata carica, nonché la valutazione della condotta fallosa da parte dell’ arbitro come non idonea a mettere in pericolo l’ altrui incolu= mità, consentono a questo Giudice Sportivo di contenere l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale di 1 (una) giornata previsto dalla norma di riferimento.
    per 1 giornate inflitte al giocatore Luca Pignataro per Pignataro :dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 49,10,in occasione del fallo commesso dal Fadani Andrea e durante la medesima interruzoine del gioco, il predetto giocatore si avvicinava al Fadani Andrea, sollevando la pala del bastone all’altezza del torace, senza comunque colpire l’avversario. Veniva così punito con una doppia penalità minore più automaticamente penalità  maggiore di cattiva condotta (10 minuti).
    Ciò premesso, in assenza di contatto diretto con l’avversario e considerato lo stato d’ira e di reazione determinati dalla precedente condotta fallosa commessa dal Fadani Andrea nei confronti di un proprio compagno di squadra, ritiene questo Giudice Sportivo di contenere in 1 (una) giornata di squalifca l’ infliggenda sanzione disciplinare.
    Motivazione:
    Claudio Dezoppis : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 41,40 il predetto giocatore, dopo che gli era stata inflitta una penalità minore,  iniziava a protestare e, seguendo il direttore di gara che si stava dirigendo verso la cabina del marcatore ufficiale al fine di segnalare la predetta penalità, lo agganciava con la pala del bastone all’altezza dell’anca sinistra, con l’intento di rafforzare le proprie rimostranze. Veniva così punito con una penalità di partita (20’ + 5’).
    Ciò premesso, atteso che il gesto contestato al predetto tesserato è stato interpretato dal direttore di gara come diretto a rafforzare l’atteggiamento di protesta in precedenza avviato e quindi non come atto di aggressione fisica nei  suoi confronti, ne consegue che, escluso il tentativo di ferimento, sarà contestabile la fattispecie mero grave che sanziona la persistenza nell’insubordinazione, sanzionabile con un minimo di due giornate di squalifica ovvero con la sospensione a tempo.
    Tuttavia, le modalità indiscutibilmente aggressive adottate dal Dezoppis Claudio al fine di manifestare la propria protesta, potenzialmente anche idonee a mettere in pericolo l’incolumità del direttore di gara, impongono l’adozione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 3 (tre) giornate), non riducibili nonostante il ravvedimento manifestato dal predetto tesserato al termine della gara, attraverso le scuse porte all’arbitro.

    Andrea Fadani : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 49,10 il predetto giocatore caricava un avversario, trovandosi ad una distanza di circa un metro dalla balaustra, determinandone la caduta ed il conseguente impatto con il capo contro la balaustra stessa. Veniva così punito con una penalità minore più automaticamente penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) ai sensi della regola 119 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    L’ arbitro fa presente che il giocatore colpito era comunque in grado di proseguire e portare a termine la gara.
    Ciò premesso, l’ assenza di conseguenze lesive apparenti a carico del giocatore che ha subito la segnalata carica, nonché la valutazione della condotta fallosa da parte dell’ arbitro come non idonea a mettere in pericolo l’ altrui incolu= mità, consentono a questo Giudice Sportivo di contenere l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale di 1 (una) giornata previsto dalla norma di riferimento.
    Luca Pignataro :dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 49,10,in occasione del fallo commesso dal Fadani Andrea e durante la medesima interruzoine del gioco, il predetto giocatore si avvicinava al Fadani Andrea, sollevando la pala del bastone all’altezza del torace, senza comunque colpire l’avversario. Veniva così punito con una doppia penalità minore più automaticamente penalità  maggiore di cattiva condotta (10 minuti).
    Ciò premesso, in assenza di contatto diretto con l’avversario e considerato lo stato d’ira e di reazione determinati dalla precedente condotta fallosa commessa dal Fadani Andrea nei confronti di un proprio compagno di squadra, ritiene questo Giudice Sportivo di contenere in 1 (una) giornata di squalifca l’ infliggenda sanzione disciplinare.


    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra Ares Sport.
    € 200.00 () alla squadra HC Milano Bears.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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