IHL Division I
Anno sportivo 2019-2020

3° Turno Ritorno 2 - Centro Polisportivo Valchiavenna - Chiavenna (SO)

14543
01/02/2020
20:00
5 - 4
Ora d'inizio: 20:00
Ora di fine: 22:35
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Chiavenna 02201 5
HC Valpellice Bulldogs Spirito Reale 02200 4
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP19153

    Data: 2020-02-07

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 02/02/2020 relativo all'incontro (14543) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Chiavenna (SO) il 01/02/2020 tra HC Chiavenna (093) e HC Valpellice Bulldogs (637).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Matteo Mondon-marin per Mondon-marin : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 64,09 il predetto giocatore caricava un avversario, determinandone la caduta e l’urto del capo contro la balaustra.
    Veniva così punito con una penalità minore più automaticamente penalità maggiore di cattiva condotta ai sensi della regola 119 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    L’arbitro fa presente che il giocatore che ha subito la carica riprendeva regolarmente il gioco.
    Ciò premesso, attesa l’assenza di conseguenze lesive a carico del giocatore che ha subito il fallo, nonché l’insussistenza di precedenti disciplinari specifici contestabili all’atleta segnalato, si ritiene equo infliggere, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 52, n.2 del Regolamento di Giustizia, la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.

    Motivazione:
    Matteo Mondon-marin : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 64,09 il predetto giocatore caricava un avversario, determinandone la caduta e l’urto del capo contro la balaustra.
    Veniva così punito con una penalità minore più automaticamente penalità maggiore di cattiva condotta ai sensi della regola 119 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    L’arbitro fa presente che il giocatore che ha subito la carica riprendeva regolarmente il gioco.
    Ciò premesso, attesa l’assenza di conseguenze lesive a carico del giocatore che ha subito il fallo, nonché l’insussistenza di precedenti disciplinari specifici contestabili all’atleta segnalato, si ritiene equo infliggere, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 52, n.2 del Regolamento di Giustizia, la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.



    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra HC Chiavenna.
    € 200.00 () alla squadra HC Valpellice Bulldogs Spirito Reale.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
    [STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]