Under 19
Anno sportivo 2019-2020

4° Turno - Meranarena - Merano (BZ)

14568
29/09/2019
17:30
7 - 4
Ora d'inizio: 17:30
Ora di fine: 19:38
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Merano Junior U19 22300 7
Alleghe Hockey U19 02200 4
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP19010

    Data: 2019-10-03

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 29/09/2019 relativo all'incontro (14568) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Meranarena (BZ) il 29/09/2019 tra HC Merano Junior U19 (522) e Alleghe / Fassa U19 (018).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 0 giornate inflitte al giocatore Mathias Hellweger per Hellweger : dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto emerge che al minuto 34,42 il predetto giocatore, dopo che il gioco era stato interrotto a seguito di un fallo commesso da un tesserato della squadra ospite, colpiva volontariamente con il bastone impugnato a due mani (tipo coss check) un avversario, per nulla coinvolto nella precedente azione fallosa, all’ altezza del mento, poco sotto il labbro inferiore, causandone una ferita. Soccorso dal medico, al giocatore colpito venivano applicati alcuni punti di sutura. Successivamente lo stesso era in grado di riprendere regolarmente il gioco.
    L’ autore della condotta violenta veniva punito con penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 127 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò detto, va subito sottolineato come la fattispecie descritta non rientri nella tipologia del fallo di gioco, ma in quella della condotta gratuitamente, quanto gravemente violenta, del tutto avulsa dal contesto della competizione sportiva. Nel caso di specie, infatti, il colpo di bastone non è stato inferto al fine di contrastare l’ azione dell’ avversario, ma in tutta evidenza all’ unico scopo di ledere l’ altrui incolumità e per di più nei confronti di un avversario del tutto estraneo all’ azione fallosa in precedenza subita dall’ Hellweger Mathiasr, circostanza quest’ ultima che impone l’ aggravamento dell’ infliggenda sanzione disciplinare a causa della contestabile “ futilità dei motivi” (art.50, n.1 lett. d) del Regol. di Giust.).  Nello specifico il colpo risulta essere stato  sferrato intenzionalmente, con il bastone impugnato a due mani, a gioco fermo, per di più all’ altezza del viso, e deve pertanto configurarsi come mero atto di aggressione fisica, sorretto dalla piena consapevolezza, in capo all’ autore del gesto, della sua idoneità  a procurare all’ avversario conseguenze lesive anche molto gravi.
    Inoltre la condotta violenta posta in essere dal giocatore è certamente contraria  al principio di lealtà e probità sportiva, avendo l’ Hellweger Mathias, nell’ occasione, utilizzato il bastone come pericolosissima arma di offesa e quindi posto in essere una condotta non soltanto disciplinarmente censurabile, ma potenzialmente rilevante anche sotto il profilo penale.
    Per la gravità del fatto contestato, ritiene in conclusione questo Giudice Sportivo che sia opportuna la comminazione di una sanzione disciplinare “a tempo”, ovvero la sospensione da ogni attività agonistico-sportiva per la durata di giorni 45 (quarantacinque).

    per 3 giornate inflitte al giocatore Riccardo Stoffie per Stoffie : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 55,46  il predetto giocatore, dopo avere subito una carica, colpiva ripetutamente con pugni all’ altezza della testa un avversario che si trovava sdraiato sulla pista ghiacciata, impossibilitato a difendersi, e ne causava la rottura degli occhiali, come riferito dai dirigenti della squadra di casa al termine dell’ incontro.
    L’ arbitro fa presente che il giocatore colpito era comunque in grado di proseguire la partita.
    Il tesserato Stoffie Riccardo veniva  punito con penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 158, III  del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, la reazione violenta ad un fallo precedentemente subito non appare in alcun modo giustificabile, configurandosi nel caso di specie come aggressione assolutamente sproporzionata all’ offesa subita e per di più perpetrata nei confronti dell’ avversario inerme ed incapace di opporre qualunque difesa.
    Appare pertanto equo infliggere la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 3 (tre) giornate.

    per 0 giornate inflitte al giocatore Furio Talmon per Talmon : dal rapporto arbitrale emerge che nel corso del terzo periodo di gioco, il predetto tesserato, in qualità di accompagnatore e, nell’ occasione, addetto alla panca dei giocatori, si rivolgeva ripetutamente ai linesmann con epiteti ingiuriosi, apostrofandoli spesso con la seguente parola offensiva “coglioni”. Inoltre dimostrava scarsa collaborazione con i direttori di gara, lamentandosi ripetutamente dell’arbitraggio.
    Al termine della partita l’ allenatore della squadra ospite si scusava con gli arbitri per il comportamento irriguardoso tenuto dal citato accompagnatore durante la gara.
    Ciò premesso, la condotta illecita del tesserato Talmon Furio appare gravemente antisportiva ed aggravata dai futili motivi che l’ hanno determinata.
    In particolare è censurabile non soltanto l’ utilizzo di una terminologia ingiuriosa nei confronti dei direttori di gara, ma soprattutto la reiterazione delle offese nel corso dell’ intero ultimo periodo di gioco.
    Complessivamente si stima equo infliggere la sanzione disciplinare dell’ inibizione da ogni attività sportiva per la durata di giorni 30 (trenta). 



    Motivazione:
    Mathias Hellweger : dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto emerge che al minuto 34,42 il predetto giocatore, dopo che il gioco era stato interrotto a seguito di un fallo commesso da un tesserato della squadra ospite, colpiva volontariamente con il bastone impugnato a due mani (tipo coss check) un avversario, per nulla coinvolto nella precedente azione fallosa, all’ altezza del mento, poco sotto il labbro inferiore, causandone una ferita. Soccorso dal medico, al giocatore colpito venivano applicati alcuni punti di sutura. Successivamente lo stesso era in grado di riprendere regolarmente il gioco.
    L’ autore della condotta violenta veniva punito con penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 127 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò detto, va subito sottolineato come la fattispecie descritta non rientri nella tipologia del fallo di gioco, ma in quella della condotta gratuitamente, quanto gravemente violenta, del tutto avulsa dal contesto della competizione sportiva. Nel caso di specie, infatti, il colpo di bastone non è stato inferto al fine di contrastare l’ azione dell’ avversario, ma in tutta evidenza all’ unico scopo di ledere l’ altrui incolumità e per di più nei confronti di un avversario del tutto estraneo all’ azione fallosa in precedenza subita dall’ Hellweger Mathiasr, circostanza quest’ ultima che impone l’ aggravamento dell’ infliggenda sanzione disciplinare a causa della contestabile “ futilità dei motivi” (art.50, n.1 lett. d) del Regol. di Giust.).  Nello specifico il colpo risulta essere stato  sferrato intenzionalmente, con il bastone impugnato a due mani, a gioco fermo, per di più all’ altezza del viso, e deve pertanto configurarsi come mero atto di aggressione fisica, sorretto dalla piena consapevolezza, in capo all’ autore del gesto, della sua idoneità  a procurare all’ avversario conseguenze lesive anche molto gravi.
    Inoltre la condotta violenta posta in essere dal giocatore è certamente contraria  al principio di lealtà e probità sportiva, avendo l’ Hellweger Mathias, nell’ occasione, utilizzato il bastone come pericolosissima arma di offesa e quindi posto in essere una condotta non soltanto disciplinarmente censurabile, ma potenzialmente rilevante anche sotto il profilo penale.
    Per la gravità del fatto contestato, ritiene in conclusione questo Giudice Sportivo che sia opportuna la comminazione di una sanzione disciplinare “a tempo”, ovvero la sospensione da ogni attività agonistico-sportiva per la durata di giorni 45 (quarantacinque).

    Riccardo Stoffie : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 55,46  il predetto giocatore, dopo avere subito una carica, colpiva ripetutamente con pugni all’ altezza della testa un avversario che si trovava sdraiato sulla pista ghiacciata, impossibilitato a difendersi, e ne causava la rottura degli occhiali, come riferito dai dirigenti della squadra di casa al termine dell’ incontro.
    L’ arbitro fa presente che il giocatore colpito era comunque in grado di proseguire la partita.
    Il tesserato Stoffie Riccardo veniva  punito con penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 158, III  del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, la reazione violenta ad un fallo precedentemente subito non appare in alcun modo giustificabile, configurandosi nel caso di specie come aggressione assolutamente sproporzionata all’ offesa subita e per di più perpetrata nei confronti dell’ avversario inerme ed incapace di opporre qualunque difesa.
    Appare pertanto equo infliggere la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 3 (tre) giornate.

    Furio Talmon : dal rapporto arbitrale emerge che nel corso del terzo periodo di gioco, il predetto tesserato, in qualità di accompagnatore e, nell’ occasione, addetto alla panca dei giocatori, si rivolgeva ripetutamente ai linesmann con epiteti ingiuriosi, apostrofandoli spesso con la seguente parola offensiva “coglioni”. Inoltre dimostrava scarsa collaborazione con i direttori di gara, lamentandosi ripetutamente dell’arbitraggio.
    Al termine della partita l’ allenatore della squadra ospite si scusava con gli arbitri per il comportamento irriguardoso tenuto dal citato accompagnatore durante la gara.
    Ciò premesso, la condotta illecita del tesserato Talmon Furio appare gravemente antisportiva ed aggravata dai futili motivi che l’ hanno determinata.
    In particolare è censurabile non soltanto l’ utilizzo di una terminologia ingiuriosa nei confronti dei direttori di gara, ma soprattutto la reiterazione delle offese nel corso dell’ intero ultimo periodo di gioco.
    Complessivamente si stima equo infliggere la sanzione disciplinare dell’ inibizione da ogni attività sportiva per la durata di giorni 30 (trenta). 





    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra HC Merano Junior U19.
    € 52.00 () alla squadra Alleghe Hockey U19.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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