Under 19
Anno sportivo 2019-2020

4° Turno - Spirito Reale Arena - Cotta Morandini - Torre Pellice (TO)

14569
29/09/2019
17:30
6 - 0
Ora d'inizio: 17:30
Ora di fine: 19:50
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Valpellice Bulldogs U19 13200 6
Cortina / Alleghe U19 00000 0
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP19012

    Data: 2019-10-04

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 30/09/2019 relativo all'incontro (14569) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Cotta Morandini (TO) il 29/09/2019 tra HC Valpellice Bulldogs U19 (637) e SG Cortina U19 (002).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 2 giornate inflitte al giocatore Mirco Zardini per Zardini : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 51,19 il predetto giocatore caricava un avversario, posizionato a circa 50 – 70 cm dalla balaustra ed in possesso del disco.
    A causa del fallo subito, il giocatore della squadra di casa cadeva ed andava ad urtare la balaustra con il capo, rimanendo disteso sulla pista ghiacciata.
    Lamentando giramenti di testa e nausea, il giocatore veniva soccorso, oltrechè dal medico presente, anche dal personale di un’autoambulanza (il cui intervento era stato richiesto dal medico stesso), che provvedeva ad immobilizzare l’ infortunato, rimasto sempre cosciente, e quindi al suo trasporto presso il locale nosocomio per gli accertamenti diagnostici e le cure necessarie.
    Il tesserato Zardini Mirco veniva punito con penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 119, II del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    L’ arbitro fa altresì presente che non vi è stata da parte dell’ autore del fallo alcuna volontà lesiva e che il ferimento è riconducibile più che altro ad un caso fortuito, dovuto alla concomitanza di due sfortunate circostanze: da un lato la possanza fisica dello Zardini Mirco ed uno suo scarso coordinamento dei movimenti, dall’ altro il posizionamento in pista dell’ avversario che avrebbe agevolato una dinamica assai sfortunata dell’ accadimento.
    Ciò premesso, nel caso di specie, la dettagliata e puntuale descrizione dell’ azione fallosa permette a questo Giudice Sportivo di poter innanzitutto escludere qualunque intenzione di arrecare ferimento, ovvero di ledere l’ altrui incolumità. Ciò peraltro non porta ad eliminare una responsabilità colposa dell’ atleta per la mancata previsione delle conseguenze lesive derivanti dalla propria condotta fallosa, al contrario facilmente intuibili proprio in virtù della dovuta consapevolezza delle proprie caratteristiche fisiche e quindi della pericolosità della condotta attuata.
    Si ritiene in conclusione equo infliggere la sanzione disciplinare della squalifica quantificabile in 2 (due) giornate.
    Motivazione:
    Mirco Zardini : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 51,19 il predetto giocatore caricava un avversario, posizionato a circa 50 – 70 cm dalla balaustra ed in possesso del disco.
    A causa del fallo subito, il giocatore della squadra di casa cadeva ed andava ad urtare la balaustra con il capo, rimanendo disteso sulla pista ghiacciata.
    Lamentando giramenti di testa e nausea, il giocatore veniva soccorso, oltrechè dal medico presente, anche dal personale di un’autoambulanza (il cui intervento era stato richiesto dal medico stesso), che provvedeva ad immobilizzare l’ infortunato, rimasto sempre cosciente, e quindi al suo trasporto presso il locale nosocomio per gli accertamenti diagnostici e le cure necessarie.
    Il tesserato Zardini Mirco veniva punito con penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 119, II del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    L’ arbitro fa altresì presente che non vi è stata da parte dell’ autore del fallo alcuna volontà lesiva e che il ferimento è riconducibile più che altro ad un caso fortuito, dovuto alla concomitanza di due sfortunate circostanze: da un lato la possanza fisica dello Zardini Mirco ed uno suo scarso coordinamento dei movimenti, dall’ altro il posizionamento in pista dell’ avversario che avrebbe agevolato una dinamica assai sfortunata dell’ accadimento.
    Ciò premesso, nel caso di specie, la dettagliata e puntuale descrizione dell’ azione fallosa permette a questo Giudice Sportivo di poter innanzitutto escludere qualunque intenzione di arrecare ferimento, ovvero di ledere l’ altrui incolumità. Ciò peraltro non porta ad eliminare una responsabilità colposa dell’ atleta per la mancata previsione delle conseguenze lesive derivanti dalla propria condotta fallosa, al contrario facilmente intuibili proprio in virtù della dovuta consapevolezza delle proprie caratteristiche fisiche e quindi della pericolosità della condotta attuata.
    Si ritiene in conclusione equo infliggere la sanzione disciplinare della squalifica quantificabile in 2 (due) giornate.


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Cortina / Alleghe U19.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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