Under 19
Anno sportivo 2019-2020

10° Turno - Alvise De Toni - Alleghe (BL)

14606
13/11/2019
17:30
3 - 4
Ora d'inizio: 17:30
Ora di fine: 19:30
Team T1T2T3OTSO Finale
Alleghe Hockey U19 00300 3
Cortina / Alleghe U19 03010 4
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP19068

    Data: 2019-11-15

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 13/11/2019 relativo all'incontro (14606) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Alvise De Toni (BL) il 13/11/2019 tra Alleghe / Fassa U19 (018) e SG Cortina U19 (002).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    Motivazione:


    Spese di procedura addebitate:


    Il Giudice Sportivo
    Franco
    [STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]

    Decisione n.GSP19068 bis

    Data: 2019-11-26

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 13/11/2019 relativo all'incontro (14606) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Alvise De Toni (BL) il 13/11/2019 tra Alleghe / Fassa U19 (018) e SG Cortina U19 (002).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 0 giornate inflitte al giocatore Raul De Martin per De Martin

    In fatto

    Dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto relativo all’incontro Alleghe/Fassa U.19 – SG Cortina U.19 del campionato Nazionale Maschile, svoltosi in località Alleghe (BL) in data 13.11.2019, è emerso che, a gara ultimata e durante il rituale del saluto tra le due squadre, il giocatore De Martin Raul tesserato per l’H.C. Pieve di Cadore si sarebbe rivolto al giocatore di colore della squadra avversaria Dariz Godstime con le seguenti testuali parole: “coglione, negro di merda…”, preoccupandosi successivamente di porgere le proprie scuse al giocatore poc’anzi offeso.
    Rilevato che detti epiteti gravemente ingiuriosi non erano stati direttamente percepiti dal direttore di gara, ma a quest’ultimo riferiti dai dirigenti dell’ Alleghe Hockey sig. Giolai Bruno (tessera n.404455) e sig. De Silvestro Patrick (tessera n. 600361) e ritenuto pertanto necessario, ai fini del decidere, acquisire più dettagliate   informazioni in ordine al segnalato episodio, in particolare attraverso l’assunzione di prova testimoniale dei tesserati informati dei fatti, questo Giudice Unico Sportivo, con ordinanza dd.15.11.’19 provvedeva a convocare dinanzi a sé, come consentito ai sensi dell’art. 86, n.2 del Regolamento di Giustizia, i sigg. Zatta Luca, in qualità di arbitro dell’incontro, i sigg. Giolai Bruno, in alternativa il sig. De Silvestro Patrick, entrambi dirigenti della società Alleghe Hockey, l’atleta Dariz Godstime, destinatario dei riferiti epiteti offensivi, nonché l’atleta De Martin Raul cui veniva contestato di avere gravemente ingiuriato il Dariz Godstime attraverso il pronunciamento della frase più sopra riportata.
    A tal fine veniva in via d’urgenza fissata apposita udienza per il giorno 18.11.2019 ad ore 14.00 presso la sede del Comitato Alto Adige F.I.S.G. in Bolzano.
    Nel corso della mattinata dello stesso giorno perveniva all’ufficio del GUS una memoria illustrativa sottoscritta dal giocatore incolpato De Martin Raul nella quale quest’ultimo ammetteva sostanzialmente l’addebito contestato, precisando però di avere testualmente detto all’indirizzo del Dariz Godstime “Negro del cazzo” e non, come riportato nel rapporto arbitrale, la frase “Coglione, negro di merda”. Nella stessa memoria il predetto tesserato spiegava anche di essersi subito pentito della grave ingiuria pronunciata all’indirizzo del collega Dariz Godstime e di avere immediatamente, quanto inutilmente cercato di avere con quest’ultimo un incontro finalizzato a porgere le proprie scuse, dapprima ancora allo stadio, la sera stessa dell’accaduto, e quindi il giorno seguente tramite un contatto telefonico, non ottenendo in entrambi i casi   risposta alcuna da parte del Dariz Godstime.
    All’udienza come sopra fissata si presentava spontaneamente anche il sig. Constantini Bruno, tesserato per la S.G. Cortina in qualità di responsabile della squadra S.G. Cortina – categoria Under 19, la cui deposizione veniva assunta e verbalizzata, analogamente a quelle dei tesserati Zatta Luca, De Silvestro Patrick, Dariz Godstime e De Martin Raul.
    Nel corso dell’udienza, su proposta di questo GUS, si procedeva anche ad un confronto diretto tra i due giocatori, all’esito del quale il Dariz Godstime accettava le scuse che gli venivano porte dal De Martin Raul, tanto da stringergli la mano.

    In diritto

    All’esito dell’espletata istruttoria è emerso con assoluta certezza la sussistenza dell’insulto razzista contestato al De Martin Raul.
    Posto che non è risultato provato il primo epiteto ingiurioso di “coglione”inizialmente attribuito al De Martin Raul, poco importa che la frase esatta sia stata quella confermata dal giocatore Dariz Godstime, e cioè “negro di merda” oppure quella spontaneamente ammessa dal De Martin Raul, ovvero “negro del cazzo”.
    Ciò che di per sé costituisce insulto razzista è quello di rivolgersi ad una persona di colore con il termine di “negro, mentre ulteriori epiteti ingiuriosi che seguano il primo (ovvero ”di merda” oppure “del cazzo”) possono eventualmente incidere sulla quantificazione finale  dell'infliggenda sanzione disciplinare, aggravandola nella misura ritenuta di giustizia, ma certamente in alcun modo rappresentano un elemento necessario ai fini della sussistenza dell’ insulto razzista di base, che rimane integrato dal pronunciamento della parola “negro”.
    Ciò posto, assume rilievo, nella valutazione complessiva del fatto contestato ed ai fini della concessione della circostanza attenuante di cui all’art.52, n.1, lett. e) del Regolamento di Giustizia, il sincero pentimento manifestato dall’ incolpato sin dai primi momenti immediatamente successivi al pronunciamento della frase incriminata, reso evidente dal tentativo da esso esperito di scusarsi con l’ avversario.
    Un tanto emerge dalla testimonianza resa sia dalla parte offesa, che dai dirigenti di entrambe le squadre (tesserati sigg. De Silvestro Patrick e Constantini Bruno) che hanno concordemente confermato la volontà del De Martin Raul di porgere le proprie scuse al Dariz Godstime. A tale proposito appare particolarmente significativo e rilevante il racconto sul punto fornito dal dirigente della squadra di casa sig. Patrick De Silvestrro che testualmente ha affermato: “Successivamente ho avvicinato il De Martin Raul che mi ha confermato, senza esitazione, l’ accaduto, dimostrandosi molto dispiaciuto. Mi ha anche chiesto di entrare nello spogliatoio della squadra di casa per porgere le proprie scuse al Dariz”Godstime.
    La stessa parte offesa ha confermato pienamente nella sua deposizione il racconto del proprio dirigente (cfr.: “Ho saputo da un dirigente della mia squadra che il De Martin  Raul intendeva scusarsi con me per avermi poco prima offeso”) ed ha anche avallato un’ ulteriore circostanza in precedenza già riferita dal De Martin Raul nella sua memoria illustrativa, e cioè il fatto di non avere voluto incontrare l’ avversario sia nell’ immediatezza del fatto (cfr.dichiarazione: “..in quel momento non me la sono sentita di incontrarlo per sentire le sue scuse. Mi sentivo troppo offeso”), sia il giorno successivo (“Confermo però che il De Martin Raul il giorno successivo ha cercato di contattarmi telefonicamente. Io però non ho voluto rispondergli perché avevo bisogno di più tempo per riflettere sull’accaduto, prima di incontralo e di parlargli”).
    Anche un’ultima circostanza idonea ad avvalorare il ritenuto sincero pentimento dell’ incolpato, riferita dal De Martin Raul nella sua memoria e ribadita anche durante la deposizione resa dinanzi al GUS, ha trovato puntuale conferma da parte del Dariz Godstime: trattasi dell’ avvenuta ricezione da parte di quest’ ultimo di un messaggio di scuse proveniente dal De Martin Raul (testualmente: “confermo altresì che nella stessa giornata mi è arrivato un messaggio di scuse sul mio telefono cellulare da parte del De Martin Raul. Il messaggio è esattamente quello riportato nella memoria illustrativa che ha depositato il De Martin Raul al GUS).
    Infine merita particolare apprezzamento il comportamento tenuto nel corso dell’udienza da entrambi i giocatori coinvolti che, dinanzi a questo Giudice Sportivo, non hanno esitato a confrontarsi e quindi a stringersi la mano, dopo che il De Martin Raul aveva rinnovato le proprie sincere scuse all’ avversario.
    Quanto alle ragioni che hanno indotto l’incolpato a pronunciare l’insulto razzista, va precisato che sulle stesse permane molta incertezza, in quanto l’ espletata istruttoria non ha permesso di chiarire esattamente la dinamica dei fatti che hanno preceduto l’ episodio censurato. Un tanto è potuto accadere in quanto gli unici “testimoni” diretti dell’ accaduto   sono parte offesa ed incolpato, evidentemente titolari di interessi contrapposti, che hanno anche fornito al GUS versioni contrastanti sull’ accaduto, soprattutto in ordine ad una circostanza significativa, ovvero sulla   stretta di mano negata a fine gara.
    Resta il fatto che di fronte ad una fattispecie di illecito di tale gravità, nessuna circostanza addotta dall’ incolpato a propria scusante, ancorché pienamente provata, avrebbe potuto indurre questo GUS ad adottare una sanzione meno affittiva di quella odiernamente irrogata.
    Ciò premesso, ritenuta provata la colpevolezza dell’incolpato a fronte della condotta illecita ad esso addebitata, ritiene questo GUS che la gravissima ingiuria da esso pronunciata integri violazione del principio di probità e lealtà sportiva ai sensi dell’ art.1, n.2 del Regolamento di Giustizia in quanto, mirando a colpire il senso di appartenenza ad una razza, è risultata idonea ad offendere nel più profondo l’ onore e la dignità dell’ avversario.
    Posto che la sanzione conseguente all’addebito contestato è quella della sospensione da ogni attività agonistico-sportiva da 3 (tre) mesi ad 1 (uno) anno (art.19 Regol. di Giustizia), va tuttavia considerato, ai fini di un’ equa valutazione del fatto ed a parziale attenuazione della comminanda sanzione ai sensi dell’ art. 52, n.1, lett.e) del Regolamento di Giustizia, il ravvedimento del giocatore segnalato che, attraverso il riconoscimento spontaneo e ripetuto delle proprie responsabilità e soprattutto le scuse presentate tempestivamente ed a più riprese al giocatore avversario, ha dimostrato di avere in buona parte “recuperato” il senso della lealtà e rettitudine sportiva, permettendo a questo GUS di giudicare l’ increscioso episodio come occasionale e frutto di un improvvisa perdita di lucidità mentale, piuttosto che come espressione di una cultura becera e triviale.
    Assume altresì rilevanza, ai fini di un’ulteriore riduzione della pena base ai sensi dell’art.52, n.2 del Regolamento di Giustizia, anche il comportamento processuale dell’ incolpato, improntato a disponibilità e collaborazione, così come l’ assenza di precedenti disciplinari specifici ad esso contestabili.
    In sintesi, quantificata la sanzione base della sospensione da ogni attività agonistico – sportiva in mesi 3 (tre), applicata la duplice diminuzione di pena conseguente al riconoscimento sia della circostanza attenuante dell’ essersi il De Martin Raul adoperato spontaneamente per ridurre gli effetti dannosi del proprio illecito comportamento, sia dell’ attenuante generica concedibile a fronte della rilevata incensuratezza dell’ incolpato e del suo corretto comportamento processuale, visto l’ art.53, n.1 del Regolamento di Giustizia che consente - in presenza di più circostanze attenuanti - di ridurre la pena sino al limite di un quarto della sanzione minima applicabile, questo Giudice Unico Sportivo

    infligge

    al tesserato De Martin Raul la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività agonistico-sportiva per la durata di mesi 1 e giorni 5 a decorrere dal giorno seguente alla data di pubblicazione della presente decisione e quindi sino al 31.12.2019 compreso.


    Motivazione:
    Raul De Martin

    In fatto

    Dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto relativo all’incontro Alleghe/Fassa U.19 – SG Cortina U.19 del campionato Nazionale Maschile, svoltosi in località Alleghe (BL) in data 13.11.2019, è emerso che, a gara ultimata e durante il rituale del saluto tra le due squadre, il giocatore De Martin Raul tesserato per l’H.C. Pieve di Cadore si sarebbe rivolto al giocatore di colore della squadra avversaria Dariz Godstime con le seguenti testuali parole: “coglione, negro di merda…”, preoccupandosi successivamente di porgere le proprie scuse al giocatore poc’anzi offeso.
    Rilevato che detti epiteti gravemente ingiuriosi non erano stati direttamente percepiti dal direttore di gara, ma a quest’ultimo riferiti dai dirigenti dell’ Alleghe Hockey sig. Giolai Bruno (tessera n.404455) e sig. De Silvestro Patrick (tessera n. 600361) e ritenuto pertanto necessario, ai fini del decidere, acquisire più dettagliate   informazioni in ordine al segnalato episodio, in particolare attraverso l’assunzione di prova testimoniale dei tesserati informati dei fatti, questo Giudice Unico Sportivo, con ordinanza dd.15.11.’19 provvedeva a convocare dinanzi a sé, come consentito ai sensi dell’art. 86, n.2 del Regolamento di Giustizia, i sigg. Zatta Luca, in qualità di arbitro dell’incontro, i sigg. Giolai Bruno, in alternativa il sig. De Silvestro Patrick, entrambi dirigenti della società Alleghe Hockey, l’atleta Dariz Godstime, destinatario dei riferiti epiteti offensivi, nonché l’atleta De Martin Raul cui veniva contestato di avere gravemente ingiuriato il Dariz Godstime attraverso il pronunciamento della frase più sopra riportata.
    A tal fine veniva in via d’urgenza fissata apposita udienza per il giorno 18.11.2019 ad ore 14.00 presso la sede del Comitato Alto Adige F.I.S.G. in Bolzano.
    Nel corso della mattinata dello stesso giorno perveniva all’ufficio del GUS una memoria illustrativa sottoscritta dal giocatore incolpato De Martin Raul nella quale quest’ultimo ammetteva sostanzialmente l’addebito contestato, precisando però di avere testualmente detto all’indirizzo del Dariz Godstime “Negro del cazzo” e non, come riportato nel rapporto arbitrale, la frase “Coglione, negro di merda”. Nella stessa memoria il predetto tesserato spiegava anche di essersi subito pentito della grave ingiuria pronunciata all’indirizzo del collega Dariz Godstime e di avere immediatamente, quanto inutilmente cercato di avere con quest’ultimo un incontro finalizzato a porgere le proprie scuse, dapprima ancora allo stadio, la sera stessa dell’accaduto, e quindi il giorno seguente tramite un contatto telefonico, non ottenendo in entrambi i casi   risposta alcuna da parte del Dariz Godstime.
    All’udienza come sopra fissata si presentava spontaneamente anche il sig. Constantini Bruno, tesserato per la S.G. Cortina in qualità di responsabile della squadra S.G. Cortina – categoria Under 19, la cui deposizione veniva assunta e verbalizzata, analogamente a quelle dei tesserati Zatta Luca, De Silvestro Patrick, Dariz Godstime e De Martin Raul.
    Nel corso dell’udienza, su proposta di questo GUS, si procedeva anche ad un confronto diretto tra i due giocatori, all’esito del quale il Dariz Godstime accettava le scuse che gli venivano porte dal De Martin Raul, tanto da stringergli la mano.

    In diritto

    All’esito dell’espletata istruttoria è emerso con assoluta certezza la sussistenza dell’insulto razzista contestato al De Martin Raul.
    Posto che non è risultato provato il primo epiteto ingiurioso di “coglione”inizialmente attribuito al De Martin Raul, poco importa che la frase esatta sia stata quella confermata dal giocatore Dariz Godstime, e cioè “negro di merda” oppure quella spontaneamente ammessa dal De Martin Raul, ovvero “negro del cazzo”.
    Ciò che di per sé costituisce insulto razzista è quello di rivolgersi ad una persona di colore con il termine di “negro, mentre ulteriori epiteti ingiuriosi che seguano il primo (ovvero ”di merda” oppure “del cazzo”) possono eventualmente incidere sulla quantificazione finale  dell'infliggenda sanzione disciplinare, aggravandola nella misura ritenuta di giustizia, ma certamente in alcun modo rappresentano un elemento necessario ai fini della sussistenza dell’ insulto razzista di base, che rimane integrato dal pronunciamento della parola “negro”.
    Ciò posto, assume rilievo, nella valutazione complessiva del fatto contestato ed ai fini della concessione della circostanza attenuante di cui all’art.52, n.1, lett. e) del Regolamento di Giustizia, il sincero pentimento manifestato dall’ incolpato sin dai primi momenti immediatamente successivi al pronunciamento della frase incriminata, reso evidente dal tentativo da esso esperito di scusarsi con l’ avversario.
    Un tanto emerge dalla testimonianza resa sia dalla parte offesa, che dai dirigenti di entrambe le squadre (tesserati sigg. De Silvestro Patrick e Constantini Bruno) che hanno concordemente confermato la volontà del De Martin Raul di porgere le proprie scuse al Dariz Godstime. A tale proposito appare particolarmente significativo e rilevante il racconto sul punto fornito dal dirigente della squadra di casa sig. Patrick De Silvestrro che testualmente ha affermato: “Successivamente ho avvicinato il De Martin Raul che mi ha confermato, senza esitazione, l’ accaduto, dimostrandosi molto dispiaciuto. Mi ha anche chiesto di entrare nello spogliatoio della squadra di casa per porgere le proprie scuse al Dariz”Godstime.
    La stessa parte offesa ha confermato pienamente nella sua deposizione il racconto del proprio dirigente (cfr.: “Ho saputo da un dirigente della mia squadra che il De Martin  Raul intendeva scusarsi con me per avermi poco prima offeso”) ed ha anche avallato un’ ulteriore circostanza in precedenza già riferita dal De Martin Raul nella sua memoria illustrativa, e cioè il fatto di non avere voluto incontrare l’ avversario sia nell’ immediatezza del fatto (cfr.dichiarazione: “..in quel momento non me la sono sentita di incontrarlo per sentire le sue scuse. Mi sentivo troppo offeso”), sia il giorno successivo (“Confermo però che il De Martin Raul il giorno successivo ha cercato di contattarmi telefonicamente. Io però non ho voluto rispondergli perché avevo bisogno di più tempo per riflettere sull’accaduto, prima di incontralo e di parlargli”).
    Anche un’ultima circostanza idonea ad avvalorare il ritenuto sincero pentimento dell’ incolpato, riferita dal De Martin Raul nella sua memoria e ribadita anche durante la deposizione resa dinanzi al GUS, ha trovato puntuale conferma da parte del Dariz Godstime: trattasi dell’ avvenuta ricezione da parte di quest’ ultimo di un messaggio di scuse proveniente dal De Martin Raul (testualmente: “confermo altresì che nella stessa giornata mi è arrivato un messaggio di scuse sul mio telefono cellulare da parte del De Martin Raul. Il messaggio è esattamente quello riportato nella memoria illustrativa che ha depositato il De Martin Raul al GUS).
    Infine merita particolare apprezzamento il comportamento tenuto nel corso dell’udienza da entrambi i giocatori coinvolti che, dinanzi a questo Giudice Sportivo, non hanno esitato a confrontarsi e quindi a stringersi la mano, dopo che il De Martin Raul aveva rinnovato le proprie sincere scuse all’ avversario.
    Quanto alle ragioni che hanno indotto l’incolpato a pronunciare l’insulto razzista, va precisato che sulle stesse permane molta incertezza, in quanto l’ espletata istruttoria non ha permesso di chiarire esattamente la dinamica dei fatti che hanno preceduto l’ episodio censurato. Un tanto è potuto accadere in quanto gli unici “testimoni” diretti dell’ accaduto   sono parte offesa ed incolpato, evidentemente titolari di interessi contrapposti, che hanno anche fornito al GUS versioni contrastanti sull’ accaduto, soprattutto in ordine ad una circostanza significativa, ovvero sulla   stretta di mano negata a fine gara.
    Resta il fatto che di fronte ad una fattispecie di illecito di tale gravità, nessuna circostanza addotta dall’ incolpato a propria scusante, ancorché pienamente provata, avrebbe potuto indurre questo GUS ad adottare una sanzione meno affittiva di quella odiernamente irrogata.
    Ciò premesso, ritenuta provata la colpevolezza dell’incolpato a fronte della condotta illecita ad esso addebitata, ritiene questo GUS che la gravissima ingiuria da esso pronunciata integri violazione del principio di probità e lealtà sportiva ai sensi dell’ art.1, n.2 del Regolamento di Giustizia in quanto, mirando a colpire il senso di appartenenza ad una razza, è risultata idonea ad offendere nel più profondo l’ onore e la dignità dell’ avversario.
    Posto che la sanzione conseguente all’addebito contestato è quella della sospensione da ogni attività agonistico-sportiva da 3 (tre) mesi ad 1 (uno) anno (art.19 Regol. di Giustizia), va tuttavia considerato, ai fini di un’ equa valutazione del fatto ed a parziale attenuazione della comminanda sanzione ai sensi dell’ art. 52, n.1, lett.e) del Regolamento di Giustizia, il ravvedimento del giocatore segnalato che, attraverso il riconoscimento spontaneo e ripetuto delle proprie responsabilità e soprattutto le scuse presentate tempestivamente ed a più riprese al giocatore avversario, ha dimostrato di avere in buona parte “recuperato” il senso della lealtà e rettitudine sportiva, permettendo a questo GUS di giudicare l’ increscioso episodio come occasionale e frutto di un improvvisa perdita di lucidità mentale, piuttosto che come espressione di una cultura becera e triviale.
    Assume altresì rilevanza, ai fini di un’ulteriore riduzione della pena base ai sensi dell’art.52, n.2 del Regolamento di Giustizia, anche il comportamento processuale dell’ incolpato, improntato a disponibilità e collaborazione, così come l’ assenza di precedenti disciplinari specifici ad esso contestabili.
    In sintesi, quantificata la sanzione base della sospensione da ogni attività agonistico – sportiva in mesi 3 (tre), applicata la duplice diminuzione di pena conseguente al riconoscimento sia della circostanza attenuante dell’ essersi il De Martin Raul adoperato spontaneamente per ridurre gli effetti dannosi del proprio illecito comportamento, sia dell’ attenuante generica concedibile a fronte della rilevata incensuratezza dell’ incolpato e del suo corretto comportamento processuale, visto l’ art.53, n.1 del Regolamento di Giustizia che consente - in presenza di più circostanze attenuanti - di ridurre la pena sino al limite di un quarto della sanzione minima applicabile, questo Giudice Unico Sportivo

    infligge

    al tesserato De Martin Raul la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività agonistico-sportiva per la durata di mesi 1 e giorni 5 a decorrere dal giorno seguente alla data di pubblicazione della presente decisione e quindi sino al 31.12.2019 compreso.




    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Cortina / Alleghe U19.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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