Under 17
Anno sportivo 2019-2020

2° Turno Andata 1 - Spirito Reale Arena - Cotta Morandini - Torre Pellice (TO)

15592
16/11/2019
16:30
5 - 4
Ora d'inizio: 16:30
Ora di fine: 18:51
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Valpellice Bulldogs U17 03110 5
Asiago Junior 1935 U17 30100 4
  • Arbitri

  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP19071

    Data: 2019-11-22

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 17/11/2019 relativo all'incontro (15592) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Cotta Morandini (TO) il 16/11/2019 tra HC Valpellice Bulldogs U17 (637) e Asiago Junior 1935 U17 (706).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Samuele Zampieri per Zampieri : dal rapporto arbitrale emerge che a gara ultimata e poco prima che prendesse avvio il rituale del saluto tra i giocatori, il predetto tesserato, dopo essere stato ripetutamente, quanto inutilmente invitato ad indossare il casco, si rivolgeva al direttore di gara in maniera scontrosa, pronunciando la seguente frase: “dopo la partita che hai fatto, puoi darmi la penalità che vuoi”. Veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti).
    Ciò premesso, la frase pronunciata dal giovane atleta appare indubbiamente irriguardosa, così come del tutto ingiustificato il rifiuto di indossare il casco, nonostante le ripetute richieste in tal senso formulate dall’ arbitro.
    Per le ragioni esposte, questo Giudice Sportivo ritiene inevitabile la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.

    Motivazione:
    Samuele Zampieri : dal rapporto arbitrale emerge che a gara ultimata e poco prima che prendesse avvio il rituale del saluto tra i giocatori, il predetto tesserato, dopo essere stato ripetutamente, quanto inutilmente invitato ad indossare il casco, si rivolgeva al direttore di gara in maniera scontrosa, pronunciando la seguente frase: “dopo la partita che hai fatto, puoi darmi la penalità che vuoi”. Veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti).
    Ciò premesso, la frase pronunciata dal giovane atleta appare indubbiamente irriguardosa, così come del tutto ingiustificato il rifiuto di indossare il casco, nonostante le ripetute richieste in tal senso formulate dall’ arbitro.
    Per le ragioni esposte, questo Giudice Sportivo ritiene inevitabile la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.



    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Asiago Junior 1935 U17.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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